Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9595 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 29/01/2025
R.G.N. 40091/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Latina il 03/03/1980 avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, l’annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 06 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di detenzione domiciliare e respinto quella di affidamento in prova al servizio sociale presentate da NOME COGNOME per l’esecuzione di una condanna ad anni due, mesi uno e giorni ventinove di reclusione per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990.
Il Tribunale ha rilevato che la detenzione domiciliare non Ł concedibile per l’entità della pena inflitta, e che l’istante Ł stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i delitti di estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416bis .1 cod. pen., e di morte o lesioni come conseguenza di altro reato. Ha perciò ritenuto che la misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, oltre che in concreto non applicabile, non sia idonea, essendo la misura cautelare recentemente applicata dimostrativa di una sua attuale pericolosità sociale e di inaffidabilità esterna.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di adesione ad una astensione proclamata dall’Unione delle Camere Penali.
Il difensore aveva tempestivamente inviato la propria adesione all’astensione dalle udienze indetta per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024. Il Tribunale di sorveglianza, perciò, avrebbe dovuto
rinviare l’udienza, stante la legittima assenza del difensore, anche perchØ a tale data il ricorrente era ancora libero in relazione al titolo esecutivo, ed avendo la Corte di cassazione stabilito che l’esercizio del diritto del difensore ad astenersi impone il rinvio anche delle udienze camerali.
L’ordinanza, pertanto, deve essere annullata, in quanto assunta in un’udienza che non avrebbe dovuto svolgersi.
Il Sostituto Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio degli atti al tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato, e deve essere accolto.
Gli atti del procedimento, consultabili dal giudice di legittimità quando, come in questo caso, il ricorso ha ad oggetto questioni di natura procedurale (vedi, tra le molte, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Rv. 255304; Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), dimostrano che il difensore di fiducia del ricorrente, l’avv. NOME COGNOME in data 21 ottobre 2024 inviò al tribunale di sorveglianza di Roma una dichiarazione di adesione all’astensione dalle udienze indetta dall’unione delle Camere penali per i giorni 4, 5 e 6 novembre 2024, comprensiva quindi del giorno in cui era fissata l’udienza per la trattazione dell’istanza di concessione di una misura alternativa avanzata dal ricorrente. La sua astensione era legittima, in quanto il suo assistito era libero in relazione al titolo per il quale l’istanza era stata proposta, come risulta dall’ordinanza stessa, e la volontà di astenersi era stata tempestivamente comunicata al giudice procedente, nel rispetto dell’art. 3 del codice di autoregolamentazione degli avvocati, cioŁ almeno due giorni prima dell’udienza, a mezzo di una PEC che risulta essere stata regolarmente consegnata alla cancelleria destinataria, secondo gli atti allegati dal ricorrente, così ottemperando agli oneri previsti dalla giurisprudenza di legittimità (si vedano Sez. 4, n. 35683 del 06/06/2018, Rv. 273424 quanto alla legittimità dell’invio della dichiarazione a mezzo PEC, e Sez. 1, n. 25366 del 04/06/2021, Rv. 281667 quanto all’onere di verifica della ricezione della stessa).
Dal verbale dell’udienza risulta che il predetto difensore non era presente, e fu sostituto da un difensore di ufficio nominato dal tribunale stesso; in tale verbale non si fa menzione della dichiarazione di adesione all’astensione, per cui essa non Ł stata neppure esaminata dal tribunale, nØ respinta per un qualunque motivo. Deve però considerarsi che l’udienza fissata per il giorno 06 novembre 2024 era un’udienza camerale che prevedeva la partecipazione necessaria del difensore, applicandosi l’art. 666, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen.
Si applica, pertanto, il principio dettato da questa Corte, secondo cui «Nel procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza, l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze costituisce, qualora tempestivamente comunicata, causa di rinvio dell’udienza, senza pertanto che il tribunale possa provvedere alla nomina di un sostituto del difensore non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di un’ipotesi di legittimo esercizio della libertà sindacale in ossequio all’art. 4 del vigente codice di autoregolamentazione delle astensioni degli avvocati dalle udienze. (In motivazione la Corte ha aggiunto che a nulla rileva la modalità di trattazione del procedimento in camera di consiglio, posto che anche le udienze camerali costituiscono uno strumento di realizzazione del contraddittorio, nella duplice componente della difesa materiale e tecnica)» (Sez. 1, n. 35855 del 07/05/2019, Rv. 276993).
L’omesso rinvio dell’udienza, a seguito dell’assenza del difensore che ha dichiarato di aderire all’astensione dalle udienza proclamata da un’associazione di categoria, comporta la nullità dell’udienza stessa, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che in questo caso deve essere ritenuta assoluta ed Ł stata, peraltro, tempestivamente eccepita: «In tema di dichiarazione di adesione del difensore alla iniziativa dell’astensione dalla partecipazione alle udienze legittimamente proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la mancata concessione, da parte del giudice, del rinviodella trattazione dell’udienza camerale, in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore nelle forme e nei termini previsti dall’art. 3, primo comma, del vigente codice di autoregolamentazione, determina una nullità per la mancata assistenza dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, primo comma, lett. c), cod. proc. pen., che ha natura assoluta, ove si tratti di udienza cameralea partecipazione necessaria del difensore, ovvero natura intermedia negli altri casi » (Sez. U, n. 15232 del 30/10/2014, dep. 2015, Tibo ed altri, Rv. 263021).
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, accolto, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma
Così Ł deciso, 29/01/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME