Attenuanti generiche: i limiti del controllo in Cassazione
Le attenuanti generiche costituiscono uno degli strumenti più rilevanti a disposizione del giudice per calibrare la pena sulla reale entità del fatto e sulla personalità del colpevole. Tuttavia, la loro applicazione non è un diritto incondizionato dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale che spesso sfugge al controllo della Corte di Cassazione.
Il caso e il ricorso sulle attenuanti generiche
Un imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte lamentando l’errata valutazione operata dai giudici di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. Il punto centrale della contestazione riguardava la mancata concessione delle attenuanti generiche previste dall’art. 62 bis del codice penale. Secondo la difesa, il giudice territoriale avrebbe violato la legge non riconoscendo i presupposti per una riduzione della pena, nonostante gli elementi emersi durante il processo.
La decisione della Corte di Cassazione
La settima sezione penale ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ribadito un principio consolidato: il giudizio sulla concessione o sul diniego delle circostanze attenuanti è un accertamento di fatto. Questo significa che, se la motivazione fornita dal giudice di merito è logica e coerente, essa non può essere sindacata in sede di legittimità. La Cassazione non può dunque sostituirsi al giudice di merito nella valutazione degli elementi che giustificano o meno un trattamento di favore.
La motivazione implicita e i criteri dell’art. 133 c.p.
Un aspetto fondamentale chiarito dall’ordinanza riguarda la modalità con cui il giudice può motivare il diniego. Non è necessaria un’analisi analitica di ogni singola tesi difensiva se il rigetto può essere desunto implicitamente dall’esame dei criteri indicati dall’art. 133 del codice penale. La valutazione della gravità oggettiva del reato e l’analisi della personalità dell’imputato sono elementi sufficienti a sorreggere la decisione.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella natura stessa del giudizio di merito. La Corte ha evidenziato che, nel caso di specie, la personalità dell’imputato appariva particolarmente negativa a causa di una recidiva reiterata, specifica e infranquinquennale. Tali precedenti penali rappresentano un ostacolo insormontabile per il riconoscimento di una meritevolezza del reo. La gravità dei fatti, unita alla condotta recidivante, giustifica ampiamente il mancato esercizio del potere discrezionale volto alla riduzione della pena. La Corte ha dunque ravvisato una colpa nella proposizione di un ricorso basato su motivi già ampiamente chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte portano all’inammissibilità del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia conferma che, per ottenere le attenuanti generiche, non basta invocare genericamente la norma, ma occorre che la condotta e la storia personale dell’imputato offrano spunti positivi tali da superare la gravità del reato commesso. La presenza di precedenti penali specifici e recenti rende estremamente difficile ribaltare in Cassazione un diniego già pronunciato nei gradi precedenti.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se richieste?
No, la concessione è una facoltà discrezionale del giudice che valuta la meritevolezza dell’imputato in base alla gravità del reato e alla sua personalità.
Cosa si intende per motivazione implicita nel diniego delle attenuanti?
Significa che il giudice può negare il beneficio semplicemente evidenziando la gravità del fatto o i precedenti penali, senza dover confutare ogni argomento della difesa.
Quale impatto ha la recidiva sulle attenuanti generiche?
La presenza di una recidiva reiterata e specifica è spesso considerata un elemento ostativo che giustifica il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42765 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42765 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia l’errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, il vizio violazione di legge in ordine alla mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod.pen.;
Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. La concessione o meno RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l’esame esplicito di tutti i criteri di cui all’art. 133 c pen.(Sez. 6, n./ 04/07/2003, Rv.227142); la motivazione, quindi, può legittimamente ricavarsi per implicito, dalla valutazione della oggettiva gravità dei fatti operata in sentenza o dalla personalità dell’imputato (nella specie gravato dalla recidiva reiterata, specifica e infranquinquennale).
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ‘ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 8/9/2023