Attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il riconoscimento delle attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nelle aule di giustizia penale. Spesso i ricorrenti lamentano il mancato sconto di pena, ma la Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha chiarito i limiti entro cui tale doglianza può essere accolta, sottolineando l’importanza di una motivazione solida e non generica.
Il caso in esame
Tre soggetti, condannati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, hanno impugnato la sentenza della Corte d’Appello. Il motivo principale del ricorso riguardava l’esclusione delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62-bis del Codice Penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero valutato correttamente gli elementi a favore degli imputati per ridurre la sanzione finale.
La decisione della Suprema Corte
La settima sezione penale ha dichiarato i ricorsi inammissibili. La Corte ha rilevato che le critiche mosse alla sentenza di secondo grado erano generiche e non scalfivano la coerenza logica della decisione impugnata. I giudici di merito avevano infatti fornito una spiegazione dettagliata del perché non fosse possibile concedere ulteriori benefici.
In particolare, per due dei ricorrenti è stata evidenziata la natura professionale dell’attività criminale. Per il terzo, invece, è emersa la totale assenza di elementi positivi da valorizzare, aggravata dal fatto che il reato era stato commesso durante l’espiazione di una misura cautelare (obbligo di firma). Questo comportamento dimostra una spiccata capacità a delinquere che preclude l’accesso a sconti di pena discrezionali.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella corretta applicazione dei criteri di valutazione della pena. La Corte d’Appello ha legittimamente basato il diniego delle attenuanti generiche su dati oggettivi: la quantità e la qualità dello stupefacente sequestrato. Inoltre, la professionalità dimostrata nell’organizzazione dello spaccio costituisce un elemento ostativo insuperabile se non bilanciato da condotte riparatorie o di ravvedimento che, nel caso di specie, non sono state allegate. La Cassazione ha ribadito che il giudice di merito non è obbligato a esaminare ogni singolo elemento dedotto dalla difesa se i dati principali (gravità del fatto e precedenti) sono già sufficienti a giustificare il trattamento sanzionatorio.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla Suprema Corte confermano che il ricorso per Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito. Se la sentenza impugnata è congruamente motivata e priva di vizi logici manifesti, il giudizio sulla concessione delle attenuanti generiche resta di esclusiva competenza del giudice di merito. L’inammissibilità del ricorso comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’onere economico delle spese processuali e il versamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, quantificata in questo caso in tremila euro per ciascun ricorrente.
Quando vengono negate le attenuanti generiche?
Vengono negate quando il giudice riscontra elementi negativi prevalenti, come la gravità del reato, la professionalità nel delinquere o la commissione del fatto durante misure cautelari.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione è generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo comporta la definitività della condanna e l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione alla Cassa delle ammende.
Il giudice deve motivare sempre il diniego delle attenuanti?
Sì, il giudice deve fornire una motivazione congrua e logica, basata sugli elementi emersi durante il processo, come la quantità di droga o la condotta del reo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49601 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49601 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI 035LOYU) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI 049VANK) nato il DATA_NASCITA NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi di NOME, NOME e NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso comune a NOME, NOME e NOME, attraverso il quale si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha escluso il riconosci delle circostanze attenuanti generiche è generico e manifestamente infondato poiché congruamente argomentata dalla Corte di appello che, oltre ad evidenziare l’assenza di elementi valorizzabili in considerazione della quantità e qualità dello stupefacente detenuto, ha f pertinente riferimento, quanto a NOME NOME NOME, al carattere professional dell’attività di spaccio, quanto a NOME, all’assenza di allegazione significativa al rig (pag. 22 e 23 primo capoverso sentenza impugnata là dove esclude la possibilità di ruidurre ulteriormente la pena in ragione della qualificata ipotesi lieve e della commissione del mentre era sottoposto ad obbligo di firma), dando conto di un effettiva valutazione in ordine a congruità della pena che veniva invece ridimensionata nei confronti di NOME e NOME;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/12/2023