Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 20130 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 6 Num. 20130 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto dalla società
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo legale rappresentante avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribu Cosenza il 10/10/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME uditi il Sostituto Procuratore Generale, dott. NOME COGNOME che ha c chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l’avv. NOME COGNOME difensore della società ricorrente, che ha concluso i per l’accoglimento del motivo di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
1. La società RAGIONE_SOCIALE ha impugnato per abnormità l’ordinanza cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza, su richiesta del Ministero, ha dichiarato il 26/09/2024 la nullità della propria ordinanza e 18/07/2024 con cui era stata disposta nei suoi riguardi, ai sensi del d. Igs. 2001, n. 231, la misura cautelare interdittiva della esclusione da agevo finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi.
La causa della nullità sarebbe costituita dall’avere il Giudice disposto l interdittiva senza avere previamente celebrato l’udienza camerale in contradditt sensi dell’art. 47 d. Igs n. 231 del 2001.
Assume la società ricorrente che: a) la misura interdittiva, emessa senza contradittorio, era stata appellata; b) l’ufficio di Procura, conosciuto l’ appello, aveva depositato al Giudice per le indagini preliminari una richiesta d della misura e riproposto al Giudice la medesima domanda, chiedendo la pre fissazione della udienza preventiva; c) il Giudice per le indagini prelimina dichiarato la nullità della prima ordinanza e fissato con separato decreto l camerale ex art. 47 d. Igs. n. 231 del 2001 all’esito della quale è stata e nuova misura cautelare interdittiva.
Secondo la società ricorrente si tratterebbe di un atto- quello dichiarativo del della prima ordinanza – abnorme che avrebbe, da una parte, impedito il cont fisiologico della ordinanza genetica da parte del Tribunale dell’appello, e, d cagionato una stasi processuale, atteso che il Giudice avrebbe esercitato i suoi di fuori dei casi consentiti e dei limiti previsti dall’ordinamento.
2. Il ricorso deve essere convertito in appello.
L’art. 50 d. Igs n. 231 del 2001 disciplina le diverse ipotesi di revoca e di s delle misure cautelari.
La revoca, non diversamente da quanto previsto dall’art. 299 cod. proc. p configurata quale fattispecie estintiva delle misure cautelari e consegue al ven per effetto di una valutazione ex ante o ex post anche d’ufficio, delle cond applicabilità previste dall’art. 45.
Nel caso di specie, il Giudice per le indagini preliminari si è limitato a dich vizio strutturale dell’atto relativo alla prima ordinanza con cui era stata misura interdittiva, esercitando ritualmente, su domanda del Pubblico Ministe potere che la legge gli attribuisce.
Ne consegue che, esclusa ogni forma di abnormità, il ricorso deve essere conve in appello avente ad oggetto l’ordinanza dichiarativa della nullità, con cons trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell’art. 324, 5, cod. proc. pen.
P. Q. M.
Qualificata l’impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Cosenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Così deciso in Roma il 12 febbraio 2025.