Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8012 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8012 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI GENOVA Nel procedimento a carico di
NOME nato in Somalia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Genova resa il 16 ottobre 2023
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; impugnato perché abnorme.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il provvedimento monocratico impugnato il Presidente della seconda sezione del Tribunale di Genova, non ha provveduto sulla richiesta avanzata dal Pubblico ministero di convalidare l’arresto nella flagranza del reato di rapina aggravata eseguito nei confronti di NOME e di celebrare il giudizio direttissimo e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, sul rilievo che nel tribunale non era istit un turno per le direttissime che comportasse la presenza di un collegio giudicante.
2.Avverso detto provvedimento propone ricorso il AVV_NOTAIO della Repubblica presso il Tribunale di Genova deducendo che il provvedimento è abnorme in quanto gli atti sono stati restituiti al pubblico ministero, con decreto reso fuori udienza e fuori dalle ipot di cui all’art. 449 cod.proc.pen., senza essersi pronunziato sulla richiesta di convalida
dell’arresto e ha cagionato una regressione del procedimento, in quanto il Pubblico ministero ha dovuto rinnovare la richiesta di convalida dell’arresto dinanzi al giudice per le indagini preliminari e trattenere l’arrestato sino alla celebrazione dell’udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La nozione di atto abnorme risulta descritta in numerose sentenze che hanno definito e perimetrato, rispetto al vizio di nullità, quello di abnormità dell’atto processuale. affetto da abnormità, si precisa, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limi L’abnormità dell’atto processuale può riguardare, inoltre, tanto il profilo strutturale allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legg processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997 – dep. 12/02/1998, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000 ) Rv. 215094 – 01), affermazione sempre ribadita dalla giurisprudenza successiva (Sez. 2, n. 2484 del 21/10/2014 (dep. 20/01/2015 ) Rv. 262275 – 01).
L’abnormità è strutturale quando il giudice esercita un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero devia rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto).
L’abnormità è funzionale quando il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. In tale ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo.
Il provvedimento impugnato è affetto da abnormità strutturale e funzionale, poiché il Presidente del collegio non ha il potere, con provvedimento monocratico, di restituire gli atti al pubblico ministero senza celebrare l’udienza di convalida e al di fuori dei casi previsti dall’art. 449 cod.proc.pen. e con il suo provvedimento ha cagionato un’indebita regressione e una stasi del procedimento in quanto ha restituito al P.M. gli atti di un fascicolo già pervenuto al Tribunale, costringendo la pubblica accusa a rinnovare l’istanza di convalida dell’arresto.
A ciò si aggiunga che il collegio era costituito per altra udienza calendarizzata sicchè non ricorrevano neppure i presupposti di cui all’art. 558 comma 2 cod.proc.pen.
In forza di queste argomentazioni si impone il solo annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato in quanto il pubblico ministero ha esposto nel ricorso di essere stato costretto ad avanzare ulteriore richiesta di convalida al GIP.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Roma 10 gennaio 2024
Il Presi nte