Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40177 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40177 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce nel procedimento a carico di
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NOME COGNOME9> nato a I
om issis avverso la ordinanza del 3/04/2024 emessa dal Tribunale di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del GLYPH ostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso GLYPH per : il rigetto o l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di GLYPH cce, nel procedimento a carico di GLYPH RAGIONE_SOCIALE. GLYPH per il reato di maltrattamenti in danno della propria convivente, ha disposto la restituzione degli atti al G.I.P. presso il medesimo Tribunale che aveva rimesso le parti dinanzi al Giudice del dib: ttimento sulla base del decreto di giudizio immediato, dopo che in sede di udienza :amerale aveva preso atto della intervenuta rinuncia alla richiesta di giudizio abbreviato condizionato.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso il Pubb ico Ministero, deducendo il vizio della violazione di norme processuali e l’abnormità stn tturale e funzionale del provvedimento perché non previsto dall’ordinamento GLYPH perché implicante la indebita regressione del procedimento.
In particolare, viene ripercorsa la motivazione dell’ordinanza del -ribunale che, avendo rilevato la illegittimità della rinuncia alla richiesta di abbreviato, perché non consentita nell’ordinamento processuale, e valutando,; quindi, come atto abnorme la decisione del G.i.p. di revocare il rito abbreviato già incardinato per effetto della fissazione dell’udienza camerale ex art. 458, cemma 1, cod.proc.pen., ha disposto la restituzione degli atti al G.i.p. per dare corso alla richiesta di abbreviato condizionato.
Con requisitoria scritta il Procuratore generale ha chiesto l’inamnissibilità o il rigetto del ricorso, rimarcando anche quale profilo d’inammissibilità l carenza di interesse del Pubblico Ministero a dolersi della denunciata regressione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Si deve ricordare che anche rispetto alla categoria degli atti abnormi l’impugnazione deve essere pur sempre sorretta dall’interesse di chi la propone a rimuovere l’atto che si assume viziato.
Costituisce principio consolidato nel sistema processuale penale, che la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza – a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristi:a, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuo , ‘ere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudi2 ale, e in quella, positiva, del conseguimento di un’utilità, ossia di una deci!ione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti loc, camente coerente con il sistema normativo ( Sez. U, Sn. 6624 del 27/10/2011 dE ). 2012, Marinaj, Rv. 251693).
Nel caso di specie, si è di fronte ad un caso del tutto peculiare in cui sono stati posti in essere due atti tra loro confliggenti, che fuoriesconò dal a ritual applicazione delle regole processuali.
È noto, infatti, che per costante giurisprudenza la richiesta di giudizio abbreviato è revocabile fino al provvedimento del giudice che lo disrione, laddove, invece, è presentata a seguito di decreto di giudizio immediato – cc) -ne nella
fattispecie – può essere revocata solo fino alla adozione, ai sens dell’art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., del decreto di fissazione dell’udien::a per la ammissione del procedimento speciale.
È stato, quindi, affermato che è abnorme l’ordinanza con cui il !giudice revoca l’ammissione al rito abbreviato, se pronunciata al di fuori delle ecceziorb di ipotesi di cui all’art. 441 bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22480 del 08/05/20113, l ujor, Rv. 256645; Sez. 5, n. 21568 del 19/03/2015, Neculaes, Rv. 263708).
Al tempo stesso è stato anche affermato che è abnorme il provvedirr ento con cui il giudice del dibattimento, che abbia restituito l’imputato nel ter “nine pe formulare richiesta di rito abbreviato non condizionato a seguito deìllem ssione di decreto di giudizio immediato, restituisca gli atti al giudice pér le indagin preliminari affinché proceda alla celebrazione del giudizio con le forme del rito abbreviato, non essendo ammissibile la regressione del procedimento a una fase precedente già esauritasi ed avendo il provvedimento di restituzione ne termine l’unico effetto di consentire la valida tardiva proposizione dell’istanza (! ez. 1 n 35502 del 29/09/2020, confl. Gip Tribunale Castrovillari, Rv. 280204).
Sempre in tema di conflitti di competenza è stato altresì affermato che è ugualmente abnorme il provvedimento del giudice del dibat’timelito che, ritualmente investito del giudizio immediato, disponga la restituzione dejli atti al giudice per le indagini preliminari dichiarando la nullità del provvediMento emesso da quest’ultimo di inammissibilità dell’istanza di rito abbreviato o di revor: 3 del rito speciale precedentemente ammesso, trattandosi di una decisione nor prevista dalla legge che determina un’indebita regressione del procedimento (Sez. 1 n. 36070 del 10/07/2019 G.i.p. Tribunale di Agrigento, Rv. 276864).
E’ dunque erronea la decisione assunta dal Tribunale di Lecce, che, nel qualificare come abnorme il provvedimento del Giudice delle indagini pmliminari, ha richiamato precedenti decisioni di questa Corte, non riferite alla specifica situazione in cui veniva in rilievo il riparto di attribuzioni nel passaggio e alla fa delle indagini preliminari a quella giudiziale.
Nei casi risolti dalla Corte Suprema (Sez. 6, n. 17716 del 17/04/2014, COGNOME e altro, Rv. 259344; Sez. 6, n. 22480 del 08/05/2013, P.M. in pn:c. COGNOME, Rv. 256645), infatti, il rilievo dell’abnormità delle decisioni di revoca dell’ammissione del rito abbreviato è stato compiuto dal giudice di legit – :imita su impugnazione di una delle parti, senza si sia mai affermato che analogo potere è esercitabile dal giudice dibattimentale, cui il processo sia approdato doly il rinvio a giudizio con decreto che dispone il giudizio ordinario o decre o d giudizio immediato.
2. Ciò premesso, va osservato che a fronte di un atto certamente abnorme ma che appare rivolto a rimuovere gli effetti di un precedente atto abnorn le, risulta all’evidenza carente l’interesse del Pubblico Ministero a rimuovere ‘una z ecisione, che pur nella sua abnormità produce l’effetto giuridicamente corretto di eliminare una precedente violazione delle norme processuali che pur non esSendc causa di nullità del decreto di giudizio immediato investe la erronea decisione :lel G.i.p. sulla revocabilità della richiesta di abbreviato.
La decisione impugnata seppure ha determinato una reigres ione del procedimento non giustificata dalla nullità dell’atto propulsivo del ffiudiz ), ovvero del decreto di giudizio immediato, ha prodotto l’effetto di ridare validità all richiesta di giudizio abbreviato perché non più revocabile dopo la fissazione ai sensi dell’art. 458, comma secondo, cod. proc. pen., dell’udienza per la ammii:sione del procedimento speciale.
Quindi il ricorso deve ritenersi inammissibile per carenza di interessi avendo la decisione impugnata prodotto l’effetto giuridico di rispristinare la ritu: lità de procedura della decisione sulla richiesta di abbreviato, che era semmai nteresse della parte privata impugnare, trovandosi la stessa nuovamente ivincolata alla richiesta di abbreviato ritenuta non validamente revocata, fatta salvia la i: ventuale proposizione di un conflitto di competenza da parte del Giudice delle indagini preliminari investito dalla restituzione degli atti per effetto della dispos regressione del procedimento alla fase della udienza per la decisione sulla richiesta di abbreviato.
A tale riguardo, per completezza della disamina, va però ramitenta:o che in tema di conflitti di competenza, è stato già affermato da questa Corte di ci: ssazione che la regola della prevalenza della decisione del giudice del dibattimento 3u quella del giudice dell’udienza preliminare, di cui all’art. 28 cod. proc. pen. , trova applicazione anche in caso di conflitto negativo tra il giudice per le indagini preliminari che, a seguito dì giudizio immediato, abbia illegittimamente respinto la richiesta di rito abbreviato semplice, ed il tribunale che, erroneamente q Jalificata detta illegittimità come nullità del decreto di giudizio ìmmedìato, gli abbia .estituito gli atti (Sez. 1, n. 21439 del 03/04/2019, Gip Tribunale di Napoli, R iv. 275812).
Inoltre, in un caso analogo a quello in esame (Sez. 1, n. 25858 del 15/06/2006, confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 235260), è stato anch rilevato che è configurabile un caso di conflitto proprio, ai sensi dell’art. 28, comn – a primo, lett. b) cod. proc. pen., nell’ipotesi in cui il giudice dell’udienza preliMinal e, pr atto dell’intervenuta revoca della domanda di giudizio abbreviato inc ndizionato in precedenza formulata dall’imputato, disponga, con implicita revoca ell’o-dinanza
amnnissiva di detto rito, il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale che, a ua ritenuta l’irrevocabilità della predetta richiesta, denunci l’illegitti -nità del provvedimento di rinvio a giudizio (Fattispecie in cui la Corte di icasstizio dichiarato la competenza del G.u.p. che, preso atto della dichiarazione di rinu al rito abbreviato dell’imputato e del suo difensore, aveva, con revoce impl dell’ordinanza ammissiva di detto rito, emesso decreto di rinvio a giiudiz o din al tribunale, il quale aveva sollevato conflitto negativo di competenZa, osserva che la richiesta incondizionata di giudizio abbreviato non è revocabile).
In conclusione, per quanto sopra osservato il ricorso deve essere dichiar inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 17 settembre 2024
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