Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49447 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49447 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa in data 21 febbraio 2023 la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza emessa in data 14 aprile 2021 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, ha condannato NOME COGNOME per i reati di omicidio aggravato, porto abusivo di armi e partecipazione ad associazione camorristica commessi il 05 giugno 2007 e fino al febbraio 2008.
La Corte ha confermato la sentenza di primo grado quanto alla responsabilità dell’imputato per tutti i reati contestati, peraltro non negata dal COGNOME, divenuto collaboratore di giustizia, e gli ha concesso sia l’attenuante della dissociazione attuosa sia le attenuanti generiche, valutate però solo come equivalenti all’aggravante della premeditazione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce il vizio di motivazione, per l’omessa concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, con applicazione della massima riduzione ed esclusione della recidiva.
L’ampia collaborazione prestata dimostra la sua volontà di rompere ogni legame con il clan a cui era associato e la sua cessata pericolosità sociale, circostanze che dovevano indurre la Corte a concedere la massima riduzione della pena e a revocare la recidiva, visto il lasso temporale dal fatto e la collaborazione fornita sin dal 2010.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
La sentenza impugnata ha motivato adeguatamente la decisione relativa al trattamento sanzionatorio, affermando che le attenuanti generiche, pur concedibili alla luce della condotta tenuta successivamente ai reati contestati, non possono essere valutate prevalenti sull’aggravante della premeditazione, per la gravità dei delitti e il loro inserirsi in un contesto camorristico. T motivazione risulta logica, adeguata e completa, e il ricorrente non indica altri elementi favorevoli, di cui i giudici di appello non avrebbero tenuto conto. Devono perciò ribadirsi i consolidati principi di questa Corte, secondo cui «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o
dell’esclusione.» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269) e «In tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel confermare il giudizio di equivalenza fra le circostanze operato dal giudice di primo grado, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati in modo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto» (Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 279181).
Del tutto inammissibile è poi, la richiesta di «revoca» della recidiva, che è stata esclusa già dal giudice di primo grado, e non risulta calcolata nel computo della pena.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente