Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15595 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15595 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASSINO il 15/12/1983
avverso la sentenza del 05/ t1/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione a rigetto della richiesta di rinvio per l’adesione all’astensione collettiva proc dall’Unione delle Camere Penali avanzata dal difensore di fiducia all’udienza d 5.11.2024 sul rilievo che si trattava di udienza cartolare e che il termine deposito delle conclusioni scritte scadeva in data 31.10.2024, ovvero in data pr cedente al periodo di astensione dalle attività.
Lamenta che il termine di cui sopra non è perentorio ed evidenzia che lo stesso giorno altra sezione della Corte di Appello di Roma ha accolto analoga istanza d rinvio avanzata dal medesimo difensore.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità;
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, questa Corte di legittimità ha chiarito, rispetto all’analoga si zione delle udienze c.d. cartolari celebrate nel vigore della disciplina emergenzi pandemica che pure prevedeva la trattazione in udienza camerale non partecipata, che, in mancanza di richiesta di discussione orale, l’adesione del difensore al stensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l’obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garant diritto di difesa (Sez. 4, 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 – 01).
E nella sentenza Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022, COGNOME, Rv. 283262 01 cha la Corte territoriale richiama si è condivisibilmente affermato che nel g dizio cartolare d’appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pand mica, il termine di cinque giorni dall’udienza per il deposito delle conclusioni, visto dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con dificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto sviluppar del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione p giudice (e in applicazione del principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione giudice di appello di affermata irrilevanza, quale legittimo impedimento, dell’ad sione del difensore all’astensione dalle udienze proclamata per una data succe siva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni).
N. 5155/2025 GLYPH
R.G.
Del resto, analoghi principi sono stati affermati per il giudizio di legittimità.
Sez. 5, n. 38899 del 24/06/2021, B. Rv. 282029 – 01 ha affermato che nel giudizio di cassazione in materia cautelare, secondo la disciplina emergenziale pre-
vista dall’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18
dicembre 2020, n. 176, in assenza di tempestiva richiesta di trattazione orale, l’istanza di rinvio per adesione dei difensori all’astensione collettiva dalle udienze
proclamata dai competenti organismi di categoria pervenuta in data successiva alla scadenza del termine per presentare le proprie conclusioni non consente alcun
differimento dell’udienza camerale (conf. La più recente Sez. 5 ,n. 26764 del
20/04/2023 Dalla Tomba Rv. 284786 – 01 che, nell’affermare il medesimo princi- pio, ha precisato In motivazione che il rinvio può essere concesso solo in relazione
ad atti o adempimenti per i quali sia prevista la presenza del difensore e che, dun- que, in caso di trattazione scritta, rimangono del tutto irrilevanti, ai fini dell’acco
glimento dell’istanza, ulteriori circostanze quali la data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle conclusioni o se tale termine ricada nel periodo
di astensione).
Il provvedimento impugnato, pertanto, si palesa immune dai denunciati vizi di legittimità.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/04/2025