Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8757 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8757 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME, nato a Palermo il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 23 ottobre 2024, di condanna di NOME COGNOME per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 628, terzo comma, n. 1, cod. pen. commesso ai danni di NOME COGNOME.
Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato, deducendo, con un unico motivo, il vizio di motivazione con riferimento alla richiesta avanzata alla Corte di appello di applicazione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto così come configurata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 13 maggio 2024.
Si deduce che, con l’atto di appello, era stata espressamente richiesta l’applicazione della sopracitata attenuante ma che la Corte di appello non rendeva alcuna motivazione.
Al contrario, la motivazione della sentenza della Corte di appello verteva unicamente sulla non applicabilità della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., mai invocata dal difensore nel proprio atto di gravame.
Si deduce, conseguentemente, anche un vizio di illogicità della motivazione posto che la Corte ha riconosciuto che la circostanza attenuante prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. e quella della lieve entità del fatto così come configurata dalla sopra citata sentenza della Corte costituzionale si configurano come strumenti distinti, fondati su presupposti applicativi contigui ma diversi, tanto che la loro applicazione può essere congiunta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati.
La Corte ha affermato che, in tema di rapina, l’attenuante della lieve entità, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, costituisce uno strumento ulteriore, rispetto a quelli già disponibili, ivi compresa l’attenuante comune prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., per adeguare la sanzione all’effettiva gravità del fatto, sicchØ, ove le caratteristiche della condotta siano tali da far ritenere che si versa in un caso di offensività minima, legittimante la concessione di tale attenuante, il già avvenuto riconoscimento della diminuente comune non osta a un nuovo apprezzamento delle stesse, in funzione della concessione dell’ulteriore attenuante (Sez. 2, n. 45792 del 04/12/2024, Cizmic, Rv. 287359 01).
In sintesi, Ł stato chiarito che, in presenza di fatti di minima offensività, Ł possibile applicare l’attenuante ‘costituzionale’ unitamente a quella codicistica prevista dall’art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen., in quanto si fondano su presupposti solo in parte sovrapponibili; invero, mentre per ritenere sussistente l’attenuante di matrice costituzionale Ł necessario valutare «la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità», in modo del tutto sincrono, per concedere l’attenuante codicistica occorre valutare il «danno patrimoniale di speciale tenuità», ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, «il lucro di speciale tenuità», sempre che «l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità».
I parametri da considerare per applicare le due attenuanti sono, dunque, in gran parte sovrapponibili ma entrambe hanno quale presupposto imprescindibile che si tratti di fatti di modesta entità.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 86 del 2024, ha, invero, ritenuto che, quando il fatto si configura come ‘estremamente modesto’, gli strumenti codicistici per temperare la sanzione sono insufficienti per garantire la proporzionalità della pena e la sua finalità rieducativa.
2.1. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello ha specificamente valutato l’entità del fatto commesso, escludendo che potesse considerarsi di minima offensività, rendendo sul punto una congrua ed esaustiva motivazione (il danno arrecato non era esiguo, il delitto era stato commesso mediante violenza, puntando un oggetto metallico al fianco della persona offesa; pag. 2 della sentenza) ed utilizzando, per escludere la circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., argomenti che conducono implicitamente al rigetto della deduzione difensiva in tema di attenuante ‘costituzionale’, la quale, pertanto, deve considerarsi disattesa sulla base della motivazione della sentenza.
Ne consegue che non si ravvisa il vizio di motivazione denunciato avendo la Corte chiarito che, qualora il provvedimento impugnato indichi, con adeguatezza e logicità, come nel caso in disamina, quali circostanze ed emergenze processuali si siano rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi Ł luogo per la prospettabilità del vizio di omissione della motivazione (tra le tante: Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, dep. 2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 2, n. 29434 del 19/05/2004, Candiano, Rv. 229220-01).
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 12/02/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME