Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49291 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49291 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BERGAMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’imputato COGNOME NOME ricorre, tramite i difensori, avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale per mutamento della persona fisica del giudicante.
Il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento in quanto: l’ordinanza mina la garanzia costituzionale e convenzhonale del diritto all’immutabilità del giudice; la parte che richiede la rinnovazione istruttoria non deve motivare né le ragioni della istanza né le ragioni del mancato consenso alla utilizzabilità mediante lettura delle prove assunte dinanzi alla diversa persona fisica del giudice; tale diritto trova presidio nell’art. 525, comma 2, cod. proc. pen. e ha ricevuto ulteriore
tutela grazie all’art. 495, comma 4 ter, cod’ proc. pen. (seppur non applicabile ratione temporis al caso concreto).
L’ordinanza impugnata va classificata come abnorme perché “l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di un giudice capace e competente si è estrinsecato fuoriuscendo dai limiti normativamente stabiliti entro i quali detto potere giurisdizionale può legittimamente manifestarsi”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In via preliminare va ricordato che a mente dell’art. 586 cod. proc. pen. «Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l’impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari ovvero nel dibattimento può essere proposta, a pena di inammissibilità, soltanto con l’impugnazione contro la sentenza».
L’ordinanza istruttoria emessa nel dibattimento non è impugnabile per cassazione, in via autonoma e immediata, non rientrando tra i provvedimenti per i quali la legge prevede tassativamente la proponibilità del ricorso alla Corte suprema (cfr. art. 606 comma 2 cod. proc. pen.).
Si tratta, infatti, non di un provvedimento decisorio, tale da investire il merito della res in iudicio deducta e da essere – così – idoneo a passare in cosa giudicata, ma di un tipico provvedimento ordiNOMErio o processuale, insuscettibile di passare in giudicato, in quanto si limita a decidere questioni che riguardano solo l’andamento del processo e la scansione degli atti processuali (cfr. tra le altre Sez. U, n. 36717 del 26/06/2008, Zanchi, Rv. 240398).
Ovviamente, il contenuto di un provvedimento siffatto si riverbera sul contenuto della sentenza, quale atto conclusivo del procedimento; ed è per questo che, in forza del citato art. 586 cod. proc. pen., le doglianze relative ad esso possono essere fatte valere con l’impugnazione della sentenza, nei limiti delle censure ammesse per ciascuno dei mezzi di impugnazione previsti dalla legge (così Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma).
A questa considerazione, che costituisce premessa (implicita) del ricorso in esame, fa seguito il rilievo della inammissibilità della denuncia di abnormità avuto riguardo alla carenza di uno dei suoi pre-requisiti: la totale assenza di mezzi di impugnazione.
3.1. Il tema dell’abnormità dei provvedimenti ha formato oggetto di numerose pronunce delle Sezioni Unite, che hanno fatto riferimento a tale tipo di patologia, pur non specificamente individuata e definita dal codice di rito, ciò che è dipeso da una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla «Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale», in cui si dà atto della rinuncia a prevedere espressamente l’impugnazione dei provvedimenti abnormi, «attesa la rilevante difficoltà di una possibile tipizzazione e la necessità di lasciare sempre alla giurisprudenza di rilevarne l’esistenza e di fissarne le caratteristiche ai fini dell’impugnabilità».
«La necessità di introdurre tale categoria si correla all’esigenza di assicurare la legalità di ogni sequenza procedimentale e di scongiurare il rischio di anomalie imprevedibilmente insorte e non riconducibili ad altra specie di patologia, tali nondimeno da alterare lo sviluppo del procedimento e da arrecare pregiudizio alle prerogative riconosciute alle parti: di qui l’ammissibilità in questi casi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, del ricorso per cassazione, al fine di eliminare quegli atti, ove il vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo di impugnazione. Tali peculiarità dell’atto abnorme concorrono peraltro, in neciativo, a definirne restrittivamente la nozione, dovendosi trattare di situazioni correlate alle più diverse situazioni processuali e sfuggite per la loro peculiarità ad una diversa disciplina, dovendosi escludere che qualunque violazione di norme processuali possa automaticamente dare luogo ad un’ipotesi di abnormità, in violazione dei principi di tassatività delle nullità e dei mezzi di impugnazione» (così tra le ultime Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, in motivazione).
Nella impostazione della costante giurisprudenza di legittimità è chiaro come l’accesso alla categoria della abnormità sia precluso allorché il vizio dedotto sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità o quando sia previsto altro mezzo di impugnazione; in tali casi, infatti, non è necessario ricorrere al rimedio extra ordinem, poiché è l’ordinamento stesso che appresta, al proprio interno, i necessari strumenti di tutela.
3.2. Tale principio, decliNOME nel caso specifico, conduce ad affermare che il riconoscimento, da parte dell’ordinamento, di un potere impugNOMErio specifico, benché differito, ai sensi dell’art. 586 cod. proc. pen., esclude la possibilità di impugnare in via autonoma e immediata, come abnorme, l’ordinanza dibattimentale con la quale il giudice decide cli dare corso o meno alla rinnovazione dell’istruzione (cfr. su tema analogo Sez. 4, n. 50 del 13/01/2000, COGNOME, Rv.
215957; Sez. 2, n. 22599 del 08/05/2014, Somma, Rv. 259626; Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, COGNOME NOME, Rv. 273546).
3.3. Ferma la decisività delle osservazioni che precedono, è evidente, in ogni caso, che l’ordinanza impugnata risponde al modello legale e non può ritenersi abnorme né in senso strutturale, giacché è espressamente prevista dall’ordinamento come esercizio di un potere specifico del giudice del dibattimento, né in senso funzionale, giacché essa non provoca alcuna stasi processuale.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/11/2023