Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10781 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10781 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 28/05/1976
avverso l’ordinanza del 20/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di NOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Magistrato di udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sorveglianza di Alessandria per l’ulteriore corso;
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RITENUTO IN FATTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, in relazione all’esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni tre, mesi nove, giorni dieci di reclusione, pena sostituita con quella della semilibertà sostitutiva per pari durata, richiesto dal Direzione degli Istituti Penitenziari “Cantiello e Gaeta”, Sezione Reclusione, di Alessandria, di comunicare la data del fine pena inerente alla suddetta esecuzione, ha, con atto del 20 ottobre 2024, disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero di quella sede per l’emanazione dell’ordine di esecuzione e dello stato esecutivo.
A ragione di questa determinazione il Magistrato di sorveglianza ha osservato che il pubblico ministero, in base al principio generale evincibile dall’art. 659 cod. proc. pen., è l’organo di esecuzione competente a indicare la durata e la scadenza di qualunque pena, comprese le pene sostitutive introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e, con riferimento a tali ultime pene, sebbene il legislatore abbia riservato al magistrato di sorveglianza il potere di stabilire modalità di esecuzione e le prescrizioni afferenti alle stesse, questa attribuzione non esonera il pubblico ministero dal curare l’esecuzione del titolo secondo le disposizioni generali.
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, ricevuti gli atti, ha proposto ricorso avverso il provvedimento chiedendone l’annullamento con l’adozione degli atti consequenziali.
L’impugnazione è stata affidata a un unico motivo con cui si prospetta l’inosservanza degli artt. 661 cod. proc. pen. e 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e si denuncia l’abnormità dell’atto impugnato.
Svolta un’analisi propedeutica sulle caratteristiche e sulla natura dell’atto abnorme, riferite all’atto, oggettivamente non impugnabile, ma affetto da anomalie genetiche o funzionali così radicali da non poter essere inquadrato negli schemi normativi tipici, ovvero da risultare incompatibile con le linee fondanti della legge processuale, per radicali vizi riguardanti il profilo strutturale o radicale menda inerente al profilo funzionale, tanto da determinare una stasi irrimediabile del procedimento, con l’impossibilità di proseguirlo o da provocare una sua indebita regressione a una fase anteriore, pregiudicandone la ragionevole durata, il Procuratore ricorrente ha osservato che, nello specifico rapporto tra pubblico ministero e giudice, l’abnormità strutturale viene limitata al caso di esercizio da parte del giudice di un potere a lui non attribuito dall’ordinamento, oppure di deviazione del provvedimento rispetto al modello
legale dovuta all’esercizio del corrispondente potere in una situazione radicalmente diversa da quella contemplata dalla legge, con carenza di potere in concreto, mentre l’abnormità funzionale è limitata all’ipotesi in cui i provvedimento imponga al pubblico ministero l’adozione di un atto nullo rilevabile nel futuro procedimento, in alternativa a una stasi insuperabile.
Nel caso in esame, per il ricorrente, il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, sotto il profilo strutturale, è stato emanato al di fuori di og previsione di legge e, sotto il profilo funzionale, ha determinato l’indebita stas dell’esecuzione penale: il Magistrato di sorveglianza, unico competente a provvedervi, ha trasmesso gli atti relativi al procedimento esecutivo della pena esecutiva al Pubblico ministero che, però, non ha titolo a determinare il fine pena inerente alla posizione di COGNOME, assoggettato all’esecuzione di pena sostitutiva.
La progressiva e coordinata analisi delle norme influenti sulla disciplina del caso di specie, individuate negli artt. 661 e 678 cod. proc. pen. e 62, 68 e 71 della legge n. 689 del 1981, come rivisitati dal d.lgs. n. 150 del 2022, converge, secondo il Procuratore circondariale, a individuare nel magistrato di sorveglianza l’organo preposto all’esecuzione delle pene sostitutive, posto che la complessiva disciplina esaminata affida a tale organo ogni funzione in merito alla fase esecutiva, senza che il pubblico ministero venga coinvolto, neanche a livello della comunicazione dei relativi atti, in tutti i corrispondenti sviluppi e senza che possa indicarsi nell’art. 659 cod. proc. pen. la fonte di un generale potere-dovere del pubblico ministero di intervenire in tale ambito, con provvedimenti non previsti dall’ordinamento.
Pertanto, muovendo dall’affermata competenza esclusiva del Magistrato di sorveglianza nell’esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà sostitutiva irrogata al condannato COGNOME il ricorrente trae il corollario che per determinazione del corrispondente fine pena l’investitura del Pubblico ministero evocata con il provvedimento impugnato si è concretata nell’assunzione di un atto abnorme.
Il Procuratore generale, ritenuto che il provvedimento impugnato risulti effettivamente connotato da abnormità, ne ha chiesto l’annullamento senza rinvio, con trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l’ulteriore corso, poiché la fissazione del termine della pena della semilibertà sostitutiva, all’esito del relativo computo, spettava e spetta, ai sensi degli art 661 cod. proc. pen. e 62 della legge n. 689 del 1981, al suddetto Magistrato di sorveglianza, per cui l’ordinanza avversata, formalizzando il mancato compimento di tale attività, ha determinato una stasi processuale non superabile, approdo non smentito, anzi confermato, dall’art. 659 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del Pubblico ministero si rivela fondato e va, pertanto, accolto.
Va preso atto del ragionamento seguito dal Magistrato di sorveglianza alla base del provvedimento con cui ha escluso che competesse al suo Ufficio accertare e indicare alla Direzione del suddetto Istituto di pena, che gliene aveva fatto richiesta, la data in cui sarebbe terminata la pena della semilibertà sostitutiva che COGNOME sta espiando: è stato ritenuto dirimente l’argomento secondo il quale l’organo di esecuzione competente a indicare la durata e la scadenza di qualunque pena, comprese le pene sostitutive, è il pubblico ministero, sicché, con specifico riferimento a tali ultime pene, sebbene la legge ora riservi al magistrato di sorveglianza il potere di stabilire le modalità esecuzione e le prescrizioni afferenti alle stesse, la corrispondente attribuzione non esonera il pubblico ministero dal curarne l’esecuzione del titolo.
È da segnalare, altresì, il monito contenuto nel medesimo provvedimento del 20 ottobre 2024, nel senso che il Pubblico ministero destinatario degli atti non avrebbe potuto non prendere atto di quella determinazione, non essendo organo giurisdizionale e, quindi, non potendo sollevare conflitto di competenza, salva impugnazione, circoscritta però alla sfera dell’abnormità degli atti.
Inquadrato il tema che ha determinato la divaricazione fra i punti di vista espressi dal Magistrato di sorveglianza di Alessandria e dal Pubblico ministero ricorrente, è opportuno rilevare che di recente è venuta in rilievo la questione della ripartizione dei poteri in merito all’esecuzione delle pene sostitutiv introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, sotto il profilo del conflitto fra magistrato sorveglianza e giudice dell’esecuzione quanto all’emissione del provvedimento di revoca della pena sostitutiva.
Sull’argomento, trattandosi del contrasto fra due organi della giurisdizione, si è ritenuto sussistente il conflitto e si è individuata la competenza de magistrato di sorveglianza. In particolare, si è affermato che a quest’ultimo organo spetta la competenza funzionale a decidere in materia di revoca della detenzione domiciliare, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 1, n. 9282 del 12/01/2024, Confl. comp. in proc. COGNOME, Rv. 285915 – 01).
Per quell’ambito, si è evidenziato che il sistema previsto dagli artt. 62 e 66 della legge n. 689 del 1981 non sembra lasciare spazio a una competenza interstiziale del giudice dell’esecuzione, non prevista dalle norme suddette.
La traccia decisiva si è ritenuta data con precisione dall’art. 661 cod. proc. pen. come modificato dall’art. 38 d.lgs. n. 150 del 2022.
La norma stabilisce l’attribuzione della fase propulsiva al pubblico ministero, consistente nella trasmissione al magistrato di sorveglianza della sentenza costituente il titolo esecutivo, e, poi, fissa la competenza in materia di esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare in capo al magistrato di sorveglianza.
La stessa norma, poi, disciplina anche l’ipotesi in cui la pena sostitutiva sia irrogata a soggetto in custodia cautelare per la stessa causa disponendone il prosieguo fungibile.
Proprio l’esplicita previsione di quest’ultima ipotesi conferma che, dopo la trasmissione della sentenza di condanna irrevocabile da parte del pubblico ministero, emerge il ruolo del magistrato di sorveglianza che deve provvedere “senza ritardo” agli atti di cui all’art. 62 della legge n. 689 del 1981 (in primis, emettendo – ai sensi dell’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., previa verifica dell’attualità delle prescrizioni, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della sentenza – l’ordinanza con cui conferma e, se necessario, modifica le modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena sostitutiva).
Va aggiunto che l’individuazione della competenza a provvedere in tema di esecuzione di pene sostitutive in capo al magistrato di sorveglianza è conforme alla tradizionale esegesi dell’art. 661 cod. proc. pen., come strutturato con riferimento alle previgenti sanzioni sostitutive (Sez. 1, n. 29809 del 24/06/2022, Confl. comp. in proc. Koczerg, Rv. 283361 – 01 e Sez. 1, n. 9096 del 04/02/2011, Urso, Rv. 249616 – 01, hanno puntualizzato, con riguardo al corrispondente regime, che la competenza a decidere in materia di conversione e revoca della libertà controllata nonché delle sanzioni sostitutive in genere spetta al magistrato di sorveglianza).
Nel caso in verifica, il Pubblico ministero si è visto trasmettere gli atti forza del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che, pur chiamato in causa per determinare in concreto la residua durata della pena sostitutiva della semilibertà in corso di espiazione e – per quanto consta – esclusivamente di tale pena, ha devoluto il relativo computo e l’emissione del conseguente provvedimento all’altra succitata Autorità, in ragione della ritenuta sua generale competenza in materia esecutiva.
S rileva che l’atto di trasmissione della sentenza da eseguire previsto dall’art. 661 cod. proc. pen., a cui si lega il procedimento dettagliato dall’art. 6 della legge n. 689 del 1981, è stato assunto, in epoca precedente, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria ed è stato
destinato espressamente all’esecuzione della pena sostitutiva della semilibertà di cui si tratta. Esso ha dato per assodato che non sussistono pene concorrenti di natura diversa in esecuzione da cumulare ex art. 663 cod. proc. pen.
Il Pubblico ministero ha, infatti, già emesso il provvedimento definito di “esecuzione sanzioni sostitutive” in data 2.10.2024 e ha trasmesso lo stesso, con il titolo che lo sostanzia, al Magistrato di sorveglianza di NOME
Poi, il Magistrato di sorveglianza ha emesso il provvedimento di conferma delle prescrizioni, in calce, il 4.10.2024: con l’emanazione di questo provvedimento è stato adottato l’atto esecutivo previsto dall’art. 62 cit., confermativo dell’avvenuto passaggio del procedimento alla fase a cui deve sovraintendere il Magistrato di sorveglianza.
4.1. Posto ciò, l’esegesi del quadro normativo impone di considerare che, dopo che l’atto di impulso da parte del pubblico ministero sia stato correttamente assunto e il magistrato di sorveglianza abbia emesso il provvedimento ex art. 62 cit. inerente alla singola pena sostitutiva, all’esecuzione deve provvedere il magistrato di sorveglianza, anche per quanto concerne il calcolo del fine pena.
Il contrario inquadramento prospettato dal Magistrato di sorveglianza, in ordine a questa fattispecie, non può essere condiviso.
Si tratta dell’esecuzione avente ad oggetto solo la pena della semilibertà sostitutiva e la fase relativa alla trasmissione della corrispondente sentenza dal Pubblico ministero al Magistrato di sorveglianza di Alessandria si è compiuta.
Il Magistrato di sorveglianza, quando ha ricevuto dalla Direzione dell’Istituto di pena di Alessandria di determinazione del fine pena inerente alla semilibertà sostitutiva relativa alla posizione di COGNOME, aveva già avviato, come era nella sua specifica competenza, l’esecuzione di tale pena e, quindi, presiedeva e presiede al suo susseguente svolgimento.
4.2. Oltre alle svolte considerazioni di sistema, occorre aggiungere che milita nel senso indicato anche la traccia testuale di tale specifica attribuzione: l’art. 68 della legge n. 689 del 1981 stabilisce che, quando sia sopravvenuta la notifica al condannato di ordine di carcerazione o di consegna, il giudice (per il lavoro di pubblica utilità) e il magistrato di sorveglianza (per le altre pen sostitutive, fra le quali la semilibertà, che qui primariamente rileva) “determinano la durata residua della pena sostitutiva …”.
La norma segna uno snodo del tutto coerente con l’indicata attribuzione: proprio perché hanno in cura l’esecuzione delle rispettive pene sostitutive, le suddette autorità giudiziarie hanno titolo – e, quindi, devono provvedere – a determinare la durata delle pena, inclusa quella residua, quando sopravvenga un altro titolo esecutivo di natura diversa da quello relativo alla pena in corso di espiazione.
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La conclusione consentanea a tali indici normativi deve orientarsi nel senso che, allorquando, come nel caso in esame, sia in corso di esecuzione una pena sostitutiva che, come nel caso della semilibertà sostitutiva, è attribuita alla competenza del magistrato di sorveglianza, gli adempimenti ad essa riconnessi e fra questi ricade di certo il computo del termine di quella pena in espiazione vanno effettuati dal medesimo magistrato di sorveglianza che sovraintende a quella esecuzione, in esatta applicazione dell'art. 661 cod. proc. pen., a cui va coniugato il disposto dell'art. 678 cod. proc. pen. (che conferma, specificandone la procedimentalizzazione, l'attribuzione della materia dell'esecuzione delle pene sostitutive della semilibertà e della detenzione domiciliare al magistrato di sorveglianza).
4.3. L'approdo illustrato, per quanto qui interessa, riguarda – è bene ribadirlo – l'ipotesi in cui sia in esecuzione soltanto la pena sostitutiva (in quest caso, la semilibertà) attribuita alla competenza del magistrato di sorveglianza: per questo ambito il riferimento all'art. 659 cod. proc. pen. – letto in senso contrario nel provvedimento impugnato – non si profila persuasivo.
In particolare, il comma 1 di tale disposizione attiene all'ipotesi in cui, seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza, debba essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, ipotesi nella quale il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette l'ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656, comma 4, cod. proc. pen., salva la possibilità che il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento emetta ordine provvisorio di esecuzione, avente effetto fino a quando il pubblico ministero competente non provvede con l'atto di sua spettanza: La disciplina inerisce, in relazione alla carcerazione o scarcerazione resa conseguente da provvedimenti della magistratura di sorveglianza, all'esecuzione di pena detentiva, ove pure scaturente dalla revoca di una delle pene sostitutive, non l'esecuzione delle pene sostitutive stesse.
Nella stessa prospettiva pare doversi leggere la conseguenziale regola contenuta nell'art. 189 disp. att. cod. proc. pen.
Del pari, la disciplina attuativa inerente all'esecuzione delle varie pene di cui agli artt. 29 – 31 reg. esec. cod. proc. pen. conferma la medesima traccia affidando alla cancelleria del magistrato di sorveglianza l'effettuazione degli adempimenti connessi all'esecuzione delle pene sostitutive qui rilevanti.
4.4. Non si approfondiscono, data la non attinenza di esse al caso in esame, le tematiche poste, nell'alveo della materia qui trattata, dall'evenienza di pene concorrenti oggetto di esecuzione, per le quali sia da applicare la disciplina fissata dall'art. 663 cod. proc. pen. e dall'art. 70 della legge n. 689 del 1981.
Del pari, non deve trattarsi, sempre per la mancanza di inerenza con la
presente fattispecie, la collocazione nel descritto iter della funzione – riservata al pubblico ministero con riguardo alla pena sostitutiva oggetto del presente vaglio – relativa al deconto dalla pena da eseguirsi della custodia cautelare o della pena detentiva o sostituiva fungibile, ex art. 657, comma 3, cod. proc. pen., funzione da attivarsi ad iniziativa del condannato.
4.5. Con le precisazioni man mano svolte, quindi, deve convenirsi con il ricorrente sulla constatazione che il Magistrato di sorveglianza di Alessandria con il provvedimento di diniego della determinazione del fine pena relativo alla posizione del condannato COGNOME e la trasmissione degli atti al Pubblico ministero affinché emettesse l'ordine di esecuzione e lo stato esecutivo, in modo che fosse quell'Autorità a stabilire il fine pena – ha finito per far regredire il procediment esecutivo a uno stadio già esaurito, posto che il Pubblico ministero aveva già dato luogo alla fase introduttiva di sua competenza e rimesso, in modo conseguente, gli atti al Magistrato di sorveglianza, con la già avvenuta adozione, da parte di quest'ultimo, dell'ordinanza ex art. 62 cit.
Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, reso contra ius.
5. Tale provvedimento, inoltre, è da ritenersi abnorme.
Come ha ricordato il Magistrato di sorveglianza di Alessandria nell'ordinanza di cui si tratta, è stato autorevolmente chiarito che, siccome il conflitto d competenza è configurabile solo tra organi giurisdizionali, una situazione di conflittualità tra il pubblico ministero, che è una parte, anche se pubblica, del processo, e il giudice non è inquadrabile – neppure sotto il profilo dei "casi analoghi" previsti dall'art. 28 cod. proc. pen. – fra i conflitti ammissibili.
Resta, però, fermo che, ove il provvedimento del magistrato di sorveglianza si sia risolto in un atto abnorme, esso è da ritenersi impugnabile con ricorso per cassazione (Sez. U, n. 9605 del 28/11/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Seghaier, Rv. 257989 – 01, anche con il richiamo di Sez. 1, n. 3256 del 06/07/1992, COGNOME, Rv. 191593 – 01).
5.1. Quanto al complesso snodo costituito dai rapporti fra pubblico ministero e giudice, si segnala, per una delle recenti messe a punto dei requisiti dell'atto abnorme, l'insegnamento che ha affermato la natura di atto abnorme dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies cod. proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio; i connotati dell'abnormità sono stati rilevati nel fatto che l'atto suddetto impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare l'indebita
regressione, nonché la stasi del procedimento (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME Rv. 283552 – 01).
La linea esegetica così puntualizzata specifica quanto era stato in precedenza affermato lì dove si era esclusa l'abnormità del provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l'invalidità della notifica dell'avvis conclusione delle indagini di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al pubblico ministero, trattandosi di provvedimento che, lungi dall'essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento e che – punto non secondario – non determina la stasi del procedimento, potendo lo stesso pubblico ministero disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01, a sua volta finalizzata a precisare i contorni del concetto di abnormità per regressione anomala espressi da Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238240 – 01).
Le indicazioni suddette risultano corroborate dalle ulteriori riflessioni maturate dalle Sezioni Unite quando hanno statuito che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice di pace, ritenuta la nullità della notificazione della citazione a giudizio nelle forme della presentazione immediata, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la rinnovazione della notificazione stessa, mentre è da considerarsi abnorme, perché avulso dal sistema processuale, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, dichiarata la nullità dell'atto di citazione a giudizio per vizi relativi alla notificazione, disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero (Sez. U, n. 42603 del 13/07/2023, El Karti, Rv. 285213 – 02).
5.2. Si desume dai principi enunciati, fra gli altri, dagli arresti regolatori or richiamati che si verifica specificamente l'abnormità determinativa di una stasi procedimentale non altrimenti superabile, riferita al provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza, senza emettere il provvedimento che l'ordinamento annette alla esclusivamente sua sfera di attribuzioni, restituisce gli atti a pubblico ministero.
Si sono date fattispecie riferibili a questa tipologia: ciò, ad esempio, con riferimento all'ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza, senza provvedere, aveva restituito gli atti al pubblico ministero che aveva formulato la richiesta di applicazione della misura dell'esecuzione nel domicilio della pena detentiva inferiore all'anno, restituzione sorretta dalla – in allora (al di là delle evoluzi ermeneutiche maturate in epoca successiva) – ritenuta erronea obiezione secondo la quale era emersa la necessità dell'immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione della pena per omessa presentazione dell'istanza da
parte dell'interessato in ordine a una misura alternativa (Sez. 1, n. 25039 del 11/01/2012, Sanzo, Rv. 253333 – 01).
5.3. Il provvedimento al vaglio rientra, ad avviso del Collegio, nella categoria degli atti abnormi.
A fronte della richiesta della competente Direzione dell'istituto penitenziario a cui afferisce la posizione del condannato COGNOME di determinare il termine della pena della semilibertà sostitutiva in corso di esecuzione, il Magistrato di sorveglianza, nel provvedimento impugnato, ha stabilito di non emettere la statuizione a lui correttamente richiesta e ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per ottenere l'emissione di un ordine di esecuzione afferente a quella pena sostitutiva, provvedimento già reso da quell'Organo, allo scopo di far determinare al Pubblico ministero medesimo la data in cui quella stessa pena – e solo essa – avrebbe avuto termine.
Il provvedimento, quindi, per un verso, ha cagionato l'anomala regressione dell'iter procedimentale proprio dell'esecuzione della pena della semilibertà sostitutiva e, per altro e convergente verso, ha causato la stasi del subprocedimento finalizzato alla determinazione del fine pena richiesto dall'Amministrazione penitenziaria, giacché, nello stadio raggiunto dal procedimento, se il Pubblico ministero emettesse il corrispondente provvedimento, renderebbe un atto escluso dalla sua sfera di attribuzioni, suscettibile di essere, a sua volta, impugnato dall'interessato.
Conclusivamente, l'ordinanza impugnata si profila – non semplicemente illegittima, ma – abnorme, avendo determinato un'anomala regressione del procedimento e imposto al Pubblico ministero un adempimento destinato a dare luogo a un atto nullo.
Da ciò deriva la considerazione che il ricorso è ammissibile ed è da considerarsi in concreto fondato, per cui l'ordinanza del 20 ottobre 2024 deve essere annullata senza rinvio, con conseguente trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Alessandria.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il Consig ere estensore