Attenuanti generiche: i limiti alla riduzione della pena
Le attenuanti generiche rappresentano uno degli strumenti più rilevanti a disposizione del giudice penale per personalizzare la sanzione. Tuttavia, la loro applicazione non è un automatismo e la difesa deve saper articolare motivi specifici per ottenerne la massima estensione, specialmente quando il contesto del reato è aggravato da altre condotte illecite.
Il caso: furto commesso durante l’evasione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato per furto. La difesa contestava la decisione della Corte d’Appello di non applicare le attenuanti generiche nella loro massima estensione prevista dalla legge. Il fulcro della controversia risiedeva nella valutazione del comportamento complessivo del reo, il quale aveva agito in una condizione di palese violazione delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha stabilito che il ricorso deve essere considerato inammissibile. Il motivo principale risiede nella genericità delle doglianze espresse dal ricorrente. Secondo i giudici di legittimità, non è sufficiente richiedere una riduzione di pena maggiore senza contestare analiticamente i punti della sentenza di merito che giustificano il diniego.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione logica e coerente per limitare il beneficio delle attenuanti generiche: l’imputato aveva commesso il furto dopo essere evaso. Questa circostanza è stata ritenuta determinante e assorbente rispetto a ogni altra valutazione di segno positivo. Il ricorrente, nel suo atto, non ha saputo contrapporre argomentazioni valide a tale specifica osservazione, rendendo l’impugnazione un mero dissenso privo di fondamento tecnico-giuridico.
Le conclusioni
In conclusione, la Cassazione ha confermato che la gravità della condotta, come l’evasione finalizzata alla commissione di nuovi reati, preclude una valutazione di massima benevolenza da parte del giudice. L’inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della pena, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, sottolineando l’importanza di presentare ricorsi fondati su critiche puntuali e non su istanze generiche.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche al massimo della riduzione?
No, il giudice ha la discrezionalità di graduare la riduzione della pena in base alla gravità del fatto e alla personalità del reo, motivando adeguatamente la scelta.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per genericità?
Un ricorso è generico quando non critica in modo specifico i passaggi logici della sentenza impugnata, limitandosi a una richiesta di riforma senza argomenti tecnici.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra mille e tremila euro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49587 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49587 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALBANO LAZIALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura l’applicazione delle attenuanti generiche non nella loro massima estensione è generico in quanto non si confronta con la precisa motivazione della Corte territoriale che ha preso in considerazione la determinante circostanza che il ricorrent fosse evaso per commettere un furto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/12/2023.