Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44047 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44047 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con il primo motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 73, qui comma, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispet a quella operata nelle sentenze di merito;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944);
Rilevato, parimenti, che il secondo motivo, relativo alla violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso l’applicazione delle attenuanti generiche, in ragione dei plurimi precedenti dell’imputato per delitti connotati da finalità di lucro;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023.