Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20693 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20693 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PADOVA nei confronti di:
NOME nato a MONSELICE il 07/11/2003
avverso l’ordinanza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di PADOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto chiedendo 1>tannullamento senza rinvio deùordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Padova per /ulteriore corso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, il Giudice dell’udienza predibattimentale del Tribuna di Padova disponeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero sulla base dell’eccepita n della citazione diretta a giudizio a seguito dell’errata notifica dell’avviso di cui all’a cod. proc. pen., realizzatasi presso il difensore nominato di fiducia piuttosto che al dom eletto da parte dell’indagato NOME COGNOME nel verbale di identificazione redatto dalla polizia giudiziaria operante nel primo atto alla presenza dell’indagato.
Il Pubblico ministero ricorre per cassazione avverso tale provvedimento affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il Pubblico ministero denuncia il provvedimento impugnato quale atto abnorme con la violazione di legge di cui all’art. 161, comma 01, cod. proc. pen., introdotto d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, perché, avendo la polizia giudiziaria indicato nel verba identificazione del 20 giugno 2023 contenente le norme violate, la data del fatto e l’Aut giudiziaria procedente, tali dati erano stati poi pedissequamente riportati nell’avviso di cui 415-bis cod. proc. pen. per cui la notifica di questo ultimo, effettuata via PEC presso il dif nominato, era da considerarsi immune dal vizio rappresentato e il giudice non avrebbe dovuto imporre la regressione del procedimento, di fatto avvenuta con la restituzione degli at pubblico ministero, da considerarsi quale atto “abnorme”.
2.1. Da parte del difensore dell’imputato, è stata depositata una memoria con cui s sollecita una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullament senza rinvio dell’ordinanza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Padova l’ulteriore corso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole di un accoglimento.
Preliminarmente, va ricordato che la categoria dell’abnormità dell’atto è sta individuata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 42603 d 13/07/2023, Rv. 285213-02; Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, Rv. 283552; Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Rv. 243590; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Rv. 238240; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000 Rv. 215094; Sez. U. n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Rv. 209603) in relazione alle ipotesi in cui si real uno sviamento della funzione giurisdizionale con l’adozione di provvedimenti strutturalmente funzionalmente estranei all’ordinamento, cui consegue una situazione di stallo processuale non emendabile attraverso i rimedi impugnatori espressamente previsti dalla legge. In particolar
si è affermato che l’abnormità può discendere da ragioni di struttura, allorché l’atto, per l singolarità, si ponga ai di fuori del sistema organico della legge processuale (carenza di pot in astratto), ovvero può riguardare l’aspetto funzionale, quando esso, pur non estraneo sistema normativo, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di ragionevole limite, determinando la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (carenz potere in concreto). In questi casi, dunque, la mancata previsione normativa dell’impugnabili del provvedimento dipende dalla sua imprevedibile estraneità a qualsiasi categoria processuale e il riconoscimento della ricorribilità per cassazione ha lo scopo specifico di superare situazione di stallo altrimenti non rimediabile. A tale riguardo, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 37502 del 2022, hanno chiarito che la mancata definizione dell’abnormità all’inter del codice di rito è correlata a una precisa scelta del legislatore, desumibile anche «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si è dato atto della rinuncia a prevedere espressamente l’impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempr giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugna Si è, quindi, affermato che la necessità di introdurre tale categoria è correlata all’esige assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anoma imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia processuale, nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti. Dal che l’ammissibilità in questi casi, in deroga al principio dell dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove i non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità e non sia previsto al di impugnazione. In tale consolidato solco ermeneutico si è rimarcata la necessità di inquadramento della categoria dell’abnormità, avente carattere di eccezionalità traducendosi una deroga al principio di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione, e si è esclus la nozione possa essere riferita a situazioni di mera illegittimità, considerate altrimen inquadrabili e non rimediabili (da ultimo, Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, in motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1. Come correttamente ricordato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, a seguito delle modifiche intervenute con il d.lgs. n. 150 del 2022 ai sensi dell’art. 161, c 01, cod. proc. pen., «la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della perso sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assum violate, la data e il luogo del fatto e l’autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazion persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da qu riguardanti l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sen articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuat mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio». L’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen., è evidentemente al di fuori di quelle comunicazioni che devono esser notificate all’indagato pur in presenza di una dichiarazione o elezione di domicilio.
3. Nel caso in esame, si è di fronte all’abnormità del provvedimento di restituzione deg atti al pubblico ministero da parte del giudice dell’udienza predibattimentale del Tribuna
Padova, il quale ha operato con carenza di potere in concreto, producendo una stasi processuale non altrimenti rimediabile, essendo stato regolarmente notificato l’avviso di cui all’art. 4
cod. proc. pen. e non potendo farsi altrimenti, come da previsione normativa sopra riportata.
Procuratore ricorrente, infatti, ha evidenziato come, nell’atto di identificazione effettuat polizia giudiziaria il 20 giugno 2023, all’indagato erano stati forniti le indicazioni e
indicati dall’art. 161, comma 01; cod. proc. pen., con la conseguenza che l’avviso di cui all
415-bis cod. proc. pen. ben poteva essere notificato presso il difensore, come effettivamen avvenuto via PEC in data 18 settembre 2023.
Di conseguenza, l’ordinanza impugnata disponendo la restituzione degli atti al P.M sul presupposto della nullità della notifica, ha determinato, con provvedimento abnorme, l
regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari in violazione dell’att disciplina normativa vigente in tema di notificazioni.
4. Per le considerazioni appena espresse, il ricorso deve essere accolto con l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Padova pe
l’ulteriore corso processuale.
P.Q.M.
annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti Tribunale di Padova.
Così deciso in data 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente