Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42763 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42763 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN SEVERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con due motivi di ricorso si denuncia l’errata valutazione della Corte territoriale in punto di trattamento sanzionatorio, in specie, la mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cocl.pen. ed il vizio di motivazione in ordine all’entità della pena irrogata;
Ritenuto che i motivi sono inammissibili.
La Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, ha negato la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche a cagione dei precedenti penali; ka, quindi, ritenuto elemento ostativo preponderante la personalità negativa dell’imputato, quale emergente dal certificato penale (Cfr. in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell’imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146).
Quanto all’entità della pena, la Corte territoriale ha ridotto la pena determinata dal primo giudice, ritenendo congrua la pena di anni due di reclusione e richiamando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato,, Va ricordato che, ai fini del trattamento sanzionatorio, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod.pen., quello (o quelli) che ritien prevalente e atto a consigliare la determinazione della pena; e il relativo apprezzamento discrezionale, laddove supportato – come nella specie- da una motivazione idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo, non è censurabile in sede di legittimità
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso, 8/9/2023