Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42862 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42862 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME NOME nato a TORTORICI il DATA_NASCITA NOME nato a MONTALBANO ELICONA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 13/05/2024 del GIP TRIBUNALE di PATTI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il G.I.P. del Tribunale di Patti, con ordinanza in data 13 maggio 2024, dopo avere chiuso la discussione dell’udienza preliminare alle ore 9.50 nel procedimento contro NOME e COGNOME NOME, alle successive ore 12.27 disponeva la riapertura del verbale e consentiva, previa rimessione in termini, la richiesta di costituzione di parte ci del Fallimento Caleca e del danneggiato dal reato.
Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore di NOME e NOME COGNOME NOME, AVV_NOTAIOto AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione di legge processuale penale ex art. 606 lett. c) cod.proc.pen. per abnormità del provvedimento di riapertura del verbale, no potendo il G.U.P. al termine della discussione dell’udienza preliminare disporre, senza la presenza
dei difensori delle parti, la rimessione in termini per la costituzione di parte civile, tratta provvedimento affetto da abnormità strutturale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto avverso ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che non ne comportano l’abnormità e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero deve essere ricordato come, in tema di atto abnorme, secondo l’interpretazione delle Sezioni Unite imp. Toni non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’a cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decret citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimen che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giud dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590 – 01). Nella nozione delle Sezioni Unite, quindi, la categoria dell’abnormità è ricondot alle sole ipotesi di provvedimenti avulsi dal sistema o che determinino l’irrimediabile stasi procedimento.
L’approfondimento sul tema della natura e delle caratteristiche dell’atto abnorme è stata portata avanti dalle Sezioni Unite con la successiva pronuncia imp. COGNOME secondo la quale è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33-sexies cod. proc la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi co citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compie una attività processuale “contra legem” e in violazione dei diritti difensivi, successivame eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento. (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552 – 01).
In motivazione tale ultima sentenza specifica in particolare che:” si è rimarcata necessità di un inquadramento rigoroso di un istituto che ha caratteri di eccezionalità, e s escluso che la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, consider altrimenti non inquadrabili e non rimediabili….. Va al riguardo osservato come la sentenza COGNOME valorizzi l’analisi e le conclusioni della richiamata sentenza COGNOME, riferita ad caso di regressione fuori sistema, in tal modo intendendo ridimensionare la portata della regressione indebita, che alla luce di tale condivisibile analisi può dare luogo ad un profi abnormità rilevante sul piano strutturale, secondo l’unificante definizione che la stessa senten Toni fornisce, ovvero sul piano funzionale, in quanto si determini una situazione di stasi, peraltro nel rapporto tra giudice e pubblico ministero è ravvisabile alla sola condizione che essa si accompagni l’imposizione di un adempimento che dia luogo ad una nullità rilevabile”.
Così ricostruita la nozione di atto abnorme deve essere escluso che ogni provvedimento che determini una regressione del procedimento ad una scansione procedimentale precedente quella raggiunta ma riconducibile alla stessa fase sia affetto da abnormità funzionale; inve nella nozione elaborata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite l’indebita regressione è rilevant nei soli casi di ritorno ad una fase precedente già esaurita ma non anche nei casi in cui provvedimento che si assume essere viziato sia stato adottato nella stessa sequenza procedimentale, altrimenti illegittimamente ampliandosi il novero degli atti abnormi.
In tali casi il provvedimento del giudice che procede, nel caso di specie il G.U.P. in sed di trattazione dell’udienza preliminare, potrà essere affetto da vizi comportanti anc un’eventuale nullità ma non può definirsi abnorme e perciò direttamente impugnabile in cassazione.
1.1 L’applicazione dei predetti principi comporta proprio dichiarare l’inammissibilità d ricorso poiché il provvedimento di riapertura della discussione già conclusa per permettere la costituzione di parte civile oltre il termine perentorio previsto dall’art. 79 cod.proc.pen., riformulato dalla legge c.d. Cartabia, pur comportando la riapertura di una fase precedente risulta adottato sempre nell’ambito della medesima sequenza procedimentale ed, ancor di più, risulta censurabile con gli ordinari strumenti previsti dal codice di rito da parte della difes imputati. Ed invero, va segnalato come i difensori potranno dedurre tale nullità sia alla ripr della discussione nuovamente fissata dal G.U.P. sia nei termini previsti dall’art. 4 cod.proc.pen. che continua a prevedere nella fase degli atti preliminari al dibattimento trattazione delle questioni attinenti la costituzione di parte civile e, quindi, ad ammettere c questa sede ne possa essere richiesta l’esclusione per tardività della costituzione e nullità provvedimento del G.U.P..
1.2 Peraltro, va altresì segnalato come, nel caso in esame, la riapertura del verbale e l costituzione di parte civile sia avvenuta a seguito di restituzione in termine; e poiché affermato che la persona offesa, pur non essendo “parte” del processo in senso tecnico, può chiedere e ottenere, ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen., di essere restituita nel termine p costituzione di parte civile (Sez. 3, n. 18844 del 05/02/2019, Rv. 275742 – 02) il provvediment adottato è, anche per tale ragione, estraneo a profili di abnormità.
Quanto, poi, agli eventuali vizi di tale ordinanza di rimessione in termini ed ammissione della costituzione di parte civile, adottata in assenza dei difensori degli imputati, gli potranno essere fatti valere nei termini già indicati e cioè o dinanzi lo stesso giudice dell’udi preliminare ovvero in sede di questioni preliminari dinanzi al giudice dell’eventuale dibattimen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. p pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colp emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.