Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6883 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6883 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata
nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Monopoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Macerata in data 03/10/2023.
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni presentate dal Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Macerata ricorre contro l’ordinanza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale ha dichiarato nullo il decreto di citazione diretta a giudizio per di COGNOME NOME NOME NOME ai reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., per omessa indicazione delle pp. oo., denunciandone l’abnormità
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Deve premettersi in diritto che:
l’omessa indicazione del nominativo delle pp.00. nel decreto di citazione diretta a giudizio non costituisce causa di nullità: cfr. testualmente art. 552 comma 2, cod. proc. pen., che non richiede, a pena di nullità, il requisito previsto dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, ovvero “l’indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata”;
in presenza di tale omissione, il giudice del dibattimento deve tuttavia curare che la persona offesa sia ritualmente citata: tale attività rientra, ai sens dell’art. 143 disp. att. cod. proc. pen., nell’ambito delle sue competenze funzionali, ed egli non può, quindi, onerarne il P.M., disponendo la restituzione degli atti a quest’ultimo, poiché un siffatto provvedimento, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme (Sez. U, n. 28807 del 29/05/2002, Rv. 221999 – 01).
Trattasi di orientamento – in riferimento alla specifica fattispecie in esame senz’altro pacifico (cfr. Sez. 2, n. 34571 del 08/05/2009, COGNOME, Rv. 245232 – 01), ribadito anche di recente da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 28779 del 16/05/2018, COGNOME, Rv. 273059 – 01: “È abnorme, perché determina un’indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il Tribunale in composizione monocratica, rilevata la omessa notifica del decreto di citazione a giudizio alla persona offesa, e pertanto la nullità del decreto, restituisce gli atti pubblico ministero per il rinnovo della citazione anziché provvedere direttamente all’incombente”).
2. Ma vi è di più.
Il P.M. ricorrente evidenzia, infatti, un ulteriore ed evidente profilo abnormità nell’ordinanza impugnata.
Invero, come documentalmente verificabile, il P.M. aveva ritenuto (a torto od a ragione, ma nell’esercizio di prerogative che senz’altro gli appartengono) di individuare una sola persona offesa, di tal che il giudice avrebbe dovuto
necessariamente indicare quali fossero le eventuali ulteriori persone offese che, in ipotesi, risultavano identificate; in caso contrario, sarebbe risultato inevitabile verificarsi di quella indebita regressione del processo e di quella indebita stasi del procedimento (il P.M. avrebbe giocoforza potuto insistere nella propria determinazione, in difetto di specifiche indicazioni del giudicante che lo vincolassero) che, per giurisprudenza costante, qualificano di abnormità gli atti processuali chete determinino.
Invero, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste di là di ogni ragionevole limite; l’abnormità dell’atto processuale può riguardare (Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 – 01; Sez. 2, n. 29363 del 24/03/2023, P., in motivazione)):
tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità, si ponga di fuori del sistema organico della legge processuale,
quanto – come nella specie – il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.
L’ordinanza impugnata, costituente atto abnorme, va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata, e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Macerata per l’ulteriore corso.
Così deciso il 26/01/2023.