Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47310 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47310 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASTI nei confronti di NOME COGNOME nato a Bra il 5.1.2004
avverso la ordinanza in data 9.5.2024 del Tribunale di Asti visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza resa all’udienza predibattinnentale del 9.5.2024 il Tribunale di Asti, rilevata la nullità della notificazione dell’avviso di conclusion delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. perché effettuata nei confronti della madre dell’imputato e dunque di persona diversa dal destinatario pur se nel domicilio dichiarato, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
Ricorre innanzi a questa Corte avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Asti deducendone l’abnormità
sul rilievo che la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dell’indagato, trattandosi di atto diverso dalla notificazione del decreto di citazione in giudizio, per il quale soltanto si impone la conoscenza effettiva del processo e della conseguente vocatio in iudicium, era stata ritualmente eseguita a mezzo posta presso il domicilio dichiarato dallo stesso imputato essendone stata la relativa raccomandata ricevuta dalla madre con costui convivente. Rileva per l’effetto l’illegittimità del provvedimento dal quale era derivata una stasi processuale non risultando la regressione del processo al Pubblico Ministero suscettibile di essere sanata attraverso la rinnovazione della notifica, la quale noni potrebbe che essere ripetuta con le stesse modalità, erroneamente dichiarate illegittime, non essendo l’ufficio requirente tenuto alla notificazione nelle mani del destinatario, né a verificare l’effettiva ricezione da parte di quest’ultimo, così come già affermato da questa stessa Corte con la sentenza n.21816 del 25.1.2021
Il Procuratore Generale, nel rilevare che nel caso di specie si verta nell’ambito di un cd. regresso consentito con conseguente inconfigurabilità dell’abnormità del provvedimento impugnato, all’uopo richiamando la recente sentenza di questa Corte n.33221 del 5.6.2024 PM c. Pastella, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile, non rientrando l’ordinanza gravata nella categoria degli atti abnormi, la quale soltanto legittima a fronte di provvedimenti non impugnabili il ricorso a questa Corte.
Il provvedimento in esame, con il quale il Tribunale piemontese ha ritenuto, in sede di udienza predibattimentale, la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, costituente il presupposto dell’esercizio dell’azione penale stante la contestuale richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM, in mancanza di prova certa della conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato e, per l’effetto, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblic Ministero, non si colloca ad avviso di questo Collegio al di fuori del sistema normativo.
Ed invero la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, pur determinando una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari in presenza di una notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non colpita da nullità, in quanto eseguita presso il domicilio eletto dallo stesso imputato, non costituisce tuttavia espressione nè di un’abnormità strutturale, posto che la facoltà di restituzione degli atti all’organo requirente è espressione di un potere conferito ex lege al giudice dell’udienza preliminare, né di abnormità funzionale, ricorrente soltanto quando si determini una stasi indebita del procedimento stante la preclusione per
qualunque altro organo o parte del processo di ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali.
Pur consapevole dell’esistenza in seno a questa Corte di un opposto orientamento che, facendo leva sul principio di principio di irretrattabilità dell’azione penale e sul principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti, ammette in tal caso il ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 46640 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 265204; Sez, 1 n. 20011 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 266895), ritiene questo Collegio di aderire all’indirizzo che esclude l’abnormità del provvedimento di trasmissione degli atti all’ufficio requirente a fronte di una nullità rilevata dall’organo giudicante della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, sulla scorta delle considerazioni svolte dalla pronuncia di questa stessa Sezione (Sez. 3, Sentenza n. 33221 del 05/06/2024, PMT c. Pastella, Rv. 286763) che ha sviluppato il tema alla luce dei più recenti principi fissati dalle Sezioni Unite.
Se già il supremo consesso, nel rimarcare il carattere eccezionale della categoria dell’abnormità nella misura in cui concretizza una deroga al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, aveva ridimensionato, ritenendo non conforme al sistema dilatarne l’ambito di applicazione per fronteggiare situazioni altrimenti rimediabili, gli effetti dell’indebita regressione conseguente alla rilevazione della nullità di una notifica, in ragione del fatto che, quand’anche la nullità fosse inesistente, mai potrebbe dar luogo ad un provvedimento abnorme, dal momento che il potere di rilevare le nullità è riservato dall’ordinamento all’organo giudicante (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), la questione ad essa correlata della restituzione degli atti al Pubblico Ministero in conseguenza della rilevata nullità viene più specificamente esaminata dalla recente pronuncia a Sezioni Unite El Karti (n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213 – 02).
Nell’escludere che la regressione del procedimento costituisca un tratto caratterizzante dell’abnormità, viene ivi tracciata la fondamentale distinzione tra regresso disposto nell’osservanza delle sfere di competenza tra organo giudicante e organo requirente, insuscettibile di determinare alcuna stasi del procedimento (cd. “regresso consentito”) e quello, invece, attuato in assenza di potere dell’organo giudicante – ricorrente nel caso di esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento o di deviazione del provvedimento dal modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e dunque completamente al di fuori dai casi consentiti, che rientra, a differenza del primo caso, nell’orbita dell’abnormità funzionale.
Se, quindi, per restare in tema di notifica, configura un provvedimento abnorme la trasmissione degli atti all’ufficio requirente da parte del giudice che abbia rilevato la nullità della notifica della citazione in giudizio, vertendosi in
caso di un regresso non consentito perché è al giudice che spetta il potere di rinnovare la notificazione di tale atto, essendogli tacitamente preclusa la modalità di esercizio della potestà decisoria che alla dichiarazione di nullità fa seguire l’ordine di restituzione degli atti al Pubblico Ministero e, quindi, la regressione del decreto che dispone il giudizio, ben diverso è il caso in cui il giudice, nel rilevare una nullità della notifica dell’avviso della conclusione delle indagini, disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, sul quale incombe l’obbligo di provvedere alla notifica così come previsto dall’art. 415, comma 1 cod. proc. pen..
Discende da tali coordinate interpretative che nel caso sub judice non possa ravvisarsi nella trasmissione da parte del Tribunale piemontese degli atti al PM per effetto della ritenuta nullità della notificazione dell’avviso di conclusione degli indagini alcuna abnormità, avendo il giudice non solo Jati esercitato un potere espressamente conferitogli dall’ordinamento, id est quello di verificare la ritualità della notifica, ma ha altresì debitamente disposto la restituzione degli atti alla pubblica accusa ritenendo che non sussistessero i presupposti per l’instaurazione del rapporto processuale in assenza di un adempimento a carico del PM o comunque in presenza di un vizio inficiante il suddetto adempimento, e dunque dando causa ad un regresso tipico.
Né ha pregio disquisire sulla ritualità o meno della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini posto che, fuoriuscendosi dalla sussistenza cli un’abnormità funzionale, ovverosia di restituzione degli atti disposta dal giudice in difetto di potere, l’abnormità opera sul piano strutturale solo quando il provvedimento del giudice imponga al Pubblico Ministero un adempimento che si risolva in un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, dovendo al di fuori di tale ipotesi l’organo requirente osservare il provvedimento del giudice, quand’anche la rilevata nullità della notifica non fosse esistente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso il 18.11.2024