Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10142 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10142 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TR:IBUNALE TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
nei confronti di:
COGNOME NOME NOME a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/07/2022 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, con ordinanza dell’8 luglio 2022, nel «i >O corso degli atti preliminari al dibattimento in ordine al reato di cui all’art. i cod. pen. nei confronti NOME COGNOME, ha dichiarato su eccezione della difesa “nullità degli atti e restituzione del fascicolo al Pubblico Ministero perché trasmetta al Gip per la fissazione dell’udienza preliminare”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio della abnormità. Il ricorrente rileva ch provvedimento in esame deve essere considerato atto abnorme in quanto il delitto per cui si procede rientra fra quelli per i quali a norma dell’art. 550 comma 2 lett. bis cod. proc. pen si procede con la citazione diretta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il reato per cui si procede previsto dall’art. 590 bis cod. pen. (lesio personali stradali gravi o gravissime) rientra fra quelli per i quali si procede citazione diretta a giudizio, in quanto rientra nella elencazione di cui all’art. comma 2 cod. proc. pen. (lett. e bis). Correttamente, dunque, nel caso in esame il Pubblico Ministero aveva esercitato l’azione penale mediante emissione del decreto di citazione a giudizio.
3.L’ordinanza in esame, determinando una indebita regressione del procedimento cui non è possibile porre rimedio, presenta le caratteristiche dell’atto abnorme.
3.1. L’abnormità costituisce una forma di patologia dell’atto giudiziario priva d riconoscimento testuale in un’esplicita disposizione normativa, ma frutto di elaborazione da parte della dottrina e della giurisprudenza, tramite cui si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento del giudice di legittimità, agli ef pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non espressamente previsti come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, Rv.
243590, hanno offerto una rigorosa e puntuale delimitazione dell’area dell’abnormità ricorribile per cassazione, riconducendola ad un fenomeno unitario, caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, com 1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello descritto dalla legge. Nell’esaminare in questa prospettiva lo specifico settore de rapporti tra giudice e pubblico ministero, la sentenza in esame ha distinto l’abnormità strutturale dall’abnormità funzionale. La prima è riconoscibile in «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un poter previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)». La seconda è riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo e va limitata, dunque, all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario «imponga a pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (pag. 9 della motivazione).
La stessa nozione di abnormità è stata ripresa dalla sentenza Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283552 con cui si è affermato che è “abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito della richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33-sexies proc. pen., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presuppost che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di un atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale “contra legem” e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento”.
4.L’ordinanza impugnata, dunque, ha creato un effetto di stallo o regressione processuale non rimediabile se non attraverso un intervento del giudice di legittimità (in senso analogo Sez. 5, n. 28694 del 19/05/2022, Rv. 283578 con riferimento al provvedimento del giudice del dibattimento che, a fronte del corretto esercizio dell’azione penale nelle forme della citazione diretta a giudizio per il deli di cui all’art. 624-bis, cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per la richiesta di rinvio giudizio; Sez. 4, n. 53382 del 15/11/2016, Macera, Rv. 268487) A fronte del provvedimento impugNOME è impossibile reiterare il medesimo decreto di citazione diretta, né si potrebbe procedere con una richiesta di rinvio a giudizio da inoltrare giudice dell’udienza preliminare, perché si tratterebbe di un esercizio dell’azione
penale in forme non corrette, avuto riguardo al titolo di reato, Sez. 6, n. 52160 de 16/11/2016, COGNOME, GLYPH Rv. 268623). In casi di tal fatta il giudice dell’udienza preliminare non potrebbe GLYPH sollevare conflitto di competenza, giacchè ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. qualora il contrasto sia tra il giudice dell’udi preliminare e il giudice del dibattimento prevale la decisione di quest’ultimo.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugNOME e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania della Lucania per l’ulteriore corso