Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34069 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4   Num. 34069  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 25/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AVV_NOTAIO Della Repubblica Presso Il Tribunale di Cuneo nei confronti di:
NOME (CUI 06QUPCT) nato in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 08/04/2025 del TRIBUNALE di Cuneo;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Propone ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica di Cuneo avverso l’ordinanza in data 8 aprile 2025, con la quale il Tribunale, procedendo a carico di COGNOME NOME, ha dichiarato la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p., notifica effettuata al difensore nonostante che l’imputato avesse effettuato la elezione di domicilio.
Conseguentemente lo stesso Tribunale ha dichiarato la nullità della citazione, non effettuata al domicilio eletto, ed ha restituito gli atti al P.M.
Deduce il P.M. ricorrente la abnormità della detta ordinanza, produttiva, a suo avviso, di stallo del processo. Segnala il ricorrente che l’imputato, in occasione della perquisizione personale da parte della p.g. aveva ricevuto gli avvertimenti di cui all’art. 161, comma 01, essendogli stata consegnata, in forma di documento analogico, copia dell’informazione di garanzia e sul diritto di difesa, conformemente alla previsione di cui all’art. 157, comma 1, cod.proc.pen. Da ciò deriverebbe che l’avviso di cui all’art. 415 bis cod.proc.pen. sarebbe stato correttamente notificato ex art. 157 bis cod.proc.pen. al difensore d’ufficio individuato, non distinguendo la norma tra difensore d’ufficio e di fiducia, mentre il successivo decreto di citazione a giudizio, altrettanto correttamente, sarebbe stato notificato come previsto dall’art. 161, comma 1, cod.proc.pen. presso il domicilio che l’imputato aveva dichiarato.
 Il P.G. ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è inammissibile in quanto, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 28482 del 2024; Sez. 3, n. 47310 del 2024) si è in presenza di una ordinanza che, essendo priva del carattere della abnormità denunciato dal PM, non è soggetta a ricorso per Cassazione.
Nel caso in esame, l’indagato aveva ricevuto l’avvertimento di cui all’art.161, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale «le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio».
 L’elenco degli atti che devono essere notificati presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art.157 ter cod. proc. pen. introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. I) d.lgs. 10 ottobre 2022, ri>050 deve ritenersi tassativo, onde il giudice del dibattimento ha illegittimamente dichiarato la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art.415 bis cod. proc. pen. in quanto notificato ai difensori domiciliatari, trattandosi di atto che può essere notificato al difensore
A  GLYPH secondo l’ordinario statuto delle notificazioni previsto dal citato art.161, comma 1, cod. proc. pen.
Occorre verificare se la correlata regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari configuri un atto abnorme, impugnabile con il ricorso per cassazione. L’abnormità costituisce una forma di patologia dell’atto giudiziario priva di riconoscimento testuale in un’esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli effet pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili.
Con specifico riguardo al tema della regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno ristretto la nozione di atto abnorme, precisando che, «se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
Il provvedimento abnorme è, infatti, quel provvedimento non inquadrabile nel sistema, nel senso che non costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento (Sez.5, n.15051 del 22/12/2012, COGNOME, Rv. 25247501; Sez.5, n.31975 del 10/07/2008, COGNOME, Rv.24116201) o comunque ne viola radicalmente le norme (Sez. U. n.21423 del 25/03/2010, COGNOME, Rv.24691001; Sez.3, n.24163 del 3/05/2011, COGNOME, Rv.25060301), incidendo con una pregiudizievole alterazione sulla ordinaria sequenza procedimentale (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009 Toni, Rv. 24359001; Sez. 6, n. 29855 del 30/05/2012, A., Rv. 25317701).
Le Sezioni Unite hanno, anche, ammonito a delimitare con rigore l’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), non potendosi considerare abnorme un atto quando «non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell’abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e
non condivisi (Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715)., Sulla base dei criteri interpretativi sopra enunciati, il ricorso in esame deve ritenersi inammissibile in quanto, essendo il provvedimento impugnato espressione di legittimo potere del giudice del dibattimento, esso impone al pubblico ministero una forma di notificazione non prevista dall’ordinamento ma inidonea a determinare la stasi del procedimento in quanto la notificazione dell’avviso ai sensi dell’art.415 bis cod. proc. pen. presso il domicilio dichiarato o eletto non è imposta ma neppure vietata a pena di nullità dell’atto.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento (ex plurimis, Sez. 2, n.10640 del 30/01/2020, Portincasa, Rv. 278530 – 01; Sez. 2, n. 37601 del 06/06/2019, COGNOME, Rv, 277085 – 01).
9.  Nel caso concreto, inoltre, la regressione illegittima si presta a essere sanata attraverso la rinnovazione della notificazione, che non deve necessariamente essere ripetuta a pena di nullità attraverso le stesse modalità dichiarate erroneamente illegittime, ovvero presso il difensore domiciliatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2025.