Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 285 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 285 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo di ricorso in ordine alla mancata concessione delle attenuant generiche è riproduttivo di identiche doglianze adeguatamente confutate dalla Corte di appell oltre che manifestamente infondato;
rilevato che corretta risulta la risposta della Corte di merito nella parte in cui ha evidenzi da un lato i precedenti penali e, sotto altro profilo, l’assenza di elementi positiva valorizzabili, elementi neppure prospettati in sede di legittimità in cui il ricorrente ha li censura alla parte della decisione che ha fatto riferimento all’esistenza dei procedimenti negand ulteriori condanne oltre all’unica riportata nel Certificato del Casellario Giudiziale;
osservato che la circostanza addotta dal ricorrente, secondo cui, alla data della commissione del fatto, avesse riportato una sola condanna, non è idonea a smentire il giudizio a mente de quale non sussistessero elementi positivi ai fini della esclusione delle richieste circost generiche (e non certo con riferimento alla recidiva) ad opera della Corte territoriale ch potuto apprezzare la presenza di “precedenti penali” al momento in cui il giudizio è st espresso; che, pertanto, il motivo in questione, nella parte in cui nega l’esistenza di conda passate in giudicato al momento del fatto è inconferente e pertanto manifestamente infondato nella parte in cui assume le sembianze di una critica meramente lessicale e fondata su presupposti diversi da quelli presi in considerazione dalla Corte di merito, risultando al conte generico nella parte in cui non confuta l’assenza di “precedenti penali” al momento del giudiz e di elementi positivamente valorizzabili la cui esistenza è stata negata, con valore determinant dai Giudici di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/12/2022