Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9687 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9687 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro dell’8 gennaio 2025, che ha confermato la decisione resa all’esito di rito abbreviato dal Tribunale di Castrovill il 6 luglio 2022, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione ed euro 2.000 di multa, ritenuto colpevole del reato ex art. 73 comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in Corigliano-Rossano il 7 aprile 2022.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura l’eccessività della pena e il din delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in senso ostativo alla richiesta difensiva di mitigazione della pena (invero fissat misura non esorbitante), sia la tipologia della sostanza ceduta e detenuta illecitamente (eroina) peraltro in parte gettata nel water ed eliminata, sia la circostanza che, per la propria attiv spaccio, l’imputato ha utilizzato come base logistica í bagni pubblici del centro storico di Rossano
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti i sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che all declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.