Attendibilità del Testimone: Quando la Cassazione Dichiara il Ricorso Inammissibile
La valutazione dell’attendibilità del testimone è uno dei pilastri del processo penale, un’attività delicata riservata al giudice che assiste direttamente all’assunzione della prova. Ma cosa accade se la difesa non è soddisfatta di tale valutazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro promemoria sui limiti del ricorso per motivi legati alla credibilità testimoniale, ribadendo la natura e la funzione del giudizio di legittimità.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Prova Testimoniale
Il caso in esame nasce da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa del ricorrente lamentava il mancato accoglimento delle proprie doglianze relative all’attendibilità del testimone principale, con un focus particolare sulle modalità del riconoscimento dell’imputato. Secondo la tesi difensiva, la motivazione della Corte territoriale non aveva esaminato in modo adeguato la credibilità e l’affidabilità di questo atto ricognitivo, ritenuto cruciale per il giudizio di colpevolezza.
In sostanza, la difesa non contestava un errore di diritto, ma riproponeva in sede di Cassazione le stesse argomentazioni di merito già presentate e respinte in appello, chiedendo di fatto ai giudici supremi una nuova e diversa valutazione degli elementi di prova.
I Limiti della Cassazione e l’Attendibilità del Testimone
La Corte di Cassazione, con la sua ordinanza, ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la sua decisione su un principio cardine della procedura penale. La Suprema Corte non è un “terzo grado di giudizio” dove si possono rivalutare i fatti. Il suo ruolo è quello di “giudice di legittimità”: il suo compito è verificare che i giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello) abbiano applicato correttamente la legge e abbiano fornito una motivazione logica, coerente e non manifestamente contraddittoria.
La valutazione della credibilità e dell’attendibilità del testimone è una tipica questione di fatto. Spetta al giudice che ha ascoltato il testimone, osservato il suo comportamento e analizzato la sua deposizione nel contesto di tutte le altre prove, stabilirne il grado di affidabilità. Chiedere alla Cassazione di rimettere in discussione questa valutazione equivale a chiederle di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito, snaturando la sua funzione.
Il Principio Consolidato della Giurisprudenza
A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato precedenti pronunce che hanno consolidato questo orientamento. È stato ribadito che il giudice di legittimità non può “optare per la soluzione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti”, potendo solo verificare se una prova esista e se il suo risultato sia quello indicato dal giudice di merito, senza entrare in una nuova valutazione. Allo stesso modo, le Sezioni Unite hanno chiarito che la valutazione della credibilità della persona offesa (e, per estensione, di qualsiasi testimone) è una questione di fatto non rivalutabile in sede di legittimità, a meno che il giudice non sia incorso in “manifeste contraddizioni”.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il ricorrente, con il suo unico motivo di impugnazione, stesse riproponendo le medesime osservazioni di merito già esposte nei gradi precedenti. Non venivano denunciati vizi logici o contraddizioni palesi nella motivazione della sentenza d’appello, ma si sollecitava semplicemente una riconsiderazione dell’affidabilità della testimonianza. Tale richiesta esula completamente dalle attribuzioni della Corte di Cassazione, il che ha portato inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame è un’importante conferma dei confini invalicabili tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. Contestare l’attendibilità del testimone in Cassazione è una strategia processuale destinata al fallimento, a meno che non si sia in grado di dimostrare un vizio logico-giuridico macroscopico nella motivazione del giudice. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a testimonianza della necessità di un uso consapevole e appropriato degli strumenti di impugnazione.
È possibile contestare l’attendibilità di un testimone con un ricorso in Cassazione?
No, di regola non è possibile. La valutazione dell’attendibilità di un testimone è una questione di fatto riservata ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione è inammissibile se si limita a proporre una diversa valutazione della prova, senza evidenziare vizi logici o manifeste contraddizioni nella motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è “giudice di legittimità”?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti o le prove del processo, ma solo verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e non contraddittorio.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento. Inoltre, se la Corte ravvisa profili di colpa nella presentazione del ricorso (ad esempio perché manifestamente infondato), può condannare il ricorrente anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38942 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38942 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/03/2025 della Corte d’appello di Milano dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente si duole del mancato accoglimento delle doglianze espresse dalla difesa in relazione all’attendibilità del testimone NOME COGNOME, con particolare riguardo alle modalità del riconoscimento, al cui proposito si assume che la motivazione non esprime un adeguato vaglio di attendibilità e credibilità dell’atto ricognitivo;
considerato che il ricorrente sostanzialmente si duole del mancato accoglimento della tesi difensiva, così riproponendo davanti al giudice di legittimità le medesime osservazioni di merito esposte con il gravame e riproposte con il ricorso, dal che discende l’inammissibilità del ricorso, atteso che «il giudice di legittimità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la soluzione che ritiene piø adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l’attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risultato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa verifica non si risolva in una valutazione della prova. (…)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229690 01);
considerato che nella stessa direzione Ł stato precisato che la rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni Ł estraneo al giudizio di legittimità, a mente del principio incontroverso in giurisprudenza secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623 – 01);
rilevato , pertanto, che il ricorso, alla luce di quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, cui segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
Ord. n. sez. 14403/2025
CC – 21/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME