Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40527 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40527 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che COGNOME NOME popone ricorso per cassazione, con un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 28 settembre, che, in parziale riforma dell sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto in abitazione aggravat (fatto commesso in San Severo il 2 gennaio 2014), ha rideterminato il trattamento sanzionatorio;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il proposto motivo di ricorso, che denuncia il vizio di motivazione in punto di dinieg delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., è generico, non consentito in questa sede e manifestamente infondato: con il denunciare la mancata considerazione da parte del decidente di merito del comportamento serbato dall’imputato dopo la commissione del reato (ossia l’essersi astenuto da nuove violazione della legge penale) omette di considerare che il beneficio è stato negato anche sul rilievo che il richiedente, già pluricensurato, era gravato da «plurim condanne, quasi tutte per delitti della stessa indole accumulate all’indomani dei fatti di causa tali da neutralizzare l’allegazione difensiva circa lo stabile svolgimento da parte sua di atti lavorativa, non suscettibile, perciò, di rilevare quale comportamento positivo successivo all commissione del reato;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il consiglie
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stensore GLYPH
Il Presidete