Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 45348 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 45348 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TRANI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con provvedimento emesso in data 10 febbraio 2023 il GIP del Tribunale di Trani ha disposto la revoca di una antecedente decisione (emessa in data 8 febbraio 2023) con cui era stata disposta l’ammissione di una perizia nelle forme dell’incidente probatorio, nel procedimento a carico di COGNOME NOME.
Avverso detta decisione di revoca ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore di fiducia – COGNOME NOME.
2.1 II ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento.
In particolare si evidenzia che:
la decisione è stata emessa in riferimento ad una generica facoltà di autotutela che è riconosciuta nel diritto amministrativo ma non nell’ordinamento processuale penale;
la stessa decisione di revoca è stata emessa da giudice funzionalmente incompetente, essendosi esaurita la fase delle indagini preliminari;
la richiesta di rinvio a giudizio, intervenuta in data 7 febbraio 2023, non rappresenta fatto idoneo a giustificare la revoca.
Secondo la difesa del ricorrente il potere di revoca dell’ammissione di una prova può essere esercitato solo nel contraddittorio tra le parti.
Non poteva, dunque, il GIP disporre la revoca dopo aver ricevuto una nota del Pubblico Ministero che non era stata portata a conoscenza della difesa.
Al più il PM avrebbe potuto interloquire in sede di udienza fissata per la raccolta anticipata della prova.
Si evidenzia inoltre che se è vero che la richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata il 7 febbraio (giorno antecedente la decisione di ammissione dell’incidente probatorio), la domanda della difesa di espletamento della perizia era del 9 gennaio 2023 (in piena fase di indagini preliminari) e l’incidente probatorio ben poteva essere tenuto durante la fase della udienza preliminare.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
3.1 Va premesso che la categoria dogmatica della abnormità nasce per porre rimedio a comportamenti procedimentali posti in essere dall’organo giudicante da cui derivano atti non altrimenti impugnabili – in virtù del principio di tassatività d
rimedi impugnatori – e al contempo espressivi, in concreto, di uno «sviamento della funzione giuriusdizionale, non più rispondente al modello previsto dalla le
La lunga e articolata elaborazione giurisprudenziale sul tema (a partire decisioni elaborate nella vigenza del codice del 1930, tra cui v. sent. 12.1 ove si precisava che risulta abnorme il provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto sta al di fuori non solo delle norme legislative ma dell’intero ordinamento processuale, tanto da doversi considerare imprevisto e imprevedibile dal legislatore) è stata efficacemente sintetizzata – tra le molte dalla decisione emessa dalle Sezioni Unite n. NUMERO_DOCUMENTO del 26.3.2009, in cui si è p in rilievo, a fini di razionalizzazione delle diverse ipotesi e di effettiva pe della diversità tra atto abnorme e atto illegittimo, la differenza esist abnormità strutturale e abnormità funzionale dell’atto emesso, con classificazi delle relative ipotesi.
L’ abnormità strutturale va infatti limitata al caso di esercizio da parte del di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di poter astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata da legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là d ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
L’abnormità funzionale, è invece, da iMduarsi nel caso di stesi del processo impossibilità di proseguirlo e va limitata all’ipotesi in cui il provved giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo.
Dunque ciò che rileva – al fine di qualificare un atto emesso dal giudice c abnorme – risulta essere :
il confronto tra l’atto posto in essere dal giudice ed il modello leg riferimento, nel senso che lì dove l’atto sia astrattamente «espressivo» potere conferito dalla legge, pur se erroneamente applicato, non può essere l’ stesso qualificato abnorme se non nel caso in cui la copertura del modello leg risulti, in realtà, solo apparente, essendo stato emesso al di fuori dei casi co e al di là di ogni ragionevole limite;
l’analisi delle conseguenze dell’atto, da qualificarsi abnorme solo ove impon il compimento di una ulteriore attività viziata e dunque ponga in pericolo l’equil funzionale del procedimento e la stessa nozione di processo come «serie ordinata di atti tendenti alla stabilità della sua conclusione.
Risulta pertanto essenziale l’analisi delle coordinate normative di riferimento, dato che, per quanto sinora detto, l’ipotesi dell’errore nel compimento dell’atto (per erronea interpretazione di uno dei presupposti normativi che regolano la fattispecie o per erronea valorizzazione di un profilo di fatto in realtà ininfluente non è di per sè decisiva al fine di ritenere presente un profilo di abnormità strutturale o funzionale.
3.2 Ora, nel caso in esame ? la revoca della decisione con cui era stato ammesso l’incidente probatorio è fondata sulla presa d’atto di un vizio della decisione medesima, in riferimento a quanto previsto dall’art. 34 :comma 2-biscod.proc.pen.. L’avvenuto (ma non noto al GIP in data 7 febbraio) esercizio delll’azione penale con richiesta di rinvio a giudizio, determinava infatti l’attrazione di competenza funzionale al GUP sulla domanda (rimasta inevasa) di incidente probatorio. Ciò perché l’incidente probatorio, in ragione di quanto deciso da Corte cost. con la sentenza n.77 del 1994, può essere tenuto anche nella ‘fase’ dell’udienza preliminare, ma è evidente che il giudice che dispone e realizza la raccolta anticipata della prova è quello deputato a tenere l’udienza preliminare medesima materiali dimostrativi raccolti possono avere
(anche in ragione del fatto che i incidenza sulla decisione terminativa della udienza preliminare).
3.3 Ciò posto, va rilevato che la decisione di revoca non può dirsi estranea al sistema processuale (numerosi essendo i casi regolamentati in modo espresso di rivalutazione di precedenti decisioni sulla base di nova) ma al più viziata da un deficit di contraddittorio, essendo stata emessa de plano. Si tratta di un vizio che non determina abnormità, anche in ragione del fatto che la domanda di ammissione dell’incidente probatorio ben poteva essere riproposta al giudice della udienza preliminare, funzionalmente competente a valutarla.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali .
Così deciso il 4 luglio 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente