Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2179 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2179 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/07/2025 del GIP TRIBUNALE di SPOLETO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettetsentite te conclusioni det AVV_NOTAIO COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento in data 22/07/2025 il G.i.p. del Tribunale di Spoleto ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME, indagata in relazione all’omicidio di NOME COGNOME, finalizzata ad ottenere, ai sensi dell’art. 230 cod. proc. pen. l’autorizzazione ad esaminare la salma di NOME COGNOME, che risulta essere stata sottoposta ad autopsia ex art. 360 cod. proc. pen. a cura del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, consulente del P.m. del Tribunale di Spoleto.
Detto Giudice ha rilevato che il tipo di esami che la difesa, per il tramite del proprio consulente tecnico, intendeva effettuare – esame di tutti gli organi interni e degli organi del collo, disposizione di preparati istologici e di inclusi paraffina per potere allestire ulteriori sezioni istologiche ed effettuare esami immunoistochimici – avrebbe implicato una manomissione dei reperti, rendendo impossibile un successivo controllo giudiziale sull’operato del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME, di cui ad accertamento tecnico irripetibile compiuto nel rispetto delle garanzie di legge.
Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite i propri difensori di fiducia, per vizio di motivazione e violazio in relazione all’omessa valutazione dei presupposti, ex art. 230 cod. proc. pen., indicati a fondamento della richiesta degli accertamenti peritali ed in relazione alle argomentazioni tecnico/scientifiche e di merito circa il contenuto delle osservazioni del consulente di parte, AVV_NOTAIO COGNOME, rispetto alle consulenze acquisite di parte accusatoria.
La difesa rileva che il provvedimento impugNOME è ricorribile per cassazione, in quanto abnorme, per essersi il Giudice spinto a formulare valutazioni medicolegali, e quindi strettamente tecniche, senza avere in tale ambito alcun tipo di conoscenza.
Osserva che i reperti estratti dalla salma sono stati esaminati esclusivamente dal consulente della Procura, AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO, considerato che i consulenti di parte non partecipavano all’esame autoptico sul cadavere avvenuto quando la COGNOME era ancora persona offesa, e che gli unici reperti esaminati nel contraddittorio delle parti dalla AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME (lembi del collo) hanno evidenziato la presenza di tracce di DNA appartenenti ad un soggetto terzo, non riconducibili / né al defunto /né all’indagata NOME COGNOME, frutto di una probabile contaminazione in sede di esame autoptico, ponendosi la consulenza della suddetta AVV_NOTAIOoressa in contrasto con quest’ultimo, non solo sotto tale ultimo profilo, ma anche per l’esclusione di una morte violenta. . 2
NOME COGNOME
LYjt(ii
Lamenta la difesa, quindi, che non è vero che gli accertamenti tecnici irripetibili si siano svolti con le garanzie di legge e che all’indagata, ristrett carcere, viene impedito di discolparsi, peraltro sostenendosi, in modo illogico, apodittico e generico, che gli accertamenti tecnici richiesti dai consulenti della difesa renderebbero impossibile un successivo controllo giudiziale sull’operato del AVV_NOTAIO COGNOME.
Insiste, alla luce di tali censure, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introAVV_NOTAIOo dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto relativo a provvedimento non impugnabile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., a meno che non si tratti di atto abnorme.
Quanto all’individuazione di atto abnorme assume rilievo la pronuncia a Sezioni Unite n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, che, nel riconoscere che il provvedimento sull’incidente probatorio non è impugnabile tranne che sia abnorme, distingue l’abnormità strutturale, quale “carenza di potere in astratto” o “carenza di potere in concreto:, intesa quest’ultima come radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale, integranti entrambe sviamento di potere con pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi e alle facoltà delle parti,, da quella funzionale, ricorrente nel caso i cui il giudice abbia esercitato un potere riconosciuto dall’ordinamento, ma il provvedimento emesso abbia determiNOME un’irrimediabile stasi del procedimento.
1.1. Nel caso in esame non è ravvisabile, né abnormità strutturale, né abnormità funzionale.
Come evidenziato da Sez. 1, n. 48957 del 28/10/2022, COGNOME,« l giurisprudenza di legittimità ha affermato che nessuna disposizione processua vieta al consulente tecnico di svolgere accertamenti al di fuori delle v proprie operazioni peritali, al fine di riferirne al giudice mediante me scritta, in quanto la disposizione di cui all’art. 230 c.p.p. non esaurisce l’ambito delle attività consentite al consulente, ma stabilisce solo i rapporti tra dett attività e quella del perito; oltre ad affiancare quest’ultimo, il consulente tecnic ha facoltà di procedere a qualsiasi altra indagine, ferma restando la valutazione discrezionale del giudice sulle conclusioni esposte da tale consulente nel corso dell’audizione dello stesso come testimone in giudizio, o riassunte nella relazilove
scritta, che possono anche essere utilizzate, previa congrua e convincente motivazione, ai fini della decisione (Sez. 3, n. 21018 del 30/09/2014, dep. 2015, C., Rv. 263737-01; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, COGNOME, Rv. 228596-01; Sez. 1, n. 7252 dell’8/6/1999, COGNOME, Rv. 213704-01). E invero, già al fine di esercitare il diritto alla prova di cui all’art. 190 cod. proc. pen., il difensore svolgere proprie indagini integrative, sin dal momento in cui riceve per iscritto l’incarico professionale, e ciò in ogni stato e grado del procedimento; a tali indagini istituzionalmente concorre, quando è necessario il possesso di specifiche competenze, il consulente tecnico che il professionista decida di associare alla difesa (art. 327-bis, comma 3, cod. proc. pen.), i cui pareri, ritualmente formulati, eventualmente confluiti nel fascicolo del difensore previsto dall’art. 391-octies cod. proc. pen., possono essere rappresentati al giudice anche nelle indagini preliminari, allorché il giudice stesso debba aAVV_NOTAIOare una decisione con l’intervento della parte privata, o all’udienza preliminare (Sez. 1, n. 12691 del 11/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278905-01)».
Inoltre, detta pronuncia specifica che «Il consulente tecnico è ammesso a svolgere indagini di sua iniziativa, e queste ultime hanno una latitu potenziale pari a quella che potrebbe essere rimessa al perito, non essendovi ragione per escludere dal loro ambito conoscitivo particolari oggetti, e per non consentire, parimenti al consulente, l’esame della persona, della cosa o del luogo passibili di concorrente, ma futuro, accertamento peritale. Se la cosa o il luogo sono sotto sequestro, o non sono nella disponibilità della parte privata richiedente, l’autorità giudiziaria dovrà previamente autorizzare l’esame (e, se del caso, il previo accesso: v. art. 391-septies cod. proc. pen.) e, nel fare ciò, la stessa autorità dovrà ovviamente garantire la conservazione del loro stato, potendo pertanto impartire le prescrizioni necessarie, a norma dell’art. 233, comma 1-ter, cod. proc. pen., ma non potendo differire o impedire l’accertamento di parte per ragioni diverse da quelle intese a salvaguardare l’integrità dei beni coinvolti e la fruttuosità di eventuali successivi accertamenti i contraddittorio. L’autorizzazione del giudice sarà naturalmente necessaria, altresì, per permettere l’accesso del consulente tecnico in carcere, al fine di eseguire accertamenti sulla persona sottoposta alle indagini, che vi si trovi detenuta, e anche in questo caso il diniego, o la posticipazione, della relativa facoltà dovranno essere rigorosamente motivati, potendo essere giustificati solo da ragioni attinenti alla svolgimento delle indagini, alla sicurezza dell’esame, alla garanzia della sua reiterabilità o al rispetto della persona. In nessun caso sarà consentito sindacare, nell’esercizio del potere di autorizzazione all’accesso del
consulente al carcere, le ragioni della effettiva necessità della consulenza extraperitale».
Il Giudice a quo, nel pronunciarsi nei termini sopra indicati ha, quindi, fatto, corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogli dall’ordinamento, mirando ad evitare, attraverso gli accertamenti tecnici richiesti dai consulenti di parte, una manomissione dei reperti tale da pregiudicare un successivo controllo giudiziale sull’operato del AVV_NOTAIO COGNOME.
da consentire il sindacato in1 3.-
E ciò senza incorrere in alcuna abnormità i questa sede.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della COGNOME al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che si ritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2025.