Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 45225 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 45225 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PM di Agrigento nel procedimento penale a carico di NOME COGNOME nato in Nigeria il 10.8.1991, contro l’ordinanza del Tribunale di Agrigento del 18.6.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dello Stato NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.6.2024 il Tribunale di Agrigento aveva accolto l’eccezione formulata dalla difesa circa la mancata traduzione, in lingua inglese, dell’avviso di conclusione delle indagini notificato all’imputato alloglotta ed aveva perciò disposto la restituzione degli atti al PM;
ricorre per cassazione il PM presso il Tribunale di Agrigento evidenziando che nel corso delle indagini non era mai emersa la mancata conoscenza, da parte dell’indagato, della lingua italiana e che all’udienza del 20.1.2022, successiva alla apertura del dibattimento, la difesa aveva chiesto la nomina di un interprete oltre che di un perito per la verifica della capacità processuale dell’imputato e della sua capacità di intendere e di volere al momento del fatto; aggiunge che solo in data 5.12.2023 il difensore di fiducia dell’imputato aveva eccepito la violazione degli artt. 109 e 143 cod. proc. pen. per la mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall’imputato, eccezione accolta dal Tribunale che ha dichiarato la nullità dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. dopo dodici udienze in cui si era già sviluppato il processo in primo grado; deduce, perciò, la abnormità del provvedimento;
la Procura Generale ha concluso per iscritto per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Il PM ricorrente deduce, infatti, l’abnormità dell’ordinanza perché fondata su un presupposto erroneo, avendo il Tribunale ritenuto fondata l’eccezione sollevata dalla difesa circa la nullità della citazione a giudizio per mancata traduzione degli atti processuali, a partire dall’avviso di conclusione delle indagini, in lingua conosciuta dall’imputato alloglotta o, quantomeno, in lingua inglese; sottolinea, peraltro, che l’eccezione è stata formulata quando ormai non soltanto era stato aperto il dibattimento di primo grado ma erano state celebrate diverse udienze nel corso delle quali la difesa aveva sollevato diverse questioni ma non quella da ultimo accolta dal Tribunale.
Secondo un primo indirizzo, la nullità dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari è a regime intermedio ed è perciò suscettibile di essere sollevata sino alla pronuncia della sentenza di primo grado (cfr., in tal senso, ad esempio, e tra le tante, Sez. 2 – , n. 46763 del 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274475 – 01; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, COGNOME, Rv. 262821 – 01;
Sez. 6, n. 45581 del 24/10/2013, GLYPH F., GLYPH Rv. 257807 GLYPH 01; Sez. 6, n. 1043 del 20/12/2012, dep. 09/01/2013, COGNOME, Rv. 253843 – 01).
Secondo altra impostazione si tratterebbe, invece, di una nullità relativa che, pertanto, deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all’art. 491 cod. proc. pen., subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti (cfr., così, Sez. 5, n. 34515 del 04/07/2014, Grujio, Rv. 264272 – 01; Sez. 5, n. 44825 del 14/05/2014, COGNOME, Rv. 262104 – 01; Sez. 2, n. 35420 del 11/06/2010, COGNOME, Rv. 248302 01; Sez. 3, n. 25223 del 17/04/2008, COGNOME, Rv. 240255 – 01).
E, tuttavia, l’esame del ricorso non impone di prendere posizione sul problema che va invece affrontato sotto il profilo, dedotto dal PM, della “abnormità” del provvedimento adottato dal Tribunale.
Le Sezioni unite di questa Corte, proprio in tema di regressione del procedimento dalla fase del dibattimento a quella delle indagini preliminari, hanno delimitato la nozione di atto abnorme, precisando che “… se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso consentito, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato”; hanno inoltre precisato che “… non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme” (cfr., così, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590).
L’area dell’abnormità, ricorribile per cassazione, nella sua duplice accezione (strutturale e funzionale), va dunque rigorosamente individuata, non potendosi considerare abnorme un atto quando “… non sia totalmente avulso dal sistema processuale e non determini una stasi irrimediabile del procedimento. Resta dunque escluso che, come precisato anche dalla dottrina, possa invocarsi la categoria dell’abnorrnità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi (cfr., Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME), perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568, comma 1, cod. proc. pen.” (così Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, COGNOME, Rv. 272715).
Nel caso in esame la ravvisata nullità del decreto di citazione per mancata traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini consentiva al giudice – in forza di quanto espressamente disposto dall’art. 552, comma secondo, cod. proc. pen. – di dichiarare la nullità degli atti conseguenti e di restituire il procedimento al PM; non è perciò ravvisabile alcun profilo di abnormità “strutturale” dell’impugnato
provvedimento né, per altro verso, abnormità c.d. “funzionale”, trattandosi di provvedimento che, pur provocando una regressione del procedimento in una fase antecedente, e pur, in ipotesi, basato su un giudizio errato, rientra nell’ambit poteri riconosciuti a tale giudice e non produce alcuna stasi processuale, essen sempre possibile rinnovare l’atto e riattivare, in tal modo, la seq procedimentale (cfr., in tal senso, proprio in una fattispecie di rilevata nullità notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis, cod. proc. Sez. 5, n. 1855 del 08/10/2021, dep. 17/01/2022, Rv. 282429 – 01, Stilo).
P.Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 2.10.2024