Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 47742 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 47742 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia nel procedimento nei confronti di:
NOME nato in Tunisia il giorno 15/5/2000
rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza NRG 3955/24 in data 9/7/2024 del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME COGNOME letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 9 luglio 2024 il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, rilevava che non vi era prova della corretta notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. essendo l’atto stato notificato all’imputato NOME COGNOME con le modalità di cui all’art. 157-bis cod. proc. pen. in luogo di quelle previste dall’ar
157 cod. proc. pen. e che il verbale di identificazione dell’imputato non è elemento che consente di ritenere provato che lo stesso ha effettiva conoscenza del procedimento, e, di conseguenza, dichiarava la nullità del predetto avviso di conclusione delle indagini preliminari disponendo la restituzione degli atti al Pubblico Ministero affinché provvedesse alla notifica dell’atto secondo modalità da ritenersi corrette.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Brescia, deducendo l’abnormità della stessa.
Rileva al riguardo il ricorrente che il Giudice avrebbe applicato una diversa e non prevista causa di nullità basata sull’individuazione di una catalogazione degli atti del procedimento non rinvenibile nel codice di procedura penale.
Osserva sempre il ricorrente che il COGNOME aveva avuto contezza del procedimento a suo carico al momento dell’identificazione operata dalla polizia giudiziaria e che lo stesso era stato avvertito che le notificazioni diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare sarebbero state effettuate presso la notifica al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.
Conclude, pertanto, il ricorrente nel ritenere che l’ordinanza impugnata ricadrebbe nella categoria della c.d. “abnormità funzionale” determinando un’insuperabile stasi del procedimento conseguente alla necessità per il Pubblico Ministero di conformarsi alla prescrizione del Giudice, facendo notificare all’imputato un atto in contrasto con quanto previsto dall’art. 157-bis cod. proc. pen. e così esponendosi al rischio di determinare ulteriori insanabili nullità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile, non rientrando l’ordinanza gravata nella categoria degli atti abnormi, la quale soltanto legittima a fronte di provvedimenti non impugnabili il ricorso a questa Corte.
Il provvedimento in esame, con il quale il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagin preliminari, costituente il presupposto dell’esercizio dell’azione penale, in quanto non eseguita secondo le modalità di cui all’art. 157 cod. proc. pen. disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore, non si colloca ad avviso di questo Collegio al di fuori del sistema normativo.
Fermo restando che nel momento in cui l’imputato ha ricevuto, come nel caso in esame, gli avvisi ex art. 161, comma 1, cod. proc. pen., l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis cod. proc. pen. ben poteva essere notificato al Baraoui secondo le modalità adottate nel caso in esame, senza
che il Pubblico Ministero incorresse in una nullità, deve tuttavia rilevarsi, i conformità a quanto deciso da questa Corte di legittimità con una recente pronuncia (Sez. 3, n. 33221 del 05/06/2024, PMT c/Pastella, Rv. 286763 – 01) che la disposta restituzione degli atti al Pubblico Ministero, pur determinando una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari in presenza di una notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non colpita da nullità, non costituisce tuttavia espressione di un’abnormità strutturale, posto che la facoltà di restituzione degli atti all’organo requirente è espressione di un potere conferito ex lege al giudice dell’udienza preliminare, né può ritenersi affetto da abnormità funzionale, ricorrente soltanto quando si determini una stasi indebita del procedimento stante la preclusione per qualunque altro organo o parte del processo di ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali.
In tali termini risulta, del resto, essersi ulteriormente espressa in precedenza questa Corte che, sia pure con riferimento all’ipotesi in cui il giudice, ritenuta la nullità della notificazione dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente ad alcuni soltanto degli imputati, aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati, ha escluso l’abnormità del provvedimento sul rilievo che non si trattasse di un adempimento concretizzante un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, al di fuori del quale il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, PM c. Iodice, Rv. 271185; Sez. 2, n. 28302 del 25/06/2021, PM c. Amore, Rv. 281798; Sez. 5, n. 15779 del 16/01/2023, PM c. Spedito, Rv. 284543).
Così come è stato escluso che configura un atto abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, dichiari la nullità del decret di citazione a giudizio, disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, PM c. Gulino, Rv. 247030), ovvero il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare – rilevata l’omessa notifica al difensore dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. (Sez. 6, Sentenza n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569).
Al riguardo deve essere chiarito sulla scorta dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con riferimento ai rapporti tra giudice e pubblico ministero che l’abnormità funzionale nel senso in precedenza delineato «va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento
che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo», ipotesi nella quale soltanto il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo, laddove negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
Nell’escludere che la regressione del procedimento costituisca un tratto caratterizzante dell’abnormità, la pronuncia in esame ha ulteriormente precisato che «se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme».
Gli indicati principi correlati della restituzione degli atti al Pubblico Minister in conseguenza di una (non correttamente) rilevata nullità risultano poi essere stati sostanzialmente ribaditi anche nella più recente pronuncia a Sezioni Unite “El Karti” (n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213 – 02).
Discende da tali coordinate interpretative che, nel caso qui in esame, non può ravvisarsi nella trasmissione disposta dal G.U.P. degli atti al Pubblico Ministero per effetto della ritenuta nullità della notificazione dell’avviso di conclusione dell indagini preliminari alcuna abnormità, atteso che incombendo sull’organo requirente l’onere di provvedere alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., così come previsto dal primo comma, il giudice non solo ha esercitato un potere espressamente conferitogli dall’ordinamento, id est quello di verificare la ritualità della notifica, ma ha altresì debitamente disposto la restituzione degli atti alla pubblica accusa ritenendo che non sussistessero i presupposti per l’instaurazione del rapporto processuale in assenza di un adempimento a carico del Pubblico Ministero o comunque in presenza di un vizio inficiante il suddetto adempimento, e dunque dando causa ad un regresso tipico.
Né ha pregio ulteriormente disquisire sulla ritualità o meno della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini posto che, fuoriuscendosi dalla sussistenza di un’abnormità funzionale, ovverosia di restituzione degli atti disposta dal giudice in difetto di potere, l’abnormità opera sul piano strutturale solo quando, come detto, il provvedimento del giudice imponga al Pubblico Ministero un adempimento che si risolva in un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, dovendo al di fuori di tale ipotesi l’organo requirente osservare il provvedimento del giudice, quand’anche la rilevata nullità della notifica non fosse esistente. E di certo non può ritenersi che il rinnovo della notifica all’imputato secondo le modalità di cui all’art
157 cod. proc. pen., disposto nell’ottica di un’effettiva conoscibilità dell parte del destinatario, possa integrare un atto nullo.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve ess dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 10 dicembre 2024.