Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48957 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48957 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 18 Maggio 2022 la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia che ha riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/1990 e lo ha condannato alla pena di anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche in ragione della condizione di incensuratezza, del comportamento collaborativo, avendo rinunciato al motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica dei fatti ascritti e del corretto comportamento processuale.
Considerato che il motivo, relativo al contenimento della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, afferisce all’onere motivazionale richiesto al giudice di merito il quale, nella specie, lo ha assolto con adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto del dato ponderale dello stupefacente e dei precedenti penali a carico del prevenuto di cui uno specifico, mantenendolo comunque sotto la soglia della media edittale.
3.1 Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale che non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro canto ha valorizzato le modalità dell’azione in ragione della diversa natura delle sostanze detenute e del comportamento elusivo del prevenuto in sede di perquisizione che aveva tentato di disfarri di parte della scorta di marijuana, che era stata poi recuperata dalle forze dell’ordine, dovendo pertanto ritenersi recessivi gli elementi favorevoli addotti dalla difesa del ricorrente.
Evidenziato che all’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9.11.2023