Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49369 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49369 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PAVIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME, condannato per il reato di cui agli artt. 61, numero 2, 81 cpv., 110, 515 e 517-quater cod. pen. alla pena ritenuta di giustizia, articolando due motivi di ricor deduce la violazione di legge (primo motivo) e il vizio di motivazione (secondo motivo) c riguardo alla mancata applicazione dell’attenuante di cui all’art. 517-quinquies cod. pen.;
Considerato che entrambi i motivi espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttive di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disatte corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critic argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volte a prefigurare una rivalutazione RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, siccome il diniego dell’attenuante di cui all’art. 517-quinquies cod. pen. si fonda su una motivazione immune da vizi, nella quale si osserva che le dichiarazion dell’imputato, pur se dal contenuto confessorio, non hanno apportato elementi decisivi ai f della configurabilità della fattispecie invocata dalla difesa poiché la ricostruzione dei l’individuazione dei responsabili sono avvenuti attraverso la verifica incrociata della co documentazione commerciale sequestrata presso le ditte coinvolte nel corso RAGIONE_SOCIALE indagini, come risultante dall’annotazione di polizia giudiziaria del 05.02.2018 agli atti, e perché non è rinvenuto l’intero profitto del reato (meramente assertiva risulta la prospettazione secondo la parte principale del profitto del reato è andata ad un concorrente, con conseguen impossibilità per l’imputato di riferire in ordine alla stessa);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, sussistendo profili di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE cause di inammissibilità
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spes processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Il Pr sidente Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore