Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16334 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16334 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FORLI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/ceett-ite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 20 aprile 2023 del Tribunale di sorveglianza di Genova, che ha revocato a decorrere dal 5 maggio 2021 la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, precedentemente concessa con ordinanza dell’8 aprile 2021 e, poi, sospesa in via cautelativa dal Magistrato di sorveglianza di Massa ai sensi dell’art. 51-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 con ordinanza del 28 marzo 2023.
Il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che COGNOME era stato trovato alla guida di un’autovettura con le targhe modificate con numeri falsi e in possesso di attrezzi da effrazione, idonei alla commissione di reati contro il patrimonio, oltre che di vari oggetti ritenuti il provento di attività delittuose.
Secondo il giudice di merito, quindi, tale comportamento era incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa alla detenzione concessa, in quanto sintomatico della sua mancata adesione al percorso rieducativo.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 678 e 666 cod. proc. pen., perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l’AVV_NOTAIO aveva comunicato a mezzo PEC la volontà di entrambi i difensori di fiducia nominati dal condanNOME di aderire all’astensione alle udienze proclamata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Il Tribunale di sorveglianza, senza neanche aver dato conto di tale dichiarazione nell’ordinanza impugnata e nel verbale di udienza, avrebbe nomiNOME un difensore ex 97, comma 4, cod. proc. pen., in violazione del diritto di difesa di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto premettere che la richiesta di rinvio per adesione all’astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria può essere trasmessa, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del codice di autoregolamentazione RAGIONE_SOCIALE astensioni dalle udienze degli avvocati, anche a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice procedente (Sez. 2, n. 4655 del 08/01/2020, COGNOME, Rv. 277800).
Nel caso di specie, pertanto, il Tribunale di sorveglianza, pur notiziato della volontà dei difensori nominati da COGNOME di aderire all’astensione, non ha motivato sul punto, ma si è limitato a disporre la prosecuzione del procedimento con un difensore d’ufficio.
Così facendo, quindi, il giudice di merito non ha correttamente applicato il principio di diritto secondo il quale, nel procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, l’adesione del difensore all’astensione collettiva dalle udienze costituisce, qualora tempestivamente comunicata, causa di rinvio dell’udienza, senza pertanto che il Tribunale possa provvedere alla nomina di un sostituto del difensore non comparso ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., trattandosi di un’ipotesi di legittimo esercizio della libertà sindacale in ossequio all’art. 4 de vigente codice di autoregolamentazione RAGIONE_SOCIALE astensioni degli avvocati dalle udienze (Sez. 1, n. 35855 del 07/05/2019, COGNOME, Rv. 276993).
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare con rinvio l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Genova.
Così deciso il 26/01/2024