Attenuanti generiche: quando il precedente penale blocca lo sconto di pena
Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è un diritto automatico dell’imputato, ma l’esito di una valutazione discrezionale del giudice basata sulla gravità del reato e sulla personalità del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini di questa valutazione, sottolineando come la condotta recidiva e la natura del reato possano neutralizzare anche l’eventuale confessione dei fatti.
Il caso e il ricorso per le attenuanti generiche
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per minacce rivolte a un pubblico ufficiale. L’imputato aveva proposto ricorso lamentando vizi di motivazione e violazione di legge, puntando specificamente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche. Secondo la difesa, il giudice di merito non avrebbe dato il giusto peso all’ammissione degli addebiti fatta dall’imputato durante il processo, elemento che avrebbe dovuto portare a una riduzione della pena.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Cassazione ha rilevato che le doglianze proposte erano meramente riproduttive di quanto già discusso e correttamente risolto in sede di Appello. La Corte territoriale aveva infatti già operato un bilanciamento: da un lato aveva ridotto la pena base proprio in virtù dell’ammissione degli addebiti, ma dall’altro aveva fermamente negato le attenuanti generiche a causa di elementi ostativi insuperabili.
Analisi della gravità della condotta
Un punto centrale della decisione riguarda la modalità della minaccia. La Corte ha evidenziato come l’azione non sia stata un episodio isolato o momentaneo, ma si sia protratta nel tempo contro il pubblico ufficiale. Questa persistenza dimostra una maggiore intensità del dolo e una pericolosità sociale che il giudice deve necessariamente considerare nel determinare il trattamento sanzionatorio.
Le motivazioni
Le motivazioni del diniego risiedono nell’applicazione rigorosa dell’Art. 133 del Codice Penale. Il giudice di merito ha correttamente individuato nel precedente penale per lesioni un indice di capacità a delinquere incompatibile con la concessione di ulteriori benefici. Inoltre, la protrazione della minaccia verso un rappresentante dello Stato aggrava il quadro oggettivo del reato. L’ammissione degli addebiti, pur essendo stata valutata per il calcolo della pena base, non è stata ritenuta sufficiente a compensare la gravità dei precedenti e la natura della condotta criminosa.
Le conclusioni
Le conclusioni della Cassazione confermano che il giudice non è obbligato a concedere le attenuanti generiche solo perché l’imputato confessa. La valutazione deve essere complessiva e deve tenere conto della storia giudiziaria del soggetto e delle modalità concrete con cui il reato è stato consumato. Il ricorso è stato dunque rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, ribadendo il principio per cui i motivi di ricorso non possono limitarsi a una sterile ripetizione di tesi già respinte nei gradi precedenti.
L’ammissione del reato garantisce sempre le attenuanti generiche?
No, l’ammissione degli addebiti è un elemento valutabile ma non vincolante. Il giudice può negare le attenuanti se esistono precedenti penali o se il fatto è particolarmente grave.
Quali elementi pesano contro la concessione dello sconto di pena?
Pesano negativamente i precedenti penali per reati violenti, come le lesioni, e le modalità della condotta, come la durata e l’intensità delle minacce.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è identico a quello d’Appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile perché non presenta nuovi motivi critici, comportando la condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49571 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49571 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di NOME
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio con particolare riferimento al mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, effettuando una complessiva valutazione in ordine alla congruità della pena irrogata, tenendo presenti i criteri di cui all’art. pen. ha, da un canto, ridotto la pena base valorizzando l’ammissione degli addebiti, dall’alt ha tenuto conto del precedente per lesioni e della protrazione della minaccia rivolta al pubbl ufficiale, elementi ritenuti determinanti per escludere il riconoscimento delle circost attenuanti generiche;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023.