Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 7821 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 7821 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAOLA nei confronti di:
NOME COGNOME nato a COSENZA il 23/04/1962
avverso l’ordinanza del 21/06/2024 del GIUDICE COGNOME di NOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale COGNOME che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il provvedimento impugnato è stato pronunziato il 21 giugno 2024 dal Giudice di pace di Paola, il quale, nell’ambito del procedimento per minaccia a
carico di NOME COGNOME ha respinto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, evidenziando la necessità di procedere ad ulteriori indagini.
Avverso il provvedimento del Giudice di pace, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola ha proposto ricorso per cassazione.
2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.
Sostiene che il provvedimento sarebbe abnorme, atteso che determinerebbe un’inammissibile regressione del procedimento e una sua contestuale stasi, con impossibilità di proseguirlo.
Il Giudice di pace, infatti, avrebbe fatto un mero rinvio all’atto di opposizione, dalla cui lettura, però, non sarebbe possibile desumere quali sarebbero concretamente le attività investigative da svolgere.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto.
1.1. L’unico motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che, in assenza di una definizione normativa del concetto di atto abnorme, questa Corte, con plurime decisioni assunte a Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, COGNOME, Rv. 231162; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, COGNOME, Rv. 238240; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv. 243590) ha individuato la categoria, connotandola, per un verso, in negativo – nel senso che non può definirsi abnorme l’atto che costituisce mera violazione di norme processuali – e, per altro verso, in positivo.
Sotto quest’ultimo profilo, si è affermato che è affetto da vizio di abnormità, sotto un primo profilo (c.d. strutturale), il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di og ragionevole limite.
Sotto altro profilo, si è posto in luce come sussista abnormità (c.d. funzionale) quando l’atto, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 25957
del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590), potendosene ravvisare un sintomo nel fenomeno della c.d. regressione anomala del procedimento a una fase anteriore (cfr., in motivazione, Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, COGNOME; cfr. anche Sez. 2, n. 7320/2014 del 10/12/2013, COGNOME; Sez. 2, n. 29382 del 16/05/2014, COGNOME, Rv. 259830; Sez. 2, n. 2484/2015 del 21/10/2014, COGNOME, Rv. 262275).
Ebbene, nel caso di specie, è evidente come non ci si trovi di fronte a una causa di abnormità strutturale.
Invero, l’art. 17, comma 4, d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 espressamente prevede che il Giudice di pace possa restituire gli atti al pubblico ministero richiedente l’archiviazione, indicandogli le ulteriori indagini da svolgere.
Va, però, rilevato che, nel caso in esame, il Giudice di pace non ha indicato espressamente le ulteriori indagini da svolgere, ma si è limitato ad affermare «l’utilità del compimento di ulteriori indagini» e a rinviare all’atto di opposizione all’archiviazione.
Si tratta di un’indicazione genericissima e il difetto di specificità non è colmato dal rinvio all’atto di opposizione all’archiviazione, atteso che in tale atto si indicava la sola estrapolazione delle immagini del sistema di videosorveglianza di una farmacia, sita nei pressi del luogo del reato, che, però, era un’attività che risultava essere già espletata, con esito negativo (il sistema aveva già cancellato le immagini relative al giorno di interesse), come era stato evidenziato dallo stesso pubblico ministero.
Risulta pertanto evidente che, in sostanza, il giudice di pace ha restituito gli atti al pubblico ministero senza indicare quali ulteriori indagini concretamente espletare, in tal modo venendo a determinare una stasi del processo, non concretamente superabile, atteso che il pubblico ministero aveva già rappresentato che non rimanevano ulteriori indagini da poter espletare.
L’omessa indicazione delle indagini da espletare impedisce al pubblico ministero di comprendere come concretamente orientare le sue future determinazioni.
Tale radicale omissione dà luogo a una situazione corrispondente a una delle condizioni di abnormità richieste dalla giurisprudenza di legittimità per incidere con il proprio sindacato su provvedimenti altrimenti non impugnabili e, precisamente, a un’abnormità di tipo funzionale, atteso che il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, pur non essendo estraneo al sistema normativo, ha determinato la stasi del procedimento e la concreta impossibilità di proseguirlo.
L’ordinanza, pertanto, essendo afflitta da abnormità, deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Paola per l’ulteriore corso.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Paola per l’ulteriore corso. Così deciso, il 29 novembre 2024.