Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15712 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15712 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BRINDISI il 03/10/1982
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE‘ di LECCE
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Lecce ha accolto l’appello proposto dal pubblico ministero avver l’ordinanza, con la quale il GIP del Tribunale di Brindisi aveva sostituito a COGNOME misura della custodia cautelare in carcere, disposta nei suoi confronti, siccome gravemente indiziato di concorso in ricettazione pluriaggravata, detenzione di più armi clandest aggravata e traffico illecito di sostanze stupefacenti, con gli arresti domiciliari, avendo ritenuto attenuate le esigenze cautelari avuto riguardo al tempo trascorso dall’applicazi della misura (sette mesi), alla circostanza che il COGNOME non aveva mai posto in essere condotte di evasione e alla prognosi di contenimento della pena, tale da far concludere per maggiore proporzionalità e adeguatezza della misura domiciliare, ripristinando la misura pi afflittiva a decorrere dalla definitività della decisione.
Il Tribunale, accogliendo il gravame del pubblico ministero (che aveva lamentato l’insufficienza di per sé del decorso del tempo e la mancanza di elementi sopravvenuti, nonché rilevato che il COGNOME era già stato rinviato a giudizio per i reati per i quali si p richiamando anche i precedenti specifici e la gravità delle condotte, consistite nella detenz di ben sei armi clandestine e di droga anche pesante), ha ritenuto l’assenza di elementi novità valutabili ai fini della disposta attenuazione. Ha, dunque, ritenuto la situazione d COGNOME addirittura aggravata, siccome soggetto non più indagato, ma rinviato a giudizio e considerato del tutto neutra la circostanza che egli non si fosse reso responsabile di condotte evasione, da ciò non potendosi formulare una prognosi di sintomatica affidabilità dell’uomo, circostanza non costituendo neppure elemento di novità, dando rilievo, in contrario, al particolare gravità delle condotte.
La difesa ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando che il Tribunale si sarebbe limit recepire le ragioni dell’appellante, imponendo la propria valutazione su quella del GIP. particolare, ha osservato, quanto al decorso del tempo, che il primo giudice aveva operato una valutazione globale di esso; e, quanto al rinvio a giudizio, che la relativa argomentazi sarebbe contraria alla legge, dovendosi tener conto dei criteri di commisurazione delle misur cautelari; infine, ha rilevato che il Tribunale non avrebbe neppure elencato le esigenze riten esistenti, costituendo principio consolidato quello per il quale il progredire del procedimentali ne determinerebbe un’attenuazione.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo.
In via preliminare, alla luce del tenore della doglianza difensiva, va ricordato che è impr parlare di obbligo di motivazione rafforzata in capo al tribunale, in funzione di gi dell’appello de libertate, che ribalti precedente decisione del primo giudice. Ciò in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale, pur essendo necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragi giustificative, che devono essere vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall’intero compendio processuale (Sez. 3, n 31022 del 22/03/2023, Necch Rv. 284982 – 04; Sez. 2, n. 33344 del 05/05/2023, COGNOME, Rv. 285020 – 01; Sez. 3, n. 14980 del 21/12/2022, dep. 2023, Padula, Rv. 284324 – 01, in fattispecie di annullamento d ordinanza applicativa emessa dal Tribunale del riesame non contenente né la sommaria descrizione dei fatti, né l’indicazione delle norme violate ed inoltre priva di un’auto valutazione dei profili indiziario e cautelare rispetto alla richiesta del pubblico min Infatti, in tal caso, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, non è necessar dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, della insostenibilità della soluzione adottata primo giudice (Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M. Rv. 279593 – 01, in cui, in motivazione Corte ha precisato che, nel procedere a una verifica, sia pure implicita, degli argoment sostegno della decisione liberatoria impugnata, ogni divergente valutazione adottata da tribunale deve comunque essere dotata di maggiore persuasività e credibilità razionale rispett a quella riformata).
Orbene, nella specie, non siamo in presenza di un ribaltamento della decisione di non applicare la misura, ma di un appello proposto avverso una decisione assunta dal giudice di prime cure di gradare il regime cautelare, sull’assunto di una attenuazione delle permanent esigenze cautelari. Pertanto, tenuto conto dei rilievi difensivi, la decisione impugnat esaminata alla stregua della valutazione condotta sui profili introdotti con il gravame, a riguardo al valore conclusivo dei nova in base ai quali il GIP ha ritenuto di formulare detto giudizio di attenuazione (che, secondo quanto emerge dal provvedimento appellato, sarebbero rappresentati dall’assenza di condotte di evasione e dall’effetto deterrente che quel giudice correlato al sopravvenuto rinvio a giudizio).
Rispetto a tali elementi, il Tribunale del riesame, in funzione di giudice dell’appello caut ha correttamente valutato l’elemento temporale.
Il c.d. “tempo silente” trascorso dalla commissione del reato, intanto, deve essere oggetto valutazione, a norma dell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., da parte del giudice emette l’ordinanza che dispone la misura cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall’art. 299 cod. proc. pen. ai fini della revoca o della sostituzione della misura, rispetto al quali l’unico tempo che assume rilievo è quello trascorso dall’applicazione o dall’esecuzio della misura in poi, essendo qualificabile, in presenza di ulteriori elementi, come sopravvenuto da cui poter desumere il venir meno ovvero l’attenuazione delle originarie
esigenze cautelari (Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 278999 – 01; n. 46368 del
14/09/2016, COGNOME, Rv. 268567 – 01).
Tuttavia, va pure ricordato, in base a un diritto vivente sempre attuale, che il princi proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione
delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al mome della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello ste
imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor
compressione possibile della libertà personale (Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, COGNOME RV
249324 – 01, ripresa da Sez. 2, n. 10383 del 18/02/2022, Gallo, Rv. 282758 – 01).
Nel caso all’esame, il Tribunale ha complessivamente considerato gli elementi alla stregua dei quali – stante l’assenza di veri e propri
nova
(a eccezione della sopravvenuta assunzione della qualità di imputato del COGNOME) – condurre la rivalutazione delle esigenze cautelari
luce dei principi di proporzionalità e adeguatezza, ritenendo che la gravità dei fatti ogget processo in corso, giunto a dibattimento, avesse ricevuto piena conferma proprio alla luce d
quell’elemento di novità (rinvio a giudizio) ritenuto dal primo giudice fattore di attenua delle permanenti esigenze cautelari, altresì considerando la personalità del COGNOME gravato
da più precedenti specifici. In tal modo, il Tribunale ha, dunque, sottoposto a vaglio crit motivazione impugnata, fornendo del proprio dissenso una giustificazione del tutto congrua, contrariamente a quanto sostenuto a difesa.
Quanto, invece, alla assenza di condanne per fatti di evasione, la censura si traduce nel mera contestazione del ragionamento svolto dal Tribunale, ragionamento che, tuttavia, non evidenzia alcuna aporia, essendosi osservato in maniera del tutto logica – stante il difet allegazioni circa precedenti situazioni di detenzione – che a tale rilevata assenza non potre attribuirsi alcuna valenza sintomatica di affidabilità del prevenuto.
Pertanto, una volta evidenziata la mancanza di effettivi elementi di novità e comparato dato temporale con la gravità delle condotte oggetto del rinvio a giudizio e con la personal del prevenuto, del tutto corretto deve ritenersi anche il rinvio alla valutazione di proporzi e adeguatezza operata in sede di applicazione, prima, e riesame, dopo, della misura carceraria.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero circa la causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/200 mandando alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec., cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. esec., cod. proc. pen. Deciso il 02 aprile 2025.