Attenuanti generiche: perché la confessione non basta sempre
Nel diritto penale, il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta un passaggio cruciale per la determinazione della pena finale. Tuttavia, non basta ammettere le proprie colpe per ottenere automaticamente uno sconto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di questa facoltà del giudice, specialmente in contesti legati allo spaccio di stupefacenti.
Il caso e la contestazione delle attenuanti generiche
La vicenda trae origine dalla condanna di un giovane per la detenzione di diverse tipologie di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze previste dall’art. 62-bis c.p., sostenendo che la propria confessione e il ruolo ricoperto nell’attività illecita avrebbero dovuto indurre i giudici a una maggiore mitezza.
Il ricorso è stato però giudicato inammissibile per genericità. La difesa non ha saputo contrastare efficacemente le motivazioni già espresse dalla Corte d’Appello, che aveva evidenziato come la condotta criminosa fosse di particolare gravità.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno ribadito che il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando la motivazione del giudice di merito è congrua e tiene conto di tutti gli elementi del reato. Nel caso di specie, la confessione dell’imputato è stata definita “interessata”. Questo significa che la dichiarazione non è nata da un reale ravvedimento, ma è stata resa solo perché le prove raccolte dagli inquirenti erano ormai schiaccianti e rendevano inutile ogni tentativo di negazione.
Gravità del fatto e tipologia di sostanze
Un altro elemento determinante per escludere le attenuanti generiche è stato il profilo oggettivo del reato. La detenzione non riguardava una singola dose, ma un quantitativo rilevante e, soprattutto, diverse tipologie di droghe. Questa eterogeneità indica un inserimento non occasionale nel mercato dello spaccio, aumentando la pericolosità sociale della condotta.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella corretta applicazione dei criteri di valutazione della pena. La Corte ha osservato che il ricorrente si è limitato a ribadire il proprio ruolo di pusher, senza però censurare gli altri pilastri della sentenza di appello: la gravità del fatto e l’insufficienza di una confessione tardiva. Quando il quadro probatorio è già strutturato, la collaborazione dell’imputato perde gran parte del suo valore premiale, venendo meno il presupposto per un trattamento di favore.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione sottolineano che il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo per verificare la logicità della motivazione precedente. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende serve a sanzionare l’attivazione di un grado di giudizio basato su motivi manifestamente infondati. La sentenza conferma che, in presenza di prove solide e reati gravi, la strategia difensiva deve andare oltre la semplice ammissione dei fatti.
Quando la confessione non permette di ottenere le attenuanti generiche?
La confessione non è sufficiente se viene considerata interessata o strumentale, ovvero resa quando le prove a carico dell’imputato sono già schiaccianti e consolidate.
Quali elementi rendono grave un reato di spaccio per la Cassazione?
La gravità viene valutata in base al quantitativo rilevante di droga e alla presenza di diverse tipologie di sostanze stupefacenti, che indicano una maggiore pericolosità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso?
Comporta il rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali e l’obbligo di versare una somma, solitamente tra i 1.000 e i 3.000 euro, alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39633 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39633 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche per quanto osservato sul carattere interessato della confessione rispetto ad un quadro probatorio già fortemente strutturato, oltre alle altre considerazioni sulla gravità del fatto in punto di quantitativo rilevante e diversa tipologia della sostanza stupefacente detenuta per lo spaccio, che il ricorrente neppure censura, soffermandosi unicamente sul confessato ruolo di pusher;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
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