Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 33221 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 33221 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nei confronti di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 25.1.2024 del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa all’udienza preliminare del 25.1.2024 il Gup del Tribunale di Napoli Nord, rilevata la nullità della notificazione dell’avviso conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. perché effettuata al difensore e non già all’imputato presso il domicilio eletto al momento dell’esecuzione del sequestro disposto nei suoi confronti, ha disposto la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO.
Ricorre innanzi a questa Corte avverso il suddetto provvedimento il Procuratore della Repubblica di Napoli Nord deducendone l’abnormità sul rilievo che la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confron
dell’indagato, trattandosi di atto diverso dall’avviso di fissazione dell’udien preliminare, dalla citazione in giudizio e dal decreto penale di condanna, era stata ritualmente eseguita nelle mani del difensore da costui fiduciariannente nominato. Rileva per l’effetto il vizio di violazione di legge riferito all’art. 161 cod. pro dal quale era derivata una stasi processuale per avere il GUP ordinato al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO di procedere ad una modalità di notificazione, ovverosia presso il domicilio eletto dall’imputato, non prevista per l’avviso ex art. 415 bis cod. pro pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile, non rientrando l’ordinanza gravata nella categoria degli atti abnormi, la quale soltanto legittima a fronte provvedimenti non impugnabili il ricorso a questa Corte.
Il provvedimento in esame, con il quale il Giudice dell’udienza preliminare ha ritenuto la nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini prelimi costituente il presupposto dell’esercizio dell’azione penale stante la contestuale richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM, in quanto non eseguita presso il domicilio eletto dall’indagato al momento del sequestro eseguito nei suoi confronti, disponendo la trasmissione degli atti al Procuratore, non si colloca ad avviso di questo Collegio al di fuori del sistema normativo.
La restituzione degli atti al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, pur determinando una regressione del processo alla fase delle indagini preliminari in presenza di una notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. non colpita da nullità, essendon prevista l’esecuzione mediante consegna al difensore fiduciariamente nominato o designato di ufficio, non costituisce tuttavia espressione di un’abnormità strutturale, posto che la facoltà di restituzione degli atti all’organo requiren espressione di un potere conferito ex lege al giudice dell’udienza preliminare, né può ritenersi affetto da abnormità funzionale, ricorrente soltanto quando si determini una stasi indebita del procedimento stante la preclusione per qualunque altro organo o parte del processo di ovviare alla determinazione giudiziale con gli ordinari strumenti processuali.
In tali termini risulta, del resto, essersi già espressa questa Corte che, si pure con riferimento all’ipotesi in cui il giudice, ritenuta la nullità della notifi dell’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giud limitatamente ad alcuni soltanto degli imputati, aveva erroneamente disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizion degli altri coimputati, ha escluso l’abnormità del provvedimento sul rilievo che non si trattasse di un adempimento concretizzante un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, al di fuori del quale il pubblico ministero è tenuto
ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. 2, Sentenza n. 50135 del 10/10/2017, PM c. COGNOME, Rv. 271185; Sez. 2, Sentenza n. 28302 del 25/06/2021, PM c. Amore, Rv. 281798; Sez. 5, Sentenza n. 15779 del 16/01/2023, PM c. Spedito, Rv. 284543). Così come è stato escluso che configuri un atto abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la mancata notificazione all’imputato dell’avviso di conclusione dell indagini preliminari, dichiari la nullità del decreto di citazione a giudi disponendo la restituzione degli atti al P.M. (Sez. 4, Sentenza n. 14579 del 25/03/2010, PM c. Gulino, Rv. 247030), ovvero il provvedimento con cui il giudice dell’udienza preliminare – rilevata l’omessa notifica al difensore dell’avviso conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis cod. proc. pen., in rea ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. (Sez. 6, Sentenza n. 5159 del 14/01/2014, Morra, Rv. 258569).
Pur nella consapevolezza dell’esistenza anche di una diversa interpretazione giurisprudenziale che, in fattispecie analoghe, ha ritenuto sussistere l’abnormità dell’atto, facendo leva sul principio di principio di irretrattabilità dell’azione e sul principio logico che non consente di ripetere atti già validamente e utilmente compiuti (Sez. 2, n. 46640 del 10/09/2015, COGNOME, Rv. 265204; Sez, 1 n. 20011 del 02/02/2016, COGNOME, Rv. 266895), si ritiene tuttavia che l’opposto orientamento interpretativo sia più aderente ai principi fissati da questa Corte nel suo supremo consesso nella definizione della nozione dell’atto abnorme.
Al riguardo deve essere chiarito sulla scorta dei principi stabiliti dalle Sezio Unite con riferimento ai rapporti tra giudice e pubblico ministero che l’abnormità funzionale nel senso in precedenza delineato «va limitata all’ipotesi in cui i provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o de processo», ipotesi nella quale soltanto il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo, laddove negli altri casi egli è tenuto ad osservare provvedimenti emessi dal giudice (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590). Nell’escludere che la regressione del procedimento costituisca un tratto caratterizzante dell’abnormità, la pronuncia in esame ha ulteriormente precisato che «se l’atto del giudice è espressione di un potere riconosciutogli dall’ordinamento, si è in presenza di un regresso “consentito”, anche se i presupposti che ne legittimano l’emanazione siano stati ritenuti sussistenti in modo errato. Non importa che il potere sia stato male esercitato, giacché in tal caso esso sfocia in atto illegittimo, ma non in un atto abnorme».
Se la sentenza COGNOME, nel rimarcare il carattere eccezionale della categoria dell’abnormità nella misura in cui concretizza una deroga al principio della
tassatività dei mezzi di impugnazione, ha ridimensionato, ritenendo non conforme al sistema dilatarne l’ambito di applicazione per fronteggiare situazioni altriment rimediabili, gli effetti dell’indebita regressione conseguente alla rilevazione del nullità di una notifica, in ragione del fatto che, quand’anche la nullità fo inesistente, mai potrebbe dar luogo ad un provvedimento abnorme, dal momento che il potere di rilevare le nullità è riservato dall’ordinamento all’organo giudicant la questione ad essa correlata della restituzione degli atti al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO i conseguenza della rilevata nullità viene più specificamente esaminata dalla recente pronuncia a Sezioni Unite El Karti (n. 42603 del 13/07/2023, Rv. 285213 – 02).
L’approdo cui perviene il supremo collegio, secondo cui «non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione del citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazion stessa», muove dalla fondamentale distinzione tra regresso disposto nell’osservanza delle sfere di competenza tra organo giudicante e organo requirente, insuscettibile di determinare alcuna stasi del procedimento (cd. “regresso consentito”) e quello, invece, attuato in assenza di potere dell’organo giudicante – ricorrente nel caso di esercizio di un potere non attribuit dall’ordinamento o di deviazione del provvedimento dal modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e dunque completamente al di fuori dai casi consentiti – che rientra nell’orbita dell’abnormità funzionale. Mentre nel caso in disamina in cui difettavano i presupposti di una corretta instaurazione del rapporto processuale, il giudice di pace non poteva dare corso al giudizio esercitando di sua iniziativa il potere di rinnovare la notificazione della citazi secondo la previsione di cui all’art. 29, comma 3 d. Igs. 274/2000, trattandosi di procedimento che contempla, in luogo della citazione a giudizio, la presentazione immediata per mezzo della notificazione all’imputato della richiesta della polizia giudiziaria e della correlata autorizzazione del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, si verte invece come puntualizza il massimo consesso, nel caso di atto abnorme quando il giudice, nel rilevare la nullità della notificazione della citazione a giudizio trasmetta gli al AVV_NOTAIO perché provveda a tale incombente: in tal caso si tratta di un «regresso disposto in carenza di potere perché è al giudice che spetta il potere di rinnovare la notificazione di tale atto, essendogli tacitamente preclusa la modalità di esercizio della potestà decisoria che alla dichiarazione di nullità fa segui l’ordine di restituzione degli atti al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e, quindi, la regressione» Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Discende da tali coordinate interpretative che nel caso sub judice non possa ravvisarsi nella trasmissione da parte del Gup del Tribunale partenopeo degli atti al PM per effetto della ritenuta nullità della notificazione dell’avviso di conclusi degli indagini alcuna abnormità, atteso che incombendo sull’organo requirente
l’onere di provvedere alla notifica dell’avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., co come previsto dal primo comma, il giudice non solo ha esercitato un potere espressamente conferitogli dall’ordinamento, id est quello di verificare la ritualit della notifica, ma ha altresì debitamente disposto la restituzione degli atti al pubblica accusa ritenendo che non sussistessero i presupposti per l’instaurazione del rapporto processuale in assenza di un adempimento a carico del PM o comunque in presenza di un vizio inficiante il suddetto adempimento, e dunque dando causa ad un regresso tipico.
Né ha pregio disquisire sulla ritualità o meno della notifica dell’avviso d conclusione delle indagini posto che, fuoriuscendosi dalla sussistenza di un’abnormità funzionale, ovverosia di restituzione degli atti disposta dal giudice in difetto di potere, l’abnormità opera sul piano strutturale solo quando i provvedimento del giudice imponga al AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO un adempimento che si risolva in un atto nullo, rilevabile nel successivo corso del processo, dovendo al di fuori di tale ipotesi l’organo requirente osservare il provvedimento del giudice quand’anche la rilevata nullità della notifica non fosse esistente. E di certo non può ritenersi che il rinnovo della notifica presso il domicilio eletto dall’impu disposto nell’ottica di un’effettiva conoscibilità dell’atto da parte del destinat possa integrare un atto nullo.
Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in data 5.6.2024