Attenuante Danno Speciale: Quando il Valore del Bottino Non Basta
L’applicazione dell’attenuante danno speciale, prevista dall’articolo 62 n. 4 del codice penale, è spesso oggetto di dibattito, specialmente in relazione a reati complessi come la rapina. Questa circostanza permette una riduzione di pena quando il danno patrimoniale causato è di particolare tenuità. Ma cosa succede se, oltre al danno economico minimo, il reato comporta anche una violenza sulla persona? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, stabilendo un principio fondamentale per la valutazione complessiva del pregiudizio.
Il Caso: Una Rapina con Lesioni Personali
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato dalla difesa di un imputato condannato per rapina. L’imputato aveva sottratto merce per un valore di poco superiore ai 100 euro, ma nel corso dell’azione criminale aveva anche cagionato lesioni personali volontarie alla persona offesa.
La difesa sosteneva che il valore esiguo della refurtiva dovesse giustificare il riconoscimento dell’attenuante del danno di speciale tenuità. La Corte d’Appello, tuttavia, aveva respinto questa richiesta, e la questione è quindi giunta all’attenzione della Corte di Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sull’Attenuante Danno Speciale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando pienamente la decisione dei giudici di merito. I giudici supremi hanno chiarito che il motivo del ricorso si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza introdurre nuovi elementi di diritto.
Nel merito, la Corte ha ribadito un principio cruciale, già sancito dalle Sezioni Unite: la valutazione per l’applicazione dell’attenuante danno speciale nel reato di rapina non può limitarsi al solo aspetto patrimoniale.
Le Motivazioni: La Natura Plurioffensiva della Rapina
La motivazione della Corte si fonda sulla natura ‘plurioffensiva’ del delitto di rapina. Questo reato, infatti, non lede soltanto il patrimonio della vittima, ma anche la sua sfera personale, in particolare la libertà e l’integrità fisica e morale. La violenza o la minaccia sono elementi costitutivi della rapina e rappresentano un’offesa autonoma e distinta rispetto alla sottrazione del bene.
Di conseguenza, per stabilire se il danno sia di ‘speciale tenuità’, il giudice deve compiere una valutazione complessiva che tenga conto di tutti i pregiudizi arrecati. Non è sufficiente che il bene sottratto abbia un valore economico modestissimo. È necessario valutare anche gli effetti dannosi derivanti dalla violenza o dalla minaccia esercitata sulla persona.
Nel caso specifico, l’imputato, per portare a termine la rapina, aveva commesso anche il reato di lesioni personali. Questo elemento, da solo, è stato ritenuto sufficiente per escludere che il pregiudizio totale potesse essere considerato di speciale tenuità. La lesione all’integrità fisica della vittima rappresenta un danno che, sommato a quello patrimoniale, impedisce il riconoscimento dell’attenuante.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza della Cassazione rafforza un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Per gli operatori del diritto, il messaggio è chiaro: nei reati contro il patrimonio commessi con violenza alla persona, come la rapina, le possibilità di ottenere l’attenuante del danno di speciale tenuità si riducono drasticamente.
La decisione sottolinea come la tutela dell’integrità fisica e della libertà individuale prevalga su una valutazione puramente economica del danno. Anche un bottino irrisorio non può giustificare una riduzione di pena se l’azione criminale ha comportato una violenza fisica o una minaccia significativa, causando un pregiudizio complessivo che va ben oltre la mera perdita patrimoniale.
Il basso valore economico della refurtiva è sufficiente per ottenere l’attenuante del danno speciale in una rapina?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per il reato di rapina non è sufficiente che il bene sottratto abbia un valore economico modesto. È necessario valutare il danno complessivo, che include anche la violenza o la minaccia esercitata contro la persona.
Perché il reato di rapina è definito ‘plurioffensivo’?
Perché lede più beni giuridici tutelati dalla legge. Oltre a danneggiare il patrimonio della vittima, offende anche la sua libertà personale e la sua integrità fisica e morale.
Cosa succede se durante una rapina di scarso valore l’autore provoca anche lesioni personali alla vittima?
In questo caso, l’attenuante del danno di speciale tenuità non può essere concessa. La presenza di lesioni personali fa sì che il pregiudizio complessivo arrecato alla vittima non possa essere considerato di ‘speciale tenuità’, a prescindere dal valore economico degli oggetti rubati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8204 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8204 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 23/06/1984
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che con un unico motivo di ricorso la difesa dell’imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.
ritenuto che detto motivo di ricorso è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, nella parte in cui rileva che osta al riconoscimento dell’attenuante de qua il valore della merce sottratta, pari a euro 108,72;
che, in ogni caso, come ha già avuto modo di chiarire questa Corte di legittimità nel suo massimo consesso «Ai fini della configurabilità, in relazione al delitto di rapina, della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto “de quo”, che lede, oltre al patrimonio, anche la libertà e l’integrità fisi e morale del soggetto aggredito per la realizzazione del profitto, sicché può farsi luogo all’applicazione della predetta attenuante solo nel caso in cui sia di speciale tenuità la valutazione complessiva dei pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 – 02);
che, nel caso in esame risulta che l’imputato per eseguire la rapina ha commesso anche il reato di lesioni personali volontarie ai danni della persona offesa NOME COGNOME
che, come ha correttamente motivato la Corte di appello (v. pag. 3 della relativa sentenza), non ricorrevano pertanto le condizioni per il riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 febbraio 2025.