Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 45248 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 45248 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ENNA
nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a GELA il 13/01/1953
COGNOME NOME nato a CALTAGIRONE il 18/11/1980
DI NOME nato a MAZZARINO il 13/11/1970
COGNOME NOME nato a ROMA il 26/02/1972
inoltre:
PARTE OFFESA, COGNOME NOMECOGNOME difeso dall’avv.to NOME COGNOME avverso l’ordinanza del 10/05/2024 del GIP TRIBUNALE di ENNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG che ha richiesto “l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente all’ordine di formulare l’imputazione per i reati di cui agli artt. 452 septies, 453 terdecies d.lgs. 152/06 nonché per il reato di cui all’art. 483 cod. pen. nei confronti di COGNOME NOME“, dell’avv.to NOME COGNOME, difensore di COGNOME NOME, persona offesa, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e dell’avv.to NOME COGNOME, difensore di Bonifacino, che ha chiesto accogliersi il ricorso del PM.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Enna ha proposto ricorso per Cassazione avverso il provvedimento in data 10/5/2024 con cui veniva ordinato la formulazione dell’imputazione nei confronti degli indagati COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME, COGNOME NOME Maurizio e COGNOME NOME per i reati di cui agli artt. 452 septies, 452 terdecies cod. pen. nonché per il r cui all’art. 483 cod. pen. nei confronti di COGNOME NOME denuncian l’inosservanza di legge penale. Si assume, infatti, che le predette ipotesi di non erano state iscritte nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. e non erano oggetto di indagine per cui gli indagati non avevano avuto modo di difendersi. S assume, quindi, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni unite, che si è presenza di un atto abnorme in quanto “espropria il pubblico ministero del s dovere di esercitare l’azione penale, precludendogli la possibilità di ado autonome determinazioni all’esito delle ulteriori indagini che la pubblica acc ritenga di espletare sulle diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice”. Si r infine, che in relazione agli artt. 610 cod. pen. e 452 quinquies cod. pen., quali i predetti erano indagati, il GIP non si era pronunciato.
La persona offesa, tramite il suo difensore, si è opposto all’accoglimen del ricorso rilevando che si era in presenza di una differente qualificazione alla luce dei principi enunciati dalle Sezioni unite n. 40984 del 2018, non integ un’ipotesi di abnormità.
Il difensore di Bonifacino ha chiesto l’accoglimento del ricors rappresentando che l’ordinanza del GIP addebitava all’indagato fatti in ordine quali non aveva mai avuto la possibilità di difendersi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In via preliminare deve richiamarsi la consolidata affermazione de giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Sez. Un., n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Rv. 282807, Sez. Un. n. 40984 del 22/03/2018, Rv. 273581; Sez. Un., n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590, Sez. Un., n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000 Rv. 215094 e Sez. Un., n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603), secondo cui è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolari stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processu
ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo pote si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di ragionevole limite. In tal senso è stato chiarito che l’abnormità de processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, pe singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge process quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normati determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. In definitiv può essere dichiarato abnorme quando concorrano almeno i seguenti requisiti: a sia affetto da un vizio per il quale non sono previste cause di nul inutilizzabilità; b) non sia altrimenti impugnabile; c) non sia inquadrabile struttura procedimentale prevista dall’ordinamento, ovvero determini una st processuale non altrimenti superabile, con la precisazione che, alla luce principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabi vizio dell’abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procediment grado di alterarne l’ordinata sequenza logico-cronologica.
La Sezioni unite, nelle decisioni richiamate dal ricorrente, hanno affermato costituisce atto abnorme ricorribile per cassazione il provvedimento del giudice le indagini preliminari che, non accogliendo la richiesta di archiviazione, ordi sensi dell’art. 409, comma 5, cod. proc. pen., che il pubblico ministero fo l’imputazione per un reato diverso da quello oggetto della richiesta (Sez. 4319 del 28/11/2013 (2014 ), L., Rv. 257786 – 01; Sez. U, Sentenza n. 4098 del 22/03/2018, COGNOME, Rv. 273581 – 01)..
Orbene, l’approdo interpretativo appena enunciato si attaglia perfettament al caso in esame.
I reati di cui all’art. 452 septies e 452 terdecies cod. pen. non rientrav quelli oggetto della richiesta di archiviazione così come nei confronti di COGNOME era stato mai ipotizzato il reato di falso ideologico. L’imposizione dell’ord formulare l’imputazione coatta anche in relazione ad alcuni dei reati oggetto d richiesta di archiviazione, ancora, rende evidente che i reati di cui agli ar septies, 452 terdecies e 483 cod. pen. sono stati configurati avendo riguar fatti diversi da quelli valutati dal PM.
In relazione ai limiti predetti, quindi, il provvedimento impugnato si ri come abnorme, in quanto, esorbitando dai poteri di controllo e di impulso attrib dall’ordinamento al GIP, limita i poteri di determinazione del pubblico minist imponendogli il compimento di atti al di fuori delle ipotesi espressamente previ dal codice di rito.
In relazione alle ipotesi di reato non oggetto della richiesta di archiviaz pertanto, il provvedimento va annullato senza rinvio e, recependo il risul esegetico cui sono pervenute le Sezioni unite nella sentenza COGNOME va dispo la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
affinché provveda, comunque, all’iscrizione della notizia di reato relativa ai pr delitti nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato relativamente al punto concernente l’ordine di formulazione dell’imputazione per i reati di cui agli 483 cod. peri., 452 septies cod. pen. e 452 terdecies cod. pen. e dispo trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di presso il Tribu Ordinario di Enna.
Così deciso il 6/11/2024