Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49793 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49793 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
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avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
I Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano, con la quale NOME era dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 5, comma 8-bis 3, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, ed era condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e tenuto conto della diminuente per il rito, alla pena di anni 1 di reclusione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, NOME COGNOME, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al motivo di appello con cui era stata invocata la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Insiste, pertanto, per l’annullamento della sentenza impugnata con ogni consequenziale provvedimento di legge.
Disposta la trattazione scritta del procedimento ai sensi dell’art. 23 del d. I. n. 137 del 2020, il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, AVV_NOTAIO, conclude, con requisitoria scritta, per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, in punto di pena, rileva che già benevolmente il GRAGIONE_SOCIALEu.p. risulta avere concesso le circostanze attenuanti generiche, in ragione di un non meglio specificato buon comportamento processuale, e che comunque la pena è stata motivatamente individuata in quantità leggermente superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto, a cui si deve aggiungere la professionalità della condotta, da cui consegue la pericolosità sociale dell’imputato.
Di contro il ricorso lamenta un vizio motivazionale insussistente e aspecificamente – non considera che la Corte, muovendo dalla gravità del fatto e dalla professionalità della condotta, sintomatica della pericolosità sociale dell’imputato, non ritiene giustificate le circostanze attenuanti concesse in primo grado e a maggior ragione non accoglibile l’istanza difensiva finalizzata al riconoscimento delle stesse nella massima estensione.
1
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 settembre 2023.