Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45643 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45643 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala nel procedimento a carico di COGNOME NOMECOGNOME nato a Marsala il 3/12/1966
avverso l’ordinanza del 10/5/2024 del Tribunale di Marsala;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala in composizione collegiale.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 maggio 2024 il Tribunale di Marsala, nell’ambito del giudizio instaurato con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, rilevato che il reato di cui all’art. 328 cod. pen. è
attribuito al Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell’art. 33 bis, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero, in applicazione di quanto disposto dall’art. 33 septies, comma 2, cod. proc. pen.
Avverso l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, che ha dedotto l’abnormità del provvedimento, in quanto «l’impugnata decisione aveva come inevitabile effetto quello di demandare a un ulteriore, reiterato e non rispondente alla disciplina processuale esercizio dell’azione penale, già esercitata correttamente con la richiesta rituale di decreto penale di condanna».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova ricordare che il tema dell’abnormità dei provvedimenti ha formato oggetto di numerose pronunce delle Sezioni unite di questa Corte, che – in difetto di una definizione codificata, dovuta a una precisa scelta del legislatore, desumibile anche dalla Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale – hanno elaborato una nozione di atto abnorme, che è stata progressivamente affinata.
Si è partiti, infatti, dalla considerazione che può definirsi abnorme un provvedimento quando, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, tanto da legittimare il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Sez. U, n. 7 del 26/4/89, Goria, in motivazione).
Si è, poi, affermato che si considera abnorme non solo il provvedimento che per la sua singolarità non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste di là di ogni ragionevole limite. A tali ipotesi, concernenti il profilo strutturale, aggiunta la considerazione dell’abnormità funzionale del provvedimento, che si ha quando, pur non estraneo al sistema normativo, esso determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (seguendo l’evoluzione delle pronunce si segnalano, tra le altre, Sez. U, n. 17 del 10/12/97, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603 – 01; Sez. U, n. 26 del 24/11/99, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094 – 01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244 – 01; Sez. U, n. 19289 del 25/2/2004, COGNOME, Rv. 227355 – 01).
In questo quadro si è anche ritenuto che costituisce sintomo dell’abnormità dell’atto l’ipotesi della c.d. regressione anomala del procedimento ad una fase anteriore, nonostante la valida instaurazione del rapporto processuale fra le parti necessarie (Sez. U, n. 19 del 18/6/93, COGNOME, Rv. 194061 – 01; Sez. U, n. 10 del 9/7/1997, COGNOME, Rv. 208220 – 01; Sez. U, n. 4 del 31/01/2001, COGNOME, in motiv.; Sez. U, n. 22807 del 29/05/2002, Manca, Rv. 221999 – 01).
In particolare, quanto ai rapporti tra il giudice e il pubblico ministero, con l più recenti pronunce le Sezioni unite hanno limitato l’ipotesi dell’abnormità strutturale al caso dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento o della deviazione del provvedimento dallo scopo del modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, ossia completamente al di fuori dei casi consentiti. Il massimo Consesso di questa Corte ha affermato, inoltre, che l’abnormità funzionale è rinvenibile, invece, nel caso di stasi del processo o di impossibilità di prosecuzione e ricorre solamente quando il provvedimento del giudice imporrebbe al pubblico ministero un adempimento che si risolva in un atto nullo, rilevabile nel futuro corso del procedimento. Fuori da questa ipotesi il pubblico ministero deve osservare il provvedimento del giudice, seppure esso sia illegittimo, senza poter invocare il sindacato di abnormità (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, P.M. in proc. Toni, in motiv.; Sez. U, n. 42603 del 13/7/2023, PMT c/ El Kariti, in motiv.).
Nel caso di specie, la restituzione degli atti al Pubblico ministero si è tradotta in un profilo di abnormità strutturale del provvedimento, in quanto adottato nel difetto del concreto potere da parte del giudice, che ha richiamato l’art. 33 septies cod. proc. pen. deviando, tuttavia, dal modello legale e fuori dai casi previsti.
Nel giudizio immediato, infatti, l’inosservanza delle disposizioni, che regolano l’attribuzione dei reati al tribunale in composizione monocratica ovvero in composizione collegiale, comporta, per regola generale, la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente, senza regressione di fase e, quindi, senza restituzione degli atti al pubblico ministero (Sez. U, n. 29316 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264262 – 01).
Il giudice monocratico, qualora rilevi che il reato appartiene alla competenza del collegio, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 33 septies, comma 2, cod. proc. pen., solo qualora ciò risponda alla finalità propria di tale disposizione, che è quella di assicurare la garanzia dell’udienza preliminare all’imputato che ne sia rimasto privo a causa di un’erronea valutazione addebitabile allo stesso pubblico ministero, dovendo altrimenti trovare applicazione la regola generale secondo cui l’accertata inosservanza delle
disposizioni, che regolano l’attribuzione della competenza al giudice collegiale o a quello monocratico, comporta la mera trasmissione degli atti a quello di essi ritenuto competente, con diretta fissazione dell’udienza, ai sensi dell’art. 420 ter, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dal comma 3 del citato art. 33 septies.
Nel caso di specie, non può ritenersi che sia stata indebitamente negata all’imputato la celebrazione di una prevista udienza preliminare, trattandosi di giudizio instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.
In tal caso, infatti, non si è registrato alcun errore valutativo della pubblica accusa. L’imputato non risulta citato direttamente a giudizio dal Pubblico ministero; egli ha avuto la possibilità di giovarsi dei benefici connessi all’adozione di un rito alternativo (il decreto penale di condanna), cui ha deliberatamente rinunciato, nella consapevole prospettiva di accedere al giudizio immediato, cioè saltando l’udienza preliminare; la citazione a giudizio dinanzi a un giudice non correttamente individuato è stata un’attività propria del giudice competente a conoscere del decreto penale.
Disponendo in un simile caso la restituzione degli atti al Pubblico ministero, verrebbero generati effetti non codificati, non previsti e non voluti dalla legge: a) per un reato che consente di saltare l’udienza preliminare, tale fase processuale verrebbe imposta giudiziariamente, senza o addirittura contro la volontà delle parti; b) si registrerebbe una violazione del principio dispositivo, che assegna alle parti il potere di definire l’oggetto della controversia e la formazione della prova (nel presente caso la volontà dell’imputato di rinunciare ai benefici del rito alternativo e sottoporsi senza indugi al giudizio del suo giudice naturale); c) si intercetterebbe l’esigenza primaria di speditezza processuale, presupposto e ragione principale della codificazione del procedimento per decreto.
Tale epilogo si pone sulla stessa scia della precedente sentenza di questa Corte (Sez. 6, n. 31758 del 15/06/2006, P.M. in proc. Carta, Rv. 234864 – 01), con cui, in accoglimento di ricorso avanzato dal pubblico ministero, si è ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il giudice monocratico, investito del giudizio per un reato di competenza del collegio con decreto di citazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale, aveva disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Alla luce di quanto precede deve rilevarsi, quindi, che il provvedimento impugnato è abnorme, in quanto la regressione prodotta non si è risolta in un profilo di mera illegittimità ma ha comportato una radicale violazione dell’ordinata sequenza degli atti contemplata dal codice di rito, tale da alterare l’ordo processus e da costringere il Pubblico ministero a fare ricorso a una procedura diversa, anche in violazione del principio di ragionevole durata del processo.
Conseguentemente, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala in composizione collegiale per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala in composizione collegiale per l’ulteriore corso. Così deciso il 5 novembre 2024.