Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45249 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45249 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90.
Rilevato che la difesa si duole dell’omessa motivazione con riferimento mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, precisando che il suo assistito, nel corso dell’udienza svoltasi in sede di appello, ha reso dichiarazioni confessorie ed ha lumeggiato il contesto delinquenziale nel quale ha operato.
Ritenuto che il motivo riguardante l’invocata richiesta di applicazione dell’attenuate in parola non era stata devoluta nei motivi di appello e che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame
Considerato, comunque, che la Corte di merito, pur non avendo fatto esplicito riferimento all’attenuante di cui all’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90, ha implicitamente disatteso la richiesta, ponendo in rilievo che l’intervenuta dissociazione e l’assunzione dello status di collaboratore possono essere valutati ai soli fini del riconoscimento delle attenuanti generiche;
considerato che le argomentazioni indicate in motivazione non sono meritevoli di essere censurate, richiedendo l’attenuante in parola la dimostrazione che il soggetto agente si sia adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori anche aiutando l’autorità nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Ritenuto, in relazione a tale ultimo aspetto, che il ricorso si appalesa del tutto generico e privo di argomentazioni idonee a sostegno della individuazione dei requisiti idonei per la ricorrenza dell’istituto invocato.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presi ente