Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7744 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOMECOGNOME nata a Roma il 12/08/1940
avverso l’ordinanza del 27/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria ex art. 611 cod.proc.pen. depositata dall’avv. NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con orna del 27/06/2024, il Giudice per le indagini preliminari de Tribunale di rigettava l’istanza ex art. 415-ter cod.proc.pen. pro nell’interesse di NOME NOME COGNOME nella qualità di persona offesa, final ad ottenere la completa discovery del fascicolo contenenti tutti gli atti di in relativi al procedimento n. 3180/2023 K.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME Maria COGNOME a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, co quale deduce l’abnormità del provvedimento.
Espone che, contraria ente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di rt. 415-ter cod.proc. pen. trova applicazione a con riferimento alle iscrizioni relative a fatti non costituenti reato; il provve di diniego del Giudice per le indagini preliminari costituisce un atto abnorme per erroneo quanto all’arbitraria esclusione dall’ambito di applicazione dell’art ter cod.proc.pen. dei procedimenti relativi a fatti non costituenti r determinante una fase di stasi irrimediabile del procedimento.
Chiede, pertanto, l’annullamento del procedimento impugnato.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen con allegata documentazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto fuori dei casi consentiti da legge.
Va osservato che la categoria dell’abnormità deroga eccezionalmente al principio di tassatività dei mezzi d’impugnazione (art. 568 cod.proc.pen.) e stata creata dalla giurisprudenza per far fronte a situazioni di stallo deter dall’adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estrane all’ordinamento. In questi casi, infatti, la mancata previsione norma dell’impugnabilità del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità qualsiasi categoria processuale; e il riconoscimento della ricorribilit cassazione tende a permettere di superare una situazione di stallo altrimenti rimediabile.
Intervenute sul tema, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che abnorme non solo il provvedimento che per la singolarità e la stranezza d contenuto risulti avulso dall’ordinamento processuale, ma, altresì, quello che,
essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (S.U. n.5307 del 1/2/2008, Rv.238240).
E si è aggiunto che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, quando l’atto si pone al di fuori del sistema normativo, sia il profi funzionale, quando l’atto, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo. Si è osservato che l’abnormità più che rappresentare un vizio dell’atto in sé, da cui scaturiscono determinate patologie sul piano della dinamica processuale, integra – sempre e comunque uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento. Tanto che si tratti di un atto strutturalmente “eccentrico” rispetto a quelli positivamente disciplinati, quanto che si versi in una ipotesi di att normativamente previsto e disciplinato, ma “utilizzato” al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell’iter procedimentale, ciò che segnala la relativa abnormità è proprio l’esistenza o meno del “potere” di adottarlo. In questa prospettiva, dunque, abnormità strutturale e funzionale si saldano all’interno di un “fenomeno” unitario. Se all’autorità giudiziaria può riconoscersi l'”attribuzione” circa l’adottabilità di un determinato provvedimento, i relativi eventuali vizi saranno solo quelli previsti dalla legge, a prescindere dal fatto che da essi derivino effetti regressivi del processo. Ove, invece, sia proprio l’attribuzione” a far difetto – e con essa, quindi, il legittimo esercizio della funzio giurisdizionale – la conseguenza non potrà essere altra che quella dell’abnormità, cui consegue l’esigenza di rimozione (Sez.U,n.25957 del 26/03/2009, Toni Rv.243590).
L’ambito di rilevanza del vizio di abnormità dell’atto processuale è stato, dunque, escluso nel caso in cui l’atto erroneo costituisca espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e non determini la stasi del procedimento, pur costituendo espressione di un potere male esercitato.
3. Va, poi, ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 34 del 22/11/2000, dep. 15/01/2001, P.M. in proc. c. ignoti, Rv. 217473) hanno affermato il principio per il quale, in tema di azione penale, mentre il procedimento attivato a seguito di iscrizione degli atti nel registro previsto dall’art. 335 cod. pro pen. (c.d. «mod. 21») ha come esito necessitato l’inizio dell’azione penale o la richiesta di archiviazione, l’iscrizione di atti nel registro non contenente notizie d reato (cd. «mod. 45») può sfociare o in un provvedimento di diretta trasmissione degli atti in archivio da parte del Pubblico Ministero in relazione a quei fatti che fin dall’inizio appaiano come penalmente irrilevanti, o può condurre al medesimo esito della procedura prevista per le ordinarie notitiae criminis, qualora siano state
compiute indagini preliminari o il fatto originario sia stato riconsiderato o comunque sia sopravvenuta una notizia di reato. In questo secondo caso, l’eventuale richiesta di archiviazione non è condizionata dal previo adempimento, da parte del pubblico ministero, dell’obbligo di reiscrizione degli atti nel registr «mod. 21», in quanto la valutazione, esplicita o implicita, circa la natura degli atti spetta al titolare dell’azione penale indipendentemente dal dato formale dell’iscrizione in questo o quel registro, e al giudice per le indagini preliminari non è riconosciuto alcun sindacato né su quella valutazione, né sulle modalità di iscrizione degli atti in un registro piuttosto che in un altro (nello stesso senso, Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, COGNOME, non massimata.)
Peraltro, sempre le Sezioni Unite hanno avuto modo di chiarire che il provvedimento del pubblico ministero di trasmissione diretta all’archivio della pseudo-notizia di reato, in quanto atto di parte, non ha natura giurisdizionale e, come tale, non è qualificabile come abnorme (caratteristica esclusiva degli atti di giurisdizione), né è impugnabile, anche qualora illegittimamente adottato in conseguenza di una errata iscrizione nel registro degli atti non costituenti notizia di reato (Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, COGNOME, Rv. 219598). La stessa sentenza COGNOME ha anche precisato che il rischio di abusi ed errori nella gestione da parte del pubblico ministero delle pseudo-notizie di reato trovi il suo naturale rimedio nell’esercizio da parte del Procuratore Generale del proprio potere di avocazione di cui all’art. 412 cod.proc.pen.
E si è affermato che alla persona offesa è attribuita specifica facoltà, in caso di iscrizione della notizia di reato nel cd. modello 45 (registro degli atti no costituenti notizia di reato), di sollecitare il PM a inviare il fascicolo all’esame giudice ai fini di un controllo sull’infondatezza della notizia di reato (in quest senso, Sez.3, n. 15128 del 26/10/2017, dep 05/04/2018, Rv.273160 – 01; Sez. 3, n. 49485 del 24/10/2012, Agosta, Rv. 254148; Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, Rv. 258594; Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, n.m.).
E si è anche precisato che sussiste l’obbligo del pubblico ministero di sottoporre al vaglio giurisdizionale la decisione di archiviare la pseudo-notizia di reato soltanto nel caso in cui vi sia stata una espressa richiesta del denunciante in tal senso e comunque all’iscrizione nel mod. 45 sia seguito il compimento di atti di indagine preliminare (Sez. 2, n. 29010 del 24/09/2020, D., Rv. 279810; Sez. 3, n. 55511 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274675; nonchè Sez.5, n.39738 del 2024, non mass.); giova ricordare anche che questa Corte ha qualificato come abnorme il provvedimento del pubblico ministero che, a seguito di espressa richiesta del denunciante, rifiuti di trasmettere gli atti al giudice per le indagi preliminari (Cfr. Sez. 3, n. 3653 del 11/12/2013, dep. 2014, P.O. in proc. COGNOME, Rv. 258594, che ha affermato che si configura una stasi procedimentale qualora
l’esponente abbia formulato istanza di sottoposizione degli atti all’esame giudice ai fini del controllo sull’infondatezza della notizia di reato ed il P.M rifiutato di adeguarsi alla stessa; nonchè Sez. 5, n. 50117 del 24/06/2015, Lo non massimata e Sez. 3, n. 15128 del 26/10/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 273160).
In base a tali premesse, il provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua fondatezza o meno, non costituisce un atto abnorme, nè dal punto di vis strutturale ne’ da quello funzionale, in quanto si tratta di un provvedimento non presenta alcun profilo di “eccentricità” che lo collochi al di fuori del si organico della legge processuale ma rientra nella sfera dei poteri propri dell’or che lo ha emesso, nè determina la stasi del procedimento, ben potendo la person offesa, sulla base dei principi di diritto suesposti, sollecitare il PM a i fascicolo all’esame del giudice ai fini di un controllo sull’infondatezza della n di reato e, eventualmente, impugnare il rifiuto ingiustificato del pubblico minis
Esclusa, pertanto, la ricorrenza del vizio dell’abnormità, che avre giustificato la legittimità dell’odierno ricorso, il ricorso va dichiarato inammi
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna de ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 15/01/2025