Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1418 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1418 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo
Il Procuratore Generale conclude per l’inammissibiiita del ricorso.
udito il difensore
In difesa di NOME COGNOME è presente il difensore di fiducia, avvocato AVV_NOTAIO del foro di LOCRI che insiste nell’accocilimento dei motivi di ricorso.
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, in epigrafe indicata, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a suo carico per il reato di cui all’art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90, aggravato ai sensi dell’art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90
La difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis, 69, 133 cod. pen. e vizio di motivazione.
Si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante dell’ingente quantitativo. La Corte di merito avrebbe trascurato di attribuire idoneo valore alla c:onfessione dell’imputato, alle sue condizioni di vita individuali e familiari, elementi favorevoli ai fini riconoscimento del beneficio.
2. Il ricorso è inammissibile.
La sentenza impugnata è sostenuta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa.
La confessione dell’imputato non è stata ritenuta idonea a giustificare la concessione del beneficio invocato. Sul punto la Corte ha rilevato come l’imputato non abbia reso chiarimenti in ordine ai contesti criminali nei quali lo stesso era inserito, limitandosi ad ammettere l’addebito. Ha quindi ritenuto l’assenza di elementi di positiva valutazione idonei a consentire il riconoscimento del beneficio. Il giudizio così espresso è insindacabile in questa sede.
E’ nota la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 1, n. 15542 del 16/02/2001, Rv. 219263-01, ribadita da Sez. U., n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931-01), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano, come nel presente caso, frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
5. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000),
P.Q.M..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In Roma, così deciso il 15 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente