Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28584 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28584 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di
NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA, contro l’ordinanza del Tribunale di Genova del 18.3.2024;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 18.3.2024 il Tribunale di Genova, decidendo sull’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME COGNOME, ha disposto l’applicazione, nei confronti del medesimo, della misura degli arresti domiciliari in luogo di quella della custodia cautelare in carcere che era stata disposta dal GIP del Tribunale del capoluogo ligure, il quale aveva ravvisato, a carico del predetto,
gravi indizi di colpevolezza in merito al delitto di cui al capo 43) della contestazione provvisoria nonché l’esistenza di esigenze cautelari così stringenti da non poter essere salvaguardate altrimenti che con il ricorso alla più grave delle misure di natura personale;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce:
2.1 violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 309, comma decimo, 293, comma terzo, 294 cod. proc. pen. e 111 Cost.: rileva che, all’esito dell’udienza camerale, il giorno 19 marzo, il difensore aveva ricevuto la notifica del provvedimento con contestuale motivazione e non già l’avviso di deposito dell’ordinanza che, tuttavia, ha prudentemente impugnato con ricorso per cassazione individuando il decorso del termine nel giorno 19 sottolineando che, tuttavia, non era mai intervenuto il rituale deposito del provvedimento entro, con conseguente inefficacia della misura; rileva, inoltre, la incongruità della risposta fornita dal Tribunale all’eccezione formulata dalla difesa già in sede di interrogatorio di garanzia in cui si era dedotto che, a séguito dell’esecuzione della prima ordinanza del 3.11.2023, in data 27 febbraio si era svolto l’interrogatorio ex art. 294 cod. proc. pen. laddove il giorno 29 era stata depositata la relativa trascrizione ed il giorno 1.3.2024 eseguita la misura custodiale oggetto del presente giudizio con traduzione dell’indagato presso la RAGIONE_SOCIALE; aggiunge che, in sede di interrogatorio di garanzia effettuata in Palermo, il difensore aveva eccepito il mancato avviso di deposito del provvedimento custodiale, della richiesta del PM e degli atti di indagine a supporto che, invero, sarebbe intervenuto alle ore 16,21 dello stesso giorno ed all’esito del già espletato interrogatorio; segnala che in data 6 marzo era stato comunicato al difensore il provvedimento del GIP che rigettava l’eccezione di inefficacia del provvedimento custodiale reiterata con il riesame ma su cui il Tribunale non ha ritenuto di spendere alcuna osservazione, con violazione degli artt. 293 e 294 cod. proc. pen.; Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2 vizio di motivazione per manifesta illogicità: rileva che, con l’ordinanza del 3.11.2023, il GIP aveva applicato al ricorrente la misura degli AA.DD. in relazione al solo delitto di cui all’art. 416 cod. pen., impugnata di fronte Tribunale di Riesame che aveva respinto il gravame con motivazione non ancora depositata; in sede di esecuzione della misura la PG aveva rinvenuto, nell’abitazione del NOME, un borsone con all’interno la somma di 3 milioni di Euro di cui egli aveva dato conto sia nell’immediatezza che nel lungo interrogatorio di garanzia; segnala che in data 1.3.2024 il PM aveva sollecitato il GIP ad adottare una misura più severa ritenendo sussistenti i gravi indizi del delitto di cui all’ar
512-bis cod. pen. di cui al capo 43); aggiunge che il provvedimento del GIP era stato quindi gravato con istanza di riesame deciso con l’ordinanza qui impugnata in cui il Tribunale non ha fornito risposta ai rilievi difensivi tra cui, in partico quelli articolati in ordine al delitto rubricato al capo 1) della provviso incolpazione;
la Procura AVV_NOTAIO, nonostante la richiesta di trattazione orale, tempestivamente formulata ed accolta, ha trasmesso una requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso;
all’udienza del 20.6.2024, all’esito della discussione, il collegio disponeva la acquisizione, presso il Tribunale di Genova, del provvedimento del 18.3.2024 munito della rituale annotazione di deposito a cura della Cancelleria ovvero, comunque, notizie sull’eventuale sua mancata apposizione, differendo il processo all’udienza odierna in vista della quale il difensore, senza opporsi alla trattazione, ha tuttavia rappresentato &propria difficoltà a presenziare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è, complessivamente, infondato e – relativamente in particolare al secondo motivo – inammissibile perché articolato su censure non riferibili al provvedimento gravato.
Con il primo motivo la difesa pone una serie di questioni di carattere procedurale.
1.1 n primo rilievo riguarda, infatti, l’omessa annotazione, in calce al provvedimento impugnato, dell’attestazione dell’avvenuto “deposito” a cura della Cancelleria.
L’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. stabilisce che “se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame o il deposito dell’ordinanza del Tribunale in Cancelleria non intervengono nei termini prescritti, l’ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia e, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate, non può essere rinnovata. L’ordinanza del Tribunale deve essere depositata in Cancelleria entro trenta giorni dalla decisione salvi i casi in cui la stesura dell motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni …”.
1.2 Si è peraltro chiarito che il termine di trenta giorni per il deposit dell’ordinanza del tribunale del riesame, il cui mancato rispetto determina, ai sensi
dell’art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., come sostituito dall’art. 11 legge 16 aprile 2015, n. 47, la perdita di efficacia dell’ordinanza applicativa della misura coercitiva, decorre dalla data del deposito del dispositivo e non dalla eventuale le tante, diversa COGNOME data COGNOME della COGNOME camera COGNOME di COGNOME consiglio COGNOME (cfr., COGNOME in COGNOME tal COGNOME senso, COGNOME tra COGNOME Sez. 2, n. 46887 del 19/07/2016 CC, Sunzeri, Rv. 268314 01; Sez. 6, n. 10929 del 01/02/2017, COGNOME, Rv. 270023 01; Sez. 5, n. 38408 del 04/04/2017, COGNOME, Rv. 271070 01; Sez. 1 , n. 4088 del 06/02/2018, COGNOME dep. 28/01/2019, COGNOME, COGNOME Rv. 275131 COGNOME 01; Sez. 5 , n. 44153 del 13/06/2018, Rv. 274177 – 01).
1.3 Sotto altro profilo queta Corte ha spiegato che nel procedimento incidentale di riesame disciplinato dall’art. 309 cod. proc. pen. – e nel successivo giudizio di Cassazione – non sono deducibili, né rilevabili di ufficio, in difetto espressa previsione, questioni relative all’inefficacia della misura cautelare diverse da quelle concernenti l’inosservanza dei termini stabiliti dai commi quinto e decimo; si è affermato, infatti, che è deducibile il mancato deposito del provvedimento del riesame entro il termine stabilito, e sanzionato dal successivo comma decimo con la automatica perdita di efficacia dell’ordinanza impositiva della misura cautelare evidenziando che l’inefficacia della misura può in tal caso non soltanto essere dedotta in sede di riesame ma eventualmente rilevata, anche di ufficio, in Cessazione, a seguito del ricorso avverso l’ordinanza di riesame, poiché il giudice della procedura incidentale di impugnazione è, in quanto tale, non soltanto giudice della propria competenza, ma anche giudice della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, e quindi del rispetto dei termini che la procedura incidentale deve rispettare; peraltro, detta inosservanza sarebbe rilevabile in base a dati oggettivi, documentalmente verificabili, che non richiedono accertamenti incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (cfr., in questi termini, in motivazione Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, dep. 30/01/2013, COGNOME, Rv. 254447 – 01; conf., Sez. 3 , n. 41778 del 01/10/2021, COGNOME, Rv. 282631 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
1.4 Dalla lettura degli atti risulta che in data 3.11.2023 il GIP del Tribunale di Genova aveva applicato al NOME la misura degli AA.DD. per il delitto di associazione a delinquere di cui al capo 1) e che, in sede di esecuzione della misura, ovvero il giorno 22.2.2024, venivano rinvenuti, nella abitazione del COGNOME, contanti per oltre tre milioni di euro.
In data 27.2.2024 veniva espletato l’interrogatorio di garanzia e, in quella sede, la difesa non eccepiva nulla.
Il giorno successivo, 28 febbraio, il PM aveva inoltrato all’Ufficio GIP una richiesta contenente la contestazione “suppletiva” con il capo 43 (legata, per
l’appunto, alla disponibilità del denaro che immediatamente il COGNOME aveva ammesso essere riferibile ed appartenente a Vetrano) e, esprimendo parere contrario alla richiesta di revoca della misura “originaria”, aveva sollecitato la sua sostituzione con quella della custodia in carcere ai sensi dell’art. 299, comma quarto, cod. proc. pen..
Con provvedimento dell’1.3.2024, il GIP – avendo peraltro escluso l’aggravamento e, nel contempo, adottato una autonoma misura custodiale in carcere riferita al capo 43).
Rispetto a questa “nuova” misura veniva espletato – in data 6.3.2024 l’interrogatorio di garanzia avendo in quell’occasione il difensore eccepito il mancato deposito della richiesta di misura e degli atti procedimentali ed i dati investigativi a sostegno della stessa.
In data 11.3.2024 il difensore aveva inoltrato istanza di riesame che era stata discussa all’udienza camerale del 18 marzo; il giorno successivo la difesa aveva ricevuto rituale comunicazione del provvedimento nella sua integralità, completo di motivazione e nei confronti del quale, in data 30.3.2024, ovvero prima ancora della scadenza del termine stabilito dal comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione.
Tanto premesso, va in primo luogo precisato che, dalle informazioni acquisite dal Tribunale di Genova, risulta che – sia pur “per mero errore” l’ordinanza del 18.3.2024 non era mai (ovvero nemmeno successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione e, comunque, nel termine stabilito dal più volte richiamato comma 10 dell’art. 309 cod. proc. pen.) stata munita della rituale attestazione di deposito da parte del Cancelliere.
1.5 Ebbene, è jus receptum che il momento dell’emissione di un provvedimento da parte del pubblico ministero o del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la segreteria, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell’atto processuale (cfr., in tal senso, tra le tant Sez. 3, n. 42520 del 24/10/2002, Curigliano, Rv. 222962 01; Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, dep. 19/01/2005, Rv. 230969 01; Sez. 1, n. 37186 del 07/07/2004, COGNOME, Rv. 229979 – 01).
1.6 Ciò non di meno, il provvedimento che sia stato emesso fuori dell’udienza, qualora privo della data di deposito, non è di perciò stesso nullo o addirittura inesistente, perché la data è elemento estrinseco al provvedimento, previsto ai fini dell’efficacia, e serve a fissare il momento di inizio della s rilevanza esterna; ne consegue che alla omessa indicazione della data di deposito
si può sopperire in presenza di altre formalità del pari fidefacienti dell’uscita del provvedimento dalla sfera “interna” dell’ufficio, contenute anche in atti connessi, e che vi è pertanto difetto essenziale della data solo se la data certa non possa desumersi “aliunde” (cfr., Sez. 2, n. 42318 del 18/10/2005, Prati, Rv. 232679 01, in cui la Corte ha dichiarato l’infondatezza del motivo di ricorso relativo alla mancanza dell’attestazione di deposito in cancelleria del provvedimento di convalida del decreto con cui il PM aveva disposto d’urgenza le intercettazioni telefoniche, ritenendo che la tempestività del decreto di convalida fosse attestata dalle annotazioni nei registri di passaggio tra l’ufficio del procuratore della Repubblica e quello del Gip ed in particolare dall’annotazione della data di ricezione del decreto d’urgenza all’ufficio del GIP e dall’annotazione della data di trasmissione del provvedimento di convalida all’ufficio del procuratore della Repubblica).
Detto principio è stato negli anni ripetutamente ribadito principalmente con riguardo ai decreti di intercettazione (cfr. ad esempio, Sez. 2, n. 38423 del 19/07/2016, Avantario, Rv. 268013 – 01) ma, anche, in tema di convalida dei sequestri (cfr., in tal senso, ad esempio, Sez. 2, n. 28671 del 28/05/2008, Puggillo, Rv. 240655 – 01, in cui la Corte ha affermato che la verifica circa il rispetto del termine di convalida del sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria può essere operata, in caso di mancanza di attestazione di deposito da parte dell’ausiliario, con riferimento ad altri dat formali, individuabili anche nell’avviso di deposito, che possono dare prova del momento temporale di emissione del decreto del pubblico ministero; Sez. 3 , n. 2691 del 06/12/2019, dep. 23/01/2020, La Manna, Rv. 278282 – 02, in cui la Corte ha affermato che è nullo il decreto di convalida del sequestro probatorio privo dell’attestazione della data del deposito presso la segreteria, qualora tale data non possa desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede, in quanto gli effetti giuridici del provvedimento decorrono dal giorno in cui, attraverso la certificazione di deposito del segretario, acquisisce giuridica esistenza precisando, in motivazione, che, in difetto della predetta attestazione, il giudice deve svolgere, ai fini della verifica della tempestività del deposito del decreto di convalida, ogni possibile accertamento idoneo a riscontrare i dati temporali emergenti dall’atto).
Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza anche più recente (cfr., Sez. 5, Sentenza n. 29655 del 19.5.2023, COGNOME, non massimata, secondo cui la data di ricezione di un atto da parte di un ufficio giudiziario, ove non certificat sull’atto stesso, può desumersi da atti equipollenti meritevoli di fede e non può essere posta in discussione se non deducendone la falsità; conf., tra le non
massimate, Sez. 2, Sentenza n. 43657 del 19.7.2016, COGNOME, in cui la Corte ha considerato consolidato ed uniforme l’orientamento per cui possono essere utilizzati, oltre alla datazione e sottoscrizione apposta da personale amministrativo, elementi equipollenti che permettano di attribuire data certa perlomeno alla consegna, necessariamente successiva la redazione, dei provvedimenti stessi in quanto, ai fini della produzione degli effetti giuridici di un provvedimento del giudice, fuori dai casi di lettura o comunicazione in udienza, è necessario e sufficiente che l’atto, già in sé valido e perfetto, esca dalla disponibilità interna dell’ufficio, il che si verifica anche nel caso di “passagg certificati del provvedimento da un ufficio all’altro o dal PM alla PG, sicché ha ritenuto che la materiale consegna alla polizia giudiziaria, per come risultante dagli atti di causa, sia atto idoneo a confermare che il provvedimento è stato emanato in data e ora comunque precedenti; conf., ancora tra le non massimate, Sez. 2, Sentenza n. 43656 del 19.7.2016, COGNOME COGNOME; Sez. 2, Sentenza n. 38430 del 19.7.2016, COGNOME COGNOME;
COGNOME
Sez. 2, Sentenza n. 38424 del 19.7.2016,
Di COGNOME
Bari;
Sez. 2, Sentenza n. 38424 del 19.7.2016,Avantario;
Sez. 2, Sentenza n. 47213 del 23.112012, COGNOME).
In una fattispecie per alcuni versi assimilabile a quella che ci occupa si è affermato che la sottoscrizione del decreto di citazione a giudizio da parte dell’ausiliario del pubblico ministero ha lo scopo di certificare la data di emissione dell’atto, che solo in quel momento può ritenersi perfezionato, con la opportuna precisazione che la certezza di tale data, in assenza della sottoscrizione, può inferirsi, per equipollente, dal momento della fuoriuscita dell’atto dalla sfera dell’ufficio del pubblico ministero e del raggiungimento, all’esterno, del suo scopo, per essere stato ritualmente e tempestivamente notificato all’imputato (cfr., Sez. 4 , n. 21893 del 18/05/2022, Achaache, Rv. 283446 – 01, in cui la Corte ha giudicato corretta la decisione con la quale si è ritenuto che il decreto di citazione a giudizio, pur non sottoscritto dall’ausiliario e non notificato all’imputato, foss stato emesso antecedentemente alla scadenza del termine di fase della misura cautelare sul rilievo che, presso la cancelleria del tribunale, risultava depositata, in data successiva e compatibile, una “lista prove” del pubblico ministero, documento che mai avrebbe potuto essere depositato se l’azione penale non fosse stata già esercitata).
Nel caso di specie, se è vero che l’ordinanza del Tribunale di Genova non reca l’attestazione di “deposito”, è anche vero che, come risulta dal fascicolo, sin dal 19 marzo l’atto è uscito dall’ambito meramente interno dell’ufficio per essere trasmesso, sia al PM che allo stesso istante ed al suo difensore; va a tal fine
sottolineato come, per questi ultimi, la trasmissione sia avvenuta attraverso la PEC dell’Ufficio Giudiziario con accesso e disponibilità riservata a personale abilitato e munito di propria chiave di accesso.
Se, dunque, va certamente rimarcato l’inescusabile errore dell’ufficio nell’omettere l’attestazione di “deposito” sull’originale dell’ordinanza, si deve tuttavia prendere atto che plurimi elementi depongono per la adozione del provvedimento entro il termine di cui al comma decimo dell’art. 309 cod. proc. pen..
Infondata è anche l’eccezione di nullità dell’ordinanza sollevata nella seconda parte del primo motivo del ricorso, essendo a tal fine sufficiente richiamare il consolidato orientamento secondo cui l’omessa notifica dell’avviso di deposito di cui all’art. 293, comma 3, cod. proc. pen. non determina la perdita di efficacia del provvedimento, in quanto non incide sulla possibilità di far valere i vizi del provvedimento, ma solo sulla decorrenza dei termini per proporre l’impugnazione (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 6 , n. 13421 del 05/03/2019, NOME, Rv. 275983 – 01; Sez. 6, n. 13309 del 22/02/2018, NOME, Rv. 272734 – 01).
Il secondo motivo del ricorso è, invece, formulato in termini aspecifici perché, come è chiaramente evincibile dal suo tenore (cfr., pag. 7 laddove la difesa rileva di aver proposto istanza di riesame avverso l’ordinanza dell’1.3.2024 in quanto “… il Tribunale … ometteva di motivare sui rilievi difensivi in ordine la rea di associazione …”), il denunziato vizio motivazionale era stato ravvisato con riguardo al delitto di cui al capo 1) laddove l’ordinanza di cui si discute aveva riguardato ed era stata adottata con riguardo alla “nuova” incolpazione di cui al capo 43) rispetto alla quale, peraltro, è la stessa difesa che ammette che il ricorrente era “confesso”.
Le suesposte considerazioni impongono il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così decis in Roma, il 2.7.2024