Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25856 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25856 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il 06/09/1966
avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME è inammissibile perch meramente reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione;
ritenuta destituita di fondamento l’eccezione di inutilizzabilità degli atti depositati dopo la r di giudizio immediato alla luce della completa motivazione resa, che dà atto della sequenza
procedimentale descritta sin dalla sentenza di primo grado, dalla quale risulta che: la nota dell’I. dice
2023 dei CC di Petrosino chiariva che la delega era stata conferita il 3 agosto 2023, l’attivi campionatura era stata effettuata il 4 settembre successivo, l’analisi il giorno 8 settembre e le risul
erano state depositate prima
della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato in data 28
settembre 2023, sicché non vi era stata alcuna lesione del diritto di difesa; che, peraltro, nella consul tecnica, alla cui acquisizione era condizionata l’ammissione del rito abbreviato, risultavano contestat
analisi e le valutazioni compiute dai CC; che la difesa aveva anche ottenuto un termine per esaminare la nota dell’1.12.2023 prodotta e, dopo l’ammissione del rito abbreviato condizionato all’acquisizione de
consulenza e di altre note, il PM aveva chiesto e ottenuto di depositare, quale prova contraria ai sen dell’art. 438, comma 5, cod. proc. pen., le controdeduzioni alla consulenza di parte;
ritenuto che gli atti di indagine acquisiti prima dell’esercizio dell’azione penale, ma non depos dal pubblico ministero contestualmente alla richiesta ex art. 454 cod. proc. pen. sono utilizzabi condizione che, in caso di ammissione della prova che su di essi si fonda, sia garantito all’imputato, co nel caso di specie, il diritto pieno ed effettivo al contraddittorio, (Sez. 3, n. 39076 del 03/1 dep.2022, COGNOME, Rv. 283765-03); considerato, infatti, che, secondo l’orientamento di questa Corte, i requisito dell’evidenza della prova, di cui all’art. 453, comma 1, cod. proc. pen., non deve essere int nel senso della definibilità del processo allo stato degli atti, potendo il PM procedere anche ad att integrativa di indagine e contestazione suppletiva sulla base dei nuovi elementi emersi senza attendere gli esiti dell’istruttoria dibattimentale (Fattispecie in cui la Corte ha escluso qualsiasi nullità nel il pubblico ministero, nell’intervallo di tempo tra l’emissione del decreto di giudizio immediato e l’ud dibattimentale, aveva depositato una consulenza tecnica sulla cui base procedeva a contestare l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
ritenuta, altresì, legittima la produzione di prova contraria da parte del PM, ai sensi dell’art comma 5, cod. proc. pen.;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.