Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 22308 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 22308 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME, nato a Bra il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Alba il DATA_NASCITA
NOME NOME, nata a Bra il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Canelli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2023 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa all’udienza del 5/12/2023, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Asti, in sede di giudizio abbreviato, dichiarava nel proc. n. 2679/2020 RGNR, la nullità della perizia, disposta ex art. 441, comma 5, cod.proc.pen. per violazione dell’art. 178, lett. b e c) cod.proc.pen. e disponeva procedersi a nuova perizia.
Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, a mezzo dei difensori di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deducono abnormità dell’atto impugnato in relazione alla dichiarazione di nullità della perizia al di fuori dell previsioni di cui all’art. 178, lett b) e c) cod.proc.pen.
I ricorrenti espongono che il Giudice aveva dichiarato la nullità della disposta perizia al di fuori dei casi previsti dalla legge processuale e determinato in tal modo un’indebita regressione del procedimento. In particolare, rimarcano che il Giudice aveva basato la declaratoria di nullità sulla violazione del contraddittorio realizzata dai periti mediante l’omissione di ulteriori operazioni successive alle prime due e conseguente lesione al diritto di difesa degli imputati.
Argomentano, quindi, che trattasi di nullità a regime intermedio e che l’eccezione di nullità ex art. 178 lett c cod.proc.pen. era stata sollevata dal Pm che non aveva interesse a rilevare la dedotta nullità.
Il Giudice, inoltre, aveva rilevato anche la violazione dell’art. 178 lett b cod.proc.pen. per l’omessa partecipazione da parte del Pubblico Ministero alle operazioni peritali, successive e diverse dalle prime due; tale rilievo era erroneo perché la nullità dedotta riguardava l’omessa partecipazione dei consulenti del Pubblico Ministero ad un’operazione peritale che, in realtà, non vi era mai stata e che era stata ritenuto doverosa dal Giudice; in realtà, alcuna lesione del contraddittorio si era verificata, già ampiamente esplicato e che, comunque, avrebbe trovato spazio in sede di discussione e con la possibilità di depositare memorie scritte.
Chiedono, pertanto, che l’atto impugnato venga ritenuto abnorme con ogni consequenziale provvidenza di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Va osservato, in premessa, che la categoria dell’abnormità deroga eccezionalmente al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione (art. 568 cod.proc.pen.) ed è stata creata dalla giurisprudenza per far fronte a situazioni di stallo determinate dall’adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all’ordinamento. In questi casi, infatti, la mancata previsione normativa dell’impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale; e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione tende a permettere di superare una situazione di stallo altrimenti non rimediabile.
Intervenute sul tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che è abnorme non solo il provvedimento che per la singolarità e la stranezza del contenuto risulti avulso dall’ordinamento processuale, ma, altresì, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (S.U n.5307 del 1/2/2008, Rv.238240).
E si è aggiunto che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo, sia il profil funzionale, quando l’atto, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Si è osservato che l’abnormità più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra – sempre e comunque uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento. Tanto che sì tratti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di att normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’esistenza o meno del “potere” di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all’interno di un “fenomeno” unitario. Se all’autorità giudiziaria può riconoscersi l'”attribuzione” circa l’adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio I – attribuzione” a far difetto – e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzion giurisdizionale – la conseguenza non potrà essere altra che quella dell’abnormità, cui consegue l’esigenza di rimozione (Sez.U, n.25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv.243590).
Si è escluso che possa dare luogo ad abnormità ogni violazione (non altrimenti tipizzata) della legge processuale poiché, così opinando, si contravverrebbe al
principio di tassatività delle nullità e dei mezzi d’impugnazione; essa riguarda soltanto quei vizi dell’atto imprevedibili e non previsti dalla legge, che producano alterazioni sull’ordinata sequenza del rito e siano lesivi per le parti (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552 – 01, che ha puntualizzato anche che ricorre abnormità strutturale nel caso in cui l’atto, per la sua singolarità, si pone al di fuo del sistema organico della legge processuale, mentre vi sarebbe abnormità funzionale nell’ipotesi di atto che, pur non estraneo al sistema, determini un’indebita stasi processuale e l’impossibilità di proseguire l’ordinata sequenza processuale, richiamando Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U. n. 26 del 24711/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U., n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244; Sez. U., n. 19289 del 25/02/2004, COGNOME, Rv. 227355; Sez. U., n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME, in motivazione; Sez. U., n. 11 del 09/07/1997, COGNOME, Rv. 208221 e Sez. U., n. 34536 del 11/07/2001, NOME, Rv. 219587).
Nella specie, il provvedimento impugnato, indipendentemente dalla sua fondatezza, non può considerarsi abnorme, né sotto il profilo strutturale che funzionale, essendo espressione dei poteri di riconosciuti al Giudice dall’ordinamento (art. 185 cod.proc.pen.) e non determinando un’indebita stasi del procedimento, potendo il giudice disporre la rinnovazione dell’atto istruttorio dichiarato nullo, come di fatto già disposto, con conseguente possibilità di proseguire l’ordinata sequenza processuale.
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/05/2024