Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31810 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31810 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
NOME COGNOME
CC – 09/07/2025
NOME COGNOME – Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: Procuratore Della Repubblica Presso Il Tribunale di CROTONE nei confronti di: COGNOME NOME nato a MELISSA il 08/08/1953
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di Crotone Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che chiede disporsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento con trasmissione degli atti al
Tribunale di Crotone
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Crotone con ordinanza resa a verbale dell’udienza dibattimentale del 17 dicembre 2024 dichiarava la nullità degli atti con restituzione dei medesimi al Pm, in difetto della notifica dell’atto introduttivo del giudizio di opposizione al decreto penale di condanna al difensore di fiducia dell’imputato COGNOME NOME, COGNOME NOME, erroneamente indicato come COGNOME NOME.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il procuratore della repubblica del Tribunale di Crotone chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata per abnormità.
Detta declaratoria di nullità, infatti, non avrebbe potuto esser emessa, nØ il procedimento poteva essere fatto regredire alla fase antecedente, posto che il decreto penale era stato revocato nel momento in cui era stato introdotto il giudizio di opposizione.
Il sostituto procuratore generale COGNOMENOME COGNOME depositava conclusioni scritte chiedendo disporsi l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato nei termini che seguono.
Il principio che deve essere applicato nel caso in esame Ł espresso dalla seguente massima secondo la quale « non Ł abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa. (In motivazione, la Corte ha rilevato che, diversamente, Ł abnorme, perchØ avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell’atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla sua notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero).» (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, Pmt, Rv. 285213 – 02)
In precedenza, era già stato affermato, in applicazione dell’art 143 disp. att. cod. proc. pen., che nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme. (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 – 01)
Proprio in ragione del principio espresso nelle massime che precedono, Ł evidente che il provvedimento nella parte in cui dispone la trasmissione degli atti al Pm, anzichØ provvedere direttamente alla rinnovazione della notifica al difensore, Ł atto abnorme e come tale deve essere annullato.
Come osservato nella motivazione della sez. U. Manca, secondo la regola che si trae dall’art. 484 bis comma 2 c.p.p. (attraverso il rinvio all’art. 420 quater e poi da questo all’art.420 comma 2 c.p.p.) il giudice, tanto quello collegiale che quello monocratico, dopo aver provveduto agli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, deve ordinare “la rinnovazione degli avvisi, delle citazioni, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità”, e l’ordine Ł rivolto alla propria cancelleria (come si desume chiaramente dall’art. 420 comma 2 c.p.p.) e non al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero.
Il vigente codice di procedura, in applicazione della fondamentale direttiva contenuta nell’art. 2, n. 1 l. 16 febbraio 1987, n. 81, della “massima semplificazione nello svolgimento del processo”, ha previsto che la citazione per l’udienza stabilita per il giudizio sia effettuata, a seconda dei casi, dal giudice delle indagini preliminari, dal giudice dell’udienza preliminare o dal pubblico ministero, anzichØ dal giudice del dibattimento, come avveniva nel sistema del codice abrogato, ma una volta pervenuto il processo la giudice del dibattimento sarebbe causa di una complicazione irragionevole l’imposizione della regressione al solo scopo di far rinnovare la notificazione del decreto di citazione. Per evitare la complicazione Ł stato dettato l’art. 143 norme att. c.p.p., che già nella fase degli atti preliminari al dibattimento prevede la possibilità che il presidente disponga la rinnovazione della citazione o della notificazione, fermo rimanendo il dovere di disporla nel dibattimento, a norma del combinato disposto degli artt. 484, comma 2 bis, 420 quater, comma 1 e 420 comma 2 c.p.p.
Come si Ł detto, non vi Ł ragione per non applicare queste disposizioni nei casi di citazione diretta, e una conclusione diversa contrasterebbe anche con il principio della ragionevole durata del processo, contenuto nell’art. 111 comma 2 Cost., per il necessario e
ingiustificato prolungamento che si determinerebbe se, come Ł avvenuto nel caso in esame, il giudice dovesse dichiarare la nullità del decreto di citazione e restituire gli atti al pubblico ministero, invece di dare egli stesso gli opportuni provvedimenti, che si risolvono normalmente nella fissazione della nuova udienza, negli avvisi alle persone presenti e nell’ordine di rinnovazione delle notificazioni nulle.
Diverso Ł il caso limite in cui l’ufficio del pubblico ministero omette l’attività di notificazione; in questo caso, infatti, la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento avviene in violazione dell’art. 553 c.p.p. e si giustifica la restituzione degli stessi al pubblico ministero perchØ curi lo svolgimento dell’attività indebitamente omessa, senza però che ciò comporti anche la dichiarazione di nullità del decreto di citazione.
In conclusione, deve affermarsi il seguente principio di diritto: ‘nei casi di nullità della notificazione del decreto di citazione e di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552 comma 3 c.p.p. alla rinnovazione della notificazione deve provvedere il giudice del dibattimento”.
Precisa ancora la sez. U. Manca che dalla nullità del decreto di citazione si differenziano la nullità della notificazione del decreto e la nullità conseguente all’inosservanza del termine per comparire, come Ł stato messo in evidenza da numerose decisioni, che tra l’altro hanno fatto notare (ved. in particolare, Sez. un., 24 marzo 1995, Cirulli) come il codice vigente, diversamente da quello abrogato, non le abbia ricomprese tra le nullità del decreto di citazione. A tali differenti nullità, come si Ł detto, deve porre rimedio lo stesso giudice del dibattimento; egli non ha il potere di restituire gli atti al pubblico ministero imponendogli di rinnovare la notificazione. Nei casi in questione provvedimento di restituzione Ł fuori del sistema e determina inoltre una indebita regressione.
Conclusivamente, posto che nel caso in esame si Ł verificata una nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, Ł evidente che alla emenda di tale nullità debba provvedere ai sensi degli artt. 484, comma 2 bis, 420 quater, comma 1 e 420 comma 2 cod. proc. pen. direttamente il giudice del dibattimento; conseguentemente la indebita regressione del processo davanti al pubblico ministero costituisce una abnormità che deve essere elisa con l’annullamento senza rinvio dell’impugnato provvedimento.
L’accertata abnormità dell’impugnato provvedimento comporta l’annullamento senza rinvio del medesimo ex art. 620 comma 1 lett. d) cod. proc. pen. con trasmissione degli atti al Tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Crotone per l’ulteriore corso.
Così Ł deciso, 09/07/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME