Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16152 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISA nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/10/2023 del TRIBUNALE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto disporsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 6 ottobre 2023, il giudice monocratico del Tribunale di Pisa, rilevata la nullità della notifica della richiesta di rinvio a giudizio per NOME, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, restituendo gli atti al Pubblico ministero.
Avverso l’ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica, ex art. 608 cod. proc. pen., affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui deduce violazione di legge, con riferimento agli artt. 416, 419 e 420 bis del codice di rito, per avere il Tribunale dichiarato la nullità della notifica della richiesta di rinvio a giudizio al di fuori dei casi previsti dalla citata disposizione di legge e disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero. Osserva il ricorrente che la notifica della richiesta di rinvio a giudizio – che compete al giudice, ex art. 419 cod. proc. pen., e non al pubblico ministero – era avvenuta regolarmente in data 18 settembre 2019. Prima di allora, il G.u.p., all’udienza del 17 novembre 2016, aveva sospeso il procedimento in quanto l’imputato era risultato irreperibile presso l’indirizzo estero di residenza. La causa di sospensione permaneva fino al 2019, allorché, a seguito di regolare notificazione a mani proprie della richiesta di rinvio a giudizio (in data 18 settembre 2019, come sopra ricordato), l’imputato veniva identificato dal personale della Questura di Pisa e invitato a eleggere domicilio.
Nel rilevare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, con restituzione degli atti al pubblico ministero, per essere stata detta richiesta notificata in epoca successiva all’emersione dell’indirizzo estero dell’imputato, il Tribunale avrebbe reso un atto abnorme, in quanto è avulso dal sistema processuale il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. U, n. 42603 del 16/07/2023, PMT c/ INDIRIZZO NOME NOME, Rv. 285213-02).
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto disporsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnata ordinanza con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso.
Considerato in diritto
1. Il motivo di ricorso è fondato. Va preliminarmente notato che il Tribunale, nel rigettare l’eccezione difensiva avente a oggetto l’irrituale notifica dell’avviso previsto dall’art. 415-bis, comma 1, del codice di rito, chiariva che l’avviso della conclusione delle indagini preliminari era stato regolarmente notificato all’indagato, in quanto il reale indirizzo di quest’ultimo era emerso successivamente all’emissione dell’avviso stesso. Tale affermazione esclude, proprio ai sensi del disposto di cui all’art. 416, comma 1, del codice di rito, che potesse pronunciarsi, per tale motivo, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
Coglie dunque nel segno, il ricorrente, nell’osservare che il giudice, riscontrata la nullità della notifica della richiesta di rinvio a giudizio, avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, con conseguente regressione del giudizio a quella fase, anziché pronunciare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
In tale evenienza, si sarebbe verificato un “regresso consentito” dall’ordinamento, dal momento che il giudice avrebbe legittimamente adoperato i poteri a lui concessi e l’atto non avrebbe potuto ritenersi abnorme, poiché il contenuto dell’atto non sarebbe stato avulso dal sistema e i suoi effetti non sarebbero stati tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo (Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, Battaglia, Rv. 277085 – 01: «non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare dichiari erroneamente la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, poiché il contenuto dell’atto non è avulso dal sistema, ma espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento, ed i suoi effetti non sono tali da pregiudicare in concreto lo sviluppo successivo del processo, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso»).
Nel caso in esame, invece, deve convenirsi col ricorrente, allorché egli evidenzia un profilo di abnormità strutturale dell’impugnata ordinanza, consistito nel far derivare dalla ritenuta irritualità della notifica della richiesta di rinvio giudizio l’effetto di invalidazione della richiesta stessa e di restituzione degli atti al pubblico ministero, e ciò al fine di provvedere ad un adempimento, il rinnovo della relativa notifica, che – come notato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di questa Corte, nella requisitoria agli atti- è rimesso invece, ex art. 419 cod. proc. pen. all’ufficio del giudice dell’udienza preliminare.
Come ricordato, infine, dal ricorrente, l’impugnata ordinanza deve ritenersi abnorme anche in virtù di quanto stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è avulso dal sistema processuale il provvedimento con cui il giudice
del dibattimento, dichiarata la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, PMT c. NOME, Rv. 285213 – 02, in motivazione).
Per tali motivi, il Collegio annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa.
Così deciso in Roma, il 22/03/2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente