Attenuante Evasione: Perché Tornare a Casa non Equivale a Costituirsi
L’applicazione dell’attenuante evasione è un tema di notevole interesse pratico nel diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 15498/2024) ha fornito un’importante precisazione sui limiti di questa circostanza, chiarendo che il semplice rientro presso l’abitazione da cui ci si era allontanati non è sufficiente per ottenerne il riconoscimento. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso: Il Rientro ai Domiciliari
Il caso riguarda un soggetto che, trovandosi agli arresti domiciliari, si era allontanato dalla propria abitazione. Successivamente, aveva fatto ricorso contro la sentenza della Corte di Appello che lo aveva condannato per il reato di evasione, senza riconoscergli la specifica attenuante prevista dall’articolo 385, quarto comma, del codice penale. La tesi difensiva si basava sull’assunto che il ricorrente fosse rientrato spontaneamente presso il luogo di detenzione non appena si era accorto della presenza degli operanti delle forze dell’ordine. Secondo la difesa, questo comportamento avrebbe dovuto integrare i presupposti per l’applicazione della riduzione di pena.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile e la non applicabilità dell’attenuante evasione
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno confermato la decisione della Corte di Appello, ribadendo che la condotta del ricorrente non rientrava nel campo di applicazione della norma invocata. Inoltre, la Corte ha sottolineato che un altro motivo di ricorso, relativo a una presunta causa di non punibilità, era anch’esso inammissibile in quanto non era stato sollevato nei precedenti gradi di giudizio. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sull’Attenuante Evasione
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione rigorosa dell’articolo 385, quarto comma, del codice penale. La Corte ha spiegato che questa norma prevede una diminuzione della pena solo per l’evaso che, volontariamente, si costituisce in carcere o si presenta a un’autorità che ha l’obbligo di arrestarlo. Il comportamento del ricorrente – ovvero il rientro presso l’abitazione – non è assimilabile a nessuna delle due ipotesi previste dalla legge.
I giudici hanno chiarito che il rientro ai domiciliari non può essere equiparato a una ‘costituzione’, la quale implica un atto attivo di sottomissione all’autorità statale (il carcere o un’altra autorità preposta). Il semplice ritorno nel luogo da cui ci si è allontanati non manifesta quella volontà di resipiscenza e collaborazione con la giustizia che il legislatore ha inteso premiare con l’attenuante. La Corte di Appello aveva già correttamente evidenziato questa distinzione, e la Cassazione ha ritenuto il motivo di ricorso una mera riproposizione di una censura già motivatamente respinta.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza consolida un principio interpretativo importante: l’attenuante evasione ha requisiti applicativi stringenti che non ammettono interpretazioni estensive. Per beneficiare della riduzione di pena, non è sufficiente interrompere la propria condotta illecita tornando sui propri passi. È necessario un atto formale e inequivocabile di consegna alla giustizia, come la presentazione in un istituto penitenziario o a un’autorità pubblica. La decisione serve da monito, chiarendo che il rientro al domicilio, seppur possa apparire un gesto di ravvedimento, non possiede le caratteristiche giuridiche richieste dalla norma per mitigare la sanzione penale.
Tornare alla propria abitazione dopo un’evasione dagli arresti domiciliari dà diritto all’attenuante speciale?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il semplice rientro presso l’abitazione adibita a luogo di detenzione non è una circostanza assimilabile alla costituzione in carcere o alla presentazione a un’autorità, come richiesto dalla norma per l’applicazione dell’attenuante.
Cosa prevede esattamente l’attenuante dell’art. 385, quarto comma, del codice penale?
La norma prevede una diminuzione di pena per il detenuto evaso che si costituisce volontariamente in carcere o si presenta a un’autorità che ha l’obbligo di tradurlo in carcere. La condotta deve quindi manifestare una chiara volontà di sottomettersi nuovamente alla custodia dello Stato.
È possibile presentare in Cassazione una questione non discussa nei gradi di merito precedenti?
No. La Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo a una causa di non punibilità proprio perché la questione non era stata sottoposta al vaglio della Corte d’Appello, confermando il principio che non si possono introdurre nuove questioni di merito nel giudizio di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15498 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15498 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla mancata applicazione dell’attenuante ex art. 385, quarto comma, cod. pen. sull’assunto che il ricorrente sarebbe rientrato nel luogo di detenzione alla vista degli ope è riproduttivo di identica censura confutata con corretti riferimenti giuridici dalla C appello, che ha evidenziato come il rientro presso l’abitazione non sia circostanza assimilabi alla previsione della citata norma che fa riferimento alla condotta del detenuto evaso che costituisca in carcere o ad autorità che abbia l’obbligo di tradurlo in carcere;
ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge i ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità è indeducibile in quant questione non sottoposta al vaglio del Collegio di merito con i motivi di gravame;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/03/2024.