Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4924 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4924 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SORRENTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa il 27 febbraio 2024 dal G.U.P. del Tribunale di Torre Annunziata, con la quale NOME COGNOME era stato condanNOME alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 de commessi in Sorrento dal 10 settembre 2015 al 14 novembre 2019.
Rilevato che i due motivi di ricorso, trattati congiuntamente perché connessi, con cui si censur la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sotto il duplice profilo del viz di motivazione e della violazione di legge, sono manifestamente infondati, in quanto espongono censure non consentite in sede di legittimità, poiché inerenti al trattamento sanzioNOMErio, benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo al riguardo la Corte di appello in maniera pertinente rimarcato, in sens ostativo all’accoglimento della richiesta difensiva, che il comportamento successivo al delitto e stato tenuto in considerazione ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale cui all’art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000 e che i fatti erano gravi, perché refterati per annualità, perciò rivelatori della pervicace determinazione di sottrarsi agli obblighi tribu per il considerevole ammontare dell’evasione, senza che le difficoltà familiari e di sal potessero giustificare la sistematicità delle violazioni, non riconducibili ad un occasio situazione di sbandamento.
Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizi di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddit e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione, con l’ulter precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549) che, al fine di ritenere escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli eleme indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o men riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’ sufficiente.
Considerato che le affermazioni della Corte territoriale si pongono in sintonia con insegnamenti di questa Corte anche in tema di reati tributari, essendo stato affermato che l’integrale adempimento dell’obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell’attenuant speciale di cui all’art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può esser favorevolmente apprezzato, ai sensi dell’art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art
62-bis cod. pen., stante l’impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condott (Sez. 3, n. 33213 del 20/06/2024, Dagostino, Rv. 286760).
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertant sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merit che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2 dep. 2021, Rv. 280601).
Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declarator dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere sia del pagament delle spese del procedimento, sia del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 61 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell’inammissib stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma I’ll dicembre 2025,
Il Consigliere estensore
Il Presidente